Novità: Scacchi - una partita tra campioni scelta a caso
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Legge Ordinaria n. 50 del 18/02/1983 (Pubblicata nella G.U. del 26 febbraio 1983 n. 56)
Modifiche ed integrazioni alla legge 24 dicembre 1957, n. 1295, riguardante l'Istituto per il credito sportivo.
Modifiche ed integrazioni alla legge 24 dicembre 1957, n. 1295, riguardante l'Istituto per il credito sportivo.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. L'articolo 2 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e' sostituito dal seguente: "Art. 2. - Il patrimonio dell'istituto e' costituito: a) dal fondo di dotazione conferito secondo le quote versate dai sottoindicati partecipanti: Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), ente fondatore; Banca nazionale del lavoro, ente fondatore; Cassa depositi e prestiti; Consorzio di credito per le opere pubbliche; Istituto nazionale delle assicurazioni; Monte dei Paschi di Siena; Istituto bancario S. Paolo di Torino; Banco di Napoli; Banco di Sicilia; Banco di Sardegna; b) da un fondo di garanzia di lire 2.500 milioni conferito dal CONI; c) dalla riserva ordinaria di cui all'articolo 13; d) da eventuali riserve straordinarie. Il fondo di dotazione dell'Istituto puo' essere aumentato con versamenti di quote non inferiori a lire 2 miliardi conferite anche da altri partecipanti. Tanto i nuovi conferimenti quanto i trasferimenti delle quote gia' conferite devono essere approvati dal consiglio di amministrazione dell'Istituto. Costituisce altresi' elemento patrimoniale dell'Istituto il versamento da parte del CONI dell'aliquota del 3 per cento calcolata sugli incassi lordi dei concorsi pronostici a norma dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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