Legge Ordinaria n. 5 del 06/01/1983 (Pubblicata nella G.U. del 12 gennaio 1983 n. 10)
Norme per il riscatto delle case assegnate alle famiglie rimaste senza tetto in seguito all'alluvione del 4 novembre 1966 a Firenze.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Gli  alloggi  acquistati  dallo  Stato nel territorio del comune di
Firenze,  in  applicazione  della  normativa  a  favore dei territori
colpiti dalle alluvioni dell'autunno 1966, sono ceduti in proprieta',
su  richiesta  degli  interessati,  a  coloro che ne abbiano avuto la
formale  assegnazione, anche provvisoria, con atto deliberativo della
amministrazione comunale di Firenze.
  E'   condizione   per   la   cessione   che  il  richiedente  abbia
nell'alloggio  oggetto di assegnazione la propria effettiva e stabile
dimora  alla  data  di  entrata  in vigore della presente legge e che
nessuno  dei componenti il nucleo familiare risulti proprietario, nel
comune  di  Firenze o nei comuni contermini, di altro immobile idoneo
alle esigenze abitative del nucleo stesso.
  All'assegnatario  e' equiparato, agli effetti della presente legge,
chi  sia  ad  esso subentrato nella disponibilita' dell'alloggio, per
successione, per separazione legale o scioglimento del matrimonio.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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