Legge Ordinaria n. 45 del 18/02/1983 (Pubblicata nella G.U. del 25 febbraio 1983 n. 55)
Riammissione all'esercizio professionale dei notai dichiarati decaduti e dispensati.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  I notai dichiarati decaduti ai sensi dell'articolo 30, primo comma,
della  legge  16 febbraio 1913, n. 89, come modificato dagli articoli
10  della  legge  30  aprile  1976, n. 197, e 6 della legge 10 maggio
1978, n. 177, e quelli dispensati per rinuncia ai sensi dell'articolo
31  della  medesima  legge  16  febbraio  1913,  n.  89, sono, a loro
domanda,  riammessi  all'esercizio  della professione con decreto del
Presidente  della  Repubblica,  su  proposta del Ministro di grazia e
giustizia, a condizione che non abbiano compiuto il 65° anno di eta',
e  vengono  ammessi  a concorrere alle sedi vacanti secondo i criteri
previsti dalla citata legge 30 aprile 1976, n. 197.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 18 febbraio 1983

                               PERTINI

                                                     FANFANI - DARIDA

Visto, il Guardasigilli: DARIDA
 

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