Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 51 del 22/02/1983 (Pubblicata nella G.U. del 26 febbraio 1983 n. 56)
Integrazione alla legge 10 luglio 1960, n. 735, concernente il riconoscimento del servizio prestato dai medici italiani negli ospedali all'estero.
Integrazione alla legge 10 luglio 1960, n. 735, concernente il riconoscimento del servizio prestato dai medici italiani negli ospedali all'estero.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico Il primo comma dell'articolo 2 della legge 10 luglio 1960, n. 735, e' sostituito dal seguente: "Il riconoscimento del servizio e' disposto con provvedimento del Ministro della sanita', a seguito di domanda presentata dall'interessato, insieme con i seguenti documenti, vistati per conferma dalla competente autorita' consolare: 1) attestato dell'autorita' sanitaria del Paese estero, dal quale risultino la natura e le finalita' dell'ente o istituto alle cui dipendenze e' stato prestato il servizio. Nel caso che l'autorita' sanitaria del Paese estero non rilasci l'attestato dal quale risultino la natura e le finalita' dell'ente o istituto alle cui dipendenze e' stato prestato il servizio, lo stesso puo' essere rilasciato anche dagli organi consolari italiani se trattasi di istituto sanitario avente finalita' di assistenza a favore di comunita' italiane; 2) dichiarazione dell'ente o istituto estero predetto dalla quale risultino la qualita' e la durata del servizio stesso". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 22 febbraio 1983 PERTINI FANFANI - ALTISSIMO - COLOMBO - ROGNONI - GORIA Visto, il Guardasigilli: DARIDA
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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