Legge Ordinaria n. 53 del 28/02/1983 (Pubblicata nella G.U. del 1 marzo 1983 n. 58 suppl.)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, recante misure in materia tributaria.
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                           Articolo unico. 
 
  Il decreto-legge 30  dicembre  1982,  n.  953,  recante  misure  in
materia  tributaria,  e'  convertito  in  legge   con   le   seguenti
modificazioni: 
    Gli articoli 1 e 2 ed  il  secondo  comma  dell'articolo  5  sono
sostituiti dal seguente: 
    "Art. 1. - Ai fini della determinazione dell'imposta sul  reddito
delle  persone  fisiche,  dell'imposta  sul  reddito  delle   persone
giuridiche  e  dell'imposta  locale  sui  redditi  per   il   biennio
1982-1983, la determinazione dei redditi dominicali dei terreni e dei
redditi  agrari  e'  effettuata  per  l'intero  territorio  nazionale
moltiplicando per 170 i corrispondenti redditi iscritti in catasto. 
  Ai fini della determinazione dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche,  dell'imposta  sul  reddito  delle  persone   giuridiche   e
dell'imposta locale sui  redditi  per  l'anno  1982,  i  redditi  dei
fabbricati si determinano  moltiplicando  le  corrispondenti  rendite
iscritte in catasto per i seguenti coefficienti: 
    

              I. - IMMOBILI A DESTINAZIONE ORDINARIA

                                        Simboli delle    Coefficienti
                                          Categorie
GRUPPO A (Unita' immobiliari per uso di
   abitazioni o assimilabili):

Abitazioni di tipo signorile. . .            A/1             300
Abitazioni di tipo civile . . .              A/2             230
Abitazioni di tipo economico. . .            A/3             210
Abitazioni di tipo popolare. . .             A/4             180
Abitazioni di tipo ultrapopolare. . .        A/5             170
Abitazioni di tipo rurale. . .               A/6             180
Abitazioni in villini. . .                   A/7             270
Abitazioni in ville. . .                     A/8             340
Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici
e storici . . .                              A/9             150
Uffici e studi privati                       A/10            380
Abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi      A/11            195


           Simboli delle
                                          categorie      Coefficienti
GRUPPO B (Unita' immobiliari per uso di
   alloggi collettivi):

Collegi e convitti, educandati, ricoveri,
    orfanotrofi, ospizi, conventi, seminari,
    caserme                                  B/1             250
Case di cura ed ospedali (compresi quelli
    costruiti o adattati per tali speciali
    scopi e non suscettibili di destinazione
    diversa senza radicali trasforma-
    zioni)                                   B/2             250
Prigioni e riformatori                       B/3             250
Uffici pubblici                              B/4             250
Scuole e laboratori scientifici              B/5             250
Biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie,
          accademie che non hanno sede in
          edifici della categoria  A/9       B/6             150
Cappelle ed oratori non destinati
    all'esercizio pubblico dei culti         B/7             250
Magazzini sotterranei per depositi di
      Derrate                                B/8             250



GRUPPO C (Unita' immobiliari a destinazione
   ordinaria commerciale e varia):

Negozi e botteghe                            C/1             350
Magazzini e locali di deposito               C/2             305
Laboratori per arti e mestieri               C/3             305
Fabbricati e locali per esercizi sportivi    C/4             305
Stabilimenti balneari e di acque curative    C/5             305
Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse       C/6             305
Tettoie chiuse o aperte                      C/7             305


      II. - IMMOBILI A DESTINAZIONE SPECIALE

(Opifici ed in genere fabbricati costruiti
  per le speciali esigenze di un'attivita'
   industriale o commerciale e non
   suscettibili di una destinazione
   estranea alle esigenze suddette
   trasformazioni)                      . da D/1 a D/9       350

      III. - IMMOBILI A DESTINAZIONE PARTICOLARE

(Altre unita' immobiliari che, per le
   singolarita' delle loro caratteristiche,
   non siano raggruppabili in classi)   . da E/1 a E/ 9      210

    
  Dal periodo di imposta 1982 per la determinazione  del  reddito  di
lavoro autonomo e del reddito delle imprese minori non e' ammessa  la
deduzione forfettaria dei costi ed oneri  non  documentati  prevista,
rispettivamente, dall'articolo 50, terzo comma, e  dall'articolo  72,
primo comma, n. 12, del decreto del Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 597. Rimangono salve, nei confronti delle  imprese
indicate nel primo comma dell'articolo 1  del  decreto  del  Ministro
delle finanze 13 ottobre 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
288 del 22 ottobre 1979, nonche' degli intermediari  e  rappresentati
di commercio,  le  deduzioni  forfettarie  dei  costi  ed  oneri  non
documentati nelle seguenti misure  percentuali  dell'ammontare  lordo
dei ricavi: 3 per cento dei ricavi fino a 12 milioni di lire;  1  per
cento dei ricavi oltre i 12 milioni e fino a  150  milioni  di  lire;
0,50 per cento dei ricavi oltre i 150 milioni e fino a 180 milioni di
lire. Per il periodo di imposta 1982 la percentuale di cui all'ultimo
comma dell'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 597, e' elevata dal sessanta al settanta per cento
e le percentuali di cui alle lettere a), b), c) e d) del primo  comma
dell'articolo  72-bis  del  medesimo  decreto  sono   rispettivamente
elevate dal 25 al 30 per cento, dal 15 al 20 per cento e dal 50 al 55
per cento. 
  In deroga al disposto di cui all'articolo 8, primo comma, n. 3-bis,
del decreto del Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.
602, il versamento delle ritenute  alla  fonte  sui  redditi  di  cui
all'articolo 26, secondo comma,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29  settembre  1973,  n.  600,  maturati  nell'anno  1982,
ancorche' non corrisposti, puo' essere effettuato nel termine di  due
mesi dalla chiusura del periodo di imposta dei soggetti eroganti.  La
disposizione ha effetto esclusivamente per i sostituti il cui periodo
d'imposta coincide con l'anno solare". 
  L'articolo 3 e' sostituito dal seguente: 
  "Art. 2. - Al decreto del Presidente della Repubblica 29  settembre
1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    all'articolo 7, quarto comma, le parole "e agli articoli 25 e 28"
sono sostituite dalle seguenti "e agli articoli 25, 25-bis e 28"; 
    all'articolo 21, secondo comma, le parole "dell'articolo 25" sono
sostituite dalle seguenti: "degli articoli 25 e 25-bis";  e  dopo  il
primo periodo e' aggiunto il seguente: "Per  le  provvigioni  di  cui
all'articolo 25-bis la registrazione  puo'  avvenire  cumulativamente
con riferimento a ciascun mese"; 
      dopo l'articolo 25 e' aggiunto il seguente: 
        "ART.  25-bis.  -  (Ritenuta  sulle  provvigioni  inerenti  a
rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza
di commercio e di procacciamento di affari). 
  I soggetti indicati nel primo comma dell'articolo  23,  escluse  le
imprese  agricole,  i  quali   corrispondono   provvigioni   comunque
denominate per le prestazioni anche occasionali inerenti  a  rapporti
di commissione, di  agenzia,  di  mediazione,  di  rappresentanza  di
commercio e di procacciamento di affari, devono operare all'atto  del
pagamento una ritenuta del  dieci  per  cento  a  titolo  di  acconto
dell'imposta sul reddito delle persone  fisiche  o  dell'imposta  sul
reddito delle persone giuridiche dovuta dai percipienti, con  obbligo
di rivalsa. 
  La ritenuta e' commisurata al cinquanta  per  cento  dell'ammontare
delle  provvigioni  indicate  nel  primo  comma.  Se  i   percipienti
dichiarano  ai  loro   committenti,   preponenti   o   mandanti   che
nell'esercizio della loro attivita' si avvalgono in via  continuativa
dell'opera di dipendenti o di terzi, la ritenuta  e'  commisurata  al
venti per cento dell'ammontare delle stesse provvigioni. 
  La ritenuta di cui ai commi precedenti e'  scomputata  dall'imposta
relativa al periodo di imposta di competenza, purche' gia' operata al
momento della presentazione della dichiarazione annuale.  Qualora  la
ritenuta  sia  operata  successivamente,  la  stessa  e'   scomputata
dall'imposta  relativa  al  periodo  di  imposta  in  cui  e'   stata
effettuata. 
  Se  le  provvigioni,   per   disposizioni   normative   o   accordi
contrattuali, sono direttamente trattenute sull'ammontare delle somme
riscosse, i percipienti  sono  tenuti  a  rimettere  ai  committenti,
preponenti o mandanti l'importo corrispondente alla ritenuta. Ai fini
del computo dei termini per  il  relativo  versamento  da  parte  dei
committenti, preponenti o mandanti, la ritenuta si considera  operata
nel mese successivo  a  quello  in  cui  le  provvigioni  sono  state
trattenute dai percipienti.  I  committenti,  preponenti  o  mandanti
possono  tener  conto  di  eventuali  errori   nella   determinazione
dell'importo  della  ritenuta  anche  in  occasione   di   successivi
versamenti, non oltre il terzo mese dell'anno successivo a quello  in
cui le provvigioni sono state trattenute dai percipienti. 
  Le  disposizioni  dei  precedenti  commi  non  si  applicano   alle
provvigioni  percepite  dalle  agenzie  di  viaggio  e  turismo,  dai
rivenditori autorizzati di documenti di viaggio relativi ai trasporti
di persone, dai soggetti che esercitano attivita' di distribuzione di
pellicole cinematografiche, dagli  agenti  di  assicurazione  per  le
prestazioni rese direttamente  alle  imprese  di  assicurazione,  dai
mediatori di assicurazione per i loro  rapporti  con  le  imprese  di
assicurazione  e  con  gli   agenti   generali   delle   imprese   di
assicurazione pubbliche o loro controllate  che  rendono  prestazioni
direttamente alle imprese di assicurazione  in  regime  di  reciproca
esclusiva; dalle aziende ed istituti  di  credito  e  dalle  societa'
finanziarie e  di  locazione  finanziaria  per  le  prestazioni  rese
nell'esercizio delle attivita' di collocamento e di compravendita  di
titoli e valute nonche' di raccolta e di finanziamento, dagli agenti,
raccomandatari  e  mediatori  marittimi  e  aerei,  dagli  agenti   e
commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni ad esse  rese
direttamente, dai mediatori e rappresentanti di  produttori  agricoli
ed  ittici  e  di  imprese  esercenti   la   pesca   marittima,   dai
commissionari che operano nei mercati ortoflorofrutticoli,  ittici  e
di bestiame, nonche' dai consorzi e cooperative tra imprese agricole,
commerciali ed artigiane non aventi finalita' di lucro. 
  Per le prestazioni rese dagli incaricati alle vendite  a  domicilio
di cui all'articolo 36  della  legge  11  giugno  1971,  n.  426,  la
ritenuta e' applicata a titolo di imposta ed e' commisurata al 50 per
cento delle provvigioni percepite. 
  Per le prestazioni derivanti da mandato di agenzia si applicano  le
disposizioni indicate nei commi che precedono. 
  Con decreto del Ministro delle finanze sono determinati i  criteri,
i termini e le modalita' per  la  presentazione  della  dichiarazione
indicata nel secondo comma. In caso di dichiarazione non veritiera si
applica la pena pecuniaria da due a tre volte  la  maggiore  ritenuta
che avrebbe dovuto essere effettuata. 
  Le disposizioni  dei  precedenti  commi  si  applicano  anche  alle
provvigioni corrisposte a stabili organizzazioni nel territorio dello
Stato di soggetti non residenti"; 
    all'articolo 29, ultimo comma, le parole di cui agli articoli 24,
primo comma, 25,  26,  quinto  comma,  e  28  sono  sostituite  dalle
seguenti: "di cui agli articoli 24,  primo  comma,  25,  25-bis,  26,
quinto comma, e 28". 
  All'articolo 3, primo comma, numero 1, del decreto  del  Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le parole "degli articoli
23, 24, 25 e 28" sono sostituite dalle seguenti: "degli articoli  23,
24, 25, 25-bis e 28". 
  Le disposizioni dell'articolo 25-bis  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 29  settembre  1973,  n.  600,  si  applicano  sulle
provvigioni dovute per le prestazioni rese dal 1 gennaio 1983. 
  Entro tre mesi dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione  del  presente  decreto,  il  Ministro   (delle   finanze
provvede, con propri decreti a stabilire gli indici e i  coefficienti
presuntivi di reddito o di maggiore reddito di cui  al  quarto  comma
dell'articolo 38 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 600. 
  Al terzo comma dell'articolo 20 del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 598,  sono  aggiunte,  in  fine,  le
parole "le cessioni di beni e le  prestazioni  di  servizi  poste  in
essere  dalla  Presidenza  della   Repubblica,   dal   Senato   della
Repubblica, dalla Camera dei deputati e dalla  Corte  costituzionale,
nel  perseguimento  delle  proprie   finalita'   istituzionali";   la
disposizione ha effetto dal 1 gennaio 1974.  Il  terzo  e  il  quarto
comma dell'articolo 5-bis del decreto-legge 1 ottobre 1982,  n.  697,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982,
n. 887, sono soppressi. 
  Nel primo e nel settimo comma  dell'articolo  18  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,  n.  600,  le  parole
"quattrocento  ottanta  milioni",  sono  sostituite  dalle  seguenti:
"settecento ottanta milioni". 
  Per l'anno 1983 si considerano minori le imprese che nell'anno 1982
hanno conseguito ricavi per un ammontare non superiore  a  settecento
ottanta milioni di lire, sempreche' l'anno 1983 non sia compreso  nel
triennio di cui al sesto  comma  dell'articolo  18  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600". 
  L'articolo 4 e' sostituito dal seguente: 
    "Art. 3. - La tabella delle  aliquote  dell'imposta  sul  reddito
delle persone fisiche allegata alla legge 2 dicembre 1975, n. 576, e'
sostituita dalla seguente: 
 
    

           IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE

              ALIQUOTE PERCENTUALI PER SCAGLIONI
                  DI REDDITO

           Reddito                                      Aliquota
(scaglioni in milioni di lire)                             %
             -                                             -
           fino a    11                                   18
  oltre 11 fino a    24                                   27
  oltre 24 fino a    30                                   35
  oltre 30 fino a    38                                   37
  oltre 38 fino a    60                                   41
  oltre 60 fino a   120                                   47
  oltre 120 fino a  250                                   56
  oltre 250 fino a  500                                   62
  oltre 500                                               65

    
  Continuano ad applicarsi  le  disposizioni  dell'articolo  1  della
legge  27  settembre  1982,  n.  683.  Tuttavia   l'ammontare   della
detrazione di imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche  per  il
coniuge non legalmente  ed  effettivamente  separato  e'  elevata,  a
partire dal 1 gennaio 1983, a lire  240.000.  Dalla  stessa  data  e'
altresi' elevata a lire 252.000  la  detrazione  spettante  a  fronte
delle spese di produzione del reddito di cui al primo comma,  lettera
a), dell'articolo 16 del decreto del Presidente della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 597,  e  sono  elevati,  rispettivamente,  a  lire
270.000 e a lire 252.000 gli importi indicati nel secondo comma dello
stesso articolo. E' infine elevato, a partire dalla  stessa  data,  a
lire 2.750.000 il limite di redditualita' previsto nei numeri 1, 2  e
3 del secondo comma dell'articolo 15 dello stesso decreto. 
  Al decreto del Presidente della Repubblica 29  settembre  1973,  n.
597, sono inoltre apportate le seguenti modificazioni: 
    all'articolo 15, il primo comma e' sostituito dal seguente: 
      "Dall'imposta determinata a norma dei  precedenti  articoli  si
detraggono, per quota esente, lire 96.000 se il  reddito  complessivo
netto non supera lire 10 milioni ovvero  lire  36.000  se  lo  stesso
reddito supera detto importo"; 
      all'articolo 16, nel  primo  comma,  e'  aggiunta  la  seguente
lettera: 
      "c) una ulteriore detrazione, rapportata al periodo  di  lavoro
nell'anno, nella misura di: 
        lire 324.000, se il reddito di lavoro dipendente non supera 9
milioni di lire; 
        lire 276.000, se il reddito di lavoro dipendente e' superiore
a 9 milioni, ma non a 10 milioni di lire; 
        lire 156.000, se il reddito di lavoro dipendente e' superiore
a 10 milioni, ma non a 12 milioni di lire; 
        lire 84.000, se il reddito di lavoro dipendente e'  superiore
a 12 milioni, ma non a 15 milioni di lire; 
        lire 60.000, se il reddito di lavoro dipendente e'  superiore
a 15 milioni, ma non a 16 milioni di lire; 
      se  gli  ammontari  del  reddito  di  lavoro  dipendente   sono
superiori a 9, 10, 12, 15 e 16 milioni  di  lire,  la  detrazione  e'
aumentata nella misura necessaria ad evitare  che,  per  effetto  del
minor importo della detrazione stessa, detti ammontari si riducano ad
un importo inferiore a quello che residua nello scaglione  precedente
dopo lo scomputo dell'imposta lorda ad esso corrispondente, diminuita
della rispettiva detrazione"; 
      all'articolo 16, nel secondo comma, dopo le parole  "si  detrae
dall'imposta" sono aggiunte le  seguenti:  ",  oltre  alla  ulteriore
detrazione di cui alla lettera c) del comma precedente  eventualmente
spettante alle condizioni ivi previste,"; 
      all'articolo 16, l'ultimo comma e' sostituito dal seguente: 
      "Le detrazioni di cui ai commi precedenti competono in aggiunta
a quelle previste nell'articolo 15  e  fino  alla  concorrenza  della
imposta lorda relativa ai redditi di lavoro dipendente che concorrono
alla formazione della base imponibile"; 
      dopo l'articolo 16 e' aggiunto il seguente: 
      "Art. 16-bis.  -  Se  alla  formazione  della  base  imponibile
concorrono uno o piu' redditi di lavoro autonomo e di impresa di  cui
all'articolo 72  compete  una  ulteriore  detrazione  d'imposta,  non
cumulabile con la detrazione di cui alla lettera c) del  primo  comma
dell'articolo precedente, di lire 200.000 se il  reddito,  di  lavoro
autonomo e di impresa, cumulativamente, non  supera  lire  6  milioni
ovvero di lire 100.000 se tale reddito e' superiore a 6  milioni,  ma
non a lire 12 milioni. La ulteriore  detrazione  non  compete  per  i
redditi di lavoro autonomo determinati forfettariamente ai sensi  del
quarto e quinto comma dell'articolo 50 e per  i  redditi  di  impresa
determinati  forfettariamente  ai  sensi  dell'articolo  72-bis.   Se
l'ammontare  del  reddito  di   lavoro   autonomo   e   di   impresa,
cumulativamente, e' superiore a 6 milioni e a 12 milioni di lire,  la
detrazione e' aumentata nella misura necessaria ad evitare  che,  per
effetto del minore importo della detrazione stessa,  detti  ammontari
si riducano ad un  importo  inferiore  a  quello  che  residua  nello
scaglione precedente dopo lo  scomputo  dell'imposta  lorda  ad  esso
corrispondente, diminuita della rispettiva detrazione. 
    La detrazione di cui al comma precedente compete  in  aggiunta  a
quelle previste nell'articolo 15 e fino alla concorrenza dell'imposta
lorda relativa ai  redditi  di  lavoro  autonomo  e  di  impresa  che
concorrono alla formazione della base imponibile"; 
      all'articolo 20, terzo comma, il secondo periodo e'  sostituito
dal seguente: 
      "Nella ipotesi di cui al primo comma dell'articolo 16 competono
soltanto le detrazioni previste  dalle  lettere  a)  e  c)  di  detto
articolo"; 
      il quinto comma dell'articolo 50 e' sostituito dal seguente: 
      "Se l'ammontare dei compensi percepiti  nel  periodo  d'imposta
non  e'  superiore  a  18  milioni  di  lire,  il  reddito  derivante
dall'esercizio di arti e professioni e' determinato, in  deroga  alle
disposizioni dei primi tre commi, nelle seguenti misure: 70 per cento
dell'ammontare dei compensi fino a 10 milioni di lire, 75  per  cento
dell'ammontare dei compensi superiori  a  10  milioni  ma  non  a  14
milioni di lire, 80 per cento dell'ammontare dei compensi superiori a
14 milioni ma non a 18 milioni  di  lire.  Il  contribuente  che  non
intende avvalersi di questa  disposizione  deve  darne  comunicazione
all'ufficio nella dichiarazione annuale""; 
      all'articolo 72-bis, primo comma, le parole "dodici milioni  di
lire" sono sostituite dalle seguenti: "diciotto milioni di  lire",  e
le lettere a), b), c), d) sono sostituite dalle seguenti: 
        "a) imprese artigiane  e  in  genere  esercenti  trasporti  e
attivita'  connesse,  prestazioni  alberghiere,  somministrazioni  di
alimenti e bevande nei pubblici esercizi  e  nelle  mense  aziendali;
sull'ammontare  dei  ricavi  fino  a  dieci  milioni   di   lire   il
coefficiente 30 per cento, per i ricavi superiori a dieci milioni  ma
non a quattordici milioni di lire il coefficiente 35 per cento e  per
i ricavi superiori a quattordici milioni sino a diciotto  milioni  di
lire il coefficiente 40 per cento; 
        b)   commercianti   al   minuto   compresi   gli   ambulanti;
sull'ammontare  dei  ricavi  fino  a  dieci  milioni   di   lire   il
coefficiente 20 per cento, per i ricavi superiori a dieci milioni  ma
non a quattordici milioni di lire il coefficiente 30 per cento e  per
i ricavi superiori a quattordici milioni  di  lire  sino  a  diciotto
milioni di lire il coefficiente 35 per cento; 
        c) vendita di generi di monopoli e di valori bollati  postali
e simili; sull'ammontare dei ricavi fino a dieci milioni di  lire  il
coefficiente 50 per cento, per i ricavi superiori a dieci milioni  ma
non a quattordici milioni di lire il coefficiente 55 per cento e  per
i ricavi superiori a quattordici milioni  di  lire  fino  a  diciotto
milioni di lire il coefficiente 60 per cento; 
        d) intermediari e rappresentanti di commercio; sull'ammontare
dei ricavi fino a dieci milioni di lire il coefficiente 50 per cento,
per i ricavi superiori a dieci milioni ma non a  quattordici  milioni
di lire il coefficiente 55 per cento  e  per  i  ricavi  superiori  a
quattordici milioni sino a diciotto milioni di lire  il  coefficiente
60 per cento". 
    Nell'articolo 23, secondo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, l'ultimo periodo della  lettera
a) e' sostituito dal seguente: "Le detrazioni di cui agli articoli 15
e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29  settembre  1973,
n. 597, sono effettuate a condizione che il percipiente  dichiari  di
avervi diritto e ne indichi  la  misura.  L'ulteriore  detrazione  di
imposta di lire 130.000 di cui all'articolo 11 del  decreto-legge  22
dicembre 1981, n. 787, convertito in legge, con modificazioni,  dalla
legge 26 febbraio 1982, n. 52, e' elevata a lire 180.000 e  l'importo
di lire 3.500.000 previsto dallo stesso articolo e'  elevato  a  lire
4.500.000. 
  Le disposizioni del presente articolo hanno effetto dal  1  gennaio
1983. 
  I sostituti di imposta devono  procedere  alla  applicazione  delle
disposizioni del presente articolo non oltre il terzo mese successivo
a quello dell'entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto. Gli eventuali  conguagli  di  imposta  relativi  al
periodo decorso dal 1 gennaio 1983 devono essere effettuati,  per  un
importo  non  inferiore   ai   tre   quarti   del   loro   ammontare,
contestualmente alla prima applicazione delle  disposizioni  medesime
e, per la quota residua, nel mese di dicembre 1983. 
  In rapporto al tasso d'inflazione, calcolato  tenendo  conto  della
variazione percentuale dell'indice medio dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai  ed  impiegati  nel  periodo  1  dicembre  1983-30
novembre  1984  rispetto  all'indice  medio  relativo  al  periodo  1
dicembre 1982-30  novembre  1983,  con  decreto  del  Ministro  delle
finanze, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale entro il 10 dicembre
1984, sono stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle  persone
fisiche per l'anno 1984, entro e  non  oltre  il  limite  massimo  di
aumento del 10 per  cento,  i  nuovi  importi  delle  detrazioni  per
carichi di famiglia, per spese inerenti alla produzione  del  reddito
di  lavoro  dipendente;  nonche'  i  nuovi  importi  della  ulteriore
detrazione per i redditi di lavoro dipendente e autonomo e i relativi
limiti di reddito  afferenti  ai  singoli  scaglioni,  stabiliti  dal
presente articolo". 
  Gli articoli 13, 14, 15,  16  e  la  tabella  sono  sostituiti  dal
seguente articolo: 
    "Art. 4. - A decorrere  dal  1  gennaio  1983  e'  istituita  una
imposta erariale di consumo sui seguenti prodotti: 
      1) altoparlanti  montati  per  l'alta  fedelta';  amplificatori
audio per l'alta fedelta', semiprofessionali; 
      2) apparecchi radioriceventi stereofonici; apparecchi riceventi
per la televisione sprovvisti  di  tubo-immagini  (tuner  e  simili);
apparecchi da presa delle immagini per la televisione; 
      3) obiettivi intercambiabili per apparecchi fotografici  e  per
altri apparecchi da presa delle  immagini  in  cinematografia  ed  in
televisione; 
      4) binocoli e cannocchiali; 
      5) apparecchi fotografici semiprofessionali; 
      6)  apparecchi  cinematografici  da  presa  e  da   proiezione,
semiprofessionali; 
      7) apparecchi da proiezione per diapositive, semiprofessionali;
8) apparecchi di registrazione, di riproduzione del suono, 
stereofonici; apparecchi  di  registrazione,  di  riproduzione  delle
immagini per la televisione, esclusi i professionali; 
      9) supporti magnetici per  apparecchi  di  registrazione  o  di
riproduzione delle immagini per la televisione; 
      10) lettori di suono per dischi, semiprofessionali; 
      11) giuochi per la produzione, per visualizzazione di  immagini
elaborate in forma digitale e relativi supporti  di  programma  e  di
processo, esclusi i  prodotti  assoggettati  all'imposta  sul  valore
aggiunto con aliquota massima; 
      12) apparecchi riceventi per la televisione, con  tubo-immagini
incorporato. 
  L'imposta si applica nella misura del sedici per cento  del  valore
franco fabbrica al netto delle spese di spedizione, distribuzione  ed
intermediazione   e   di   ogni    altra    spesa    inerente    alla
commercializzazione nel mercato nazionale,  ovvero,  per  i  prodotti
importati, del valore in dogana franco frontiera nazionale. La misura
dell'imposta e' ridotta all'otto per cento per i prodotti indicati al
numero 12 del primo comma. 
  L'imposta e' dovuta per le cessioni dei prodotti, nelle  condizioni
idonee alla loro  utilizzazione  da  parte  del  consumatore  finale,
effettuate in  ciascun  trimestre  solare  dal  produttore  ai  sensi
dell'articolo 6  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
ottobre 1972, n. 633. I produttori nazionali debbono presentare  agli
uffici tecnici delle imposte di fabbricazione apposita dichiarazione,
contenente gli elementi necessari per l'accertamento, entro  il  mese
successivo al trimestre solare cui si riferisce. 
  Entro lo stesso termine l'imposta dovuta in base alla dichiarazione
deve essere versata alla sezione di tesoreria provinciale. Gli uffici
procedono,  anche  sulla  base  di   verifiche,   alla   liquidazione
dell'imposta o della maggiore  imposta  dovuta.  Per  la  risoluzione
delle  contestazioni   e   delle   controversie   si   applicano   le
corrispondenti norme del testo unico delle  disposizioni  legislative
in materia doganale,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43; tuttavia gli adempimenti demandati
alla dogana dal  citato  testo  unico  sono  affidati  al  competente
ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione. 
  Per  la  merce  di   provenienza   estera   l'imposta   e'   dovuta
dall'importatore ed e' accertata e riscossa con le modalita'  proprie
delle imposte e sovrimposte di consumo. 
  L'imposta si applica anche ai prodotti che al  1  gennaio  1983  si
trovavano giacenti presso esercenti  la  rivendita,  al  dettaglio  o
all'ingrosso ovvero presso depositi, magazzini simili ove i  prodotti
stessi sono custoditi per conto dei suddetti esercenti ed  e'  dovuta
per effetto  della  cessione  da  parte  dei  suddetti  esercenti.  I
prodotti giacenti si presumono ceduti anteriormente ai prodotti della
stessa marca e tipo acquistati dall'esercente  successivamente  al  1
gennaio 1983. 
  Il valore imponibile di ciascun prodotto giacente e' costituito dal
sessanta per cento del medio valore imponibile ai  fini  dell'imposta
sul valore aggiunto, per gli acquisti all'interno, e dal medio valore
in   dogana,   per   le    importazioni    effettuate    direttamente
dall'esercente,   dei   prodotti   della   stessa   marca   e    tipo
rispettivamente acquistati od importati a partire dal 1978 ovvero  da
uno degli anni successivi, fino al 1982, che l'esercente ha  facolta'
di indicare nella dichiarazione da presentare per effetto  di  quanto
disposto dal comma seguente. Per i prodotti acquistati  ed  importati
dall'esercente  anteriormente  al  1978,  o  anteriormente   all'anno
indicato nella dichiarazione, nonche' per  i  prodotti  ceduti  usati
all'esercente da soggetti non obbligati alla emissione di fattura  ed
in ogni caso non espressamente previsto dal presente comma, il valore
imponibile e' determinato con i criteri di cui  all'articolo  62  del
decreto del Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  numero
597. 
  Si applicano anche nei confronti degli esercenti, relativamente  ai
prodotti giacenti ceduti, le disposizioni contenute nel terzo comma. 
  L'imposta non e' dovuta per i prodotti in esportazione; e'  inoltre
ammessa la restituzione dell'imposta  gia'  assolta  per  i  prodotti
definitivamente esportati. 
  L'imposta di cui al presente articolo non si applica alle  cessioni
effettuate nei  confronti  dello  Stato  e  degli  enti  ed  istituti
indicati  nell'ultimo  comma  dell'articolo  6   del   decreto,   del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  633,  e  successive
modificazioni, derivanti da contratti  conclusi  anteriormente  al  1
gennaio 1983,  ne'  per  le  cessioni  effettuate  nei  confronti  di
soggetti ai quali  e'  consentita  l'importazione  in  esenzione  dai
diritti doganali dei prodotti indicati nel primo comma, sulla base di
trattati ed accordi internazionali. 
  Il  Ministro  delle  finanze,  con  decreto  da  pubblicarsi  nella
Gazzetta Ufficiale, stabilisce le norme di  attuazione  del  presente
articolo nonche' le disposizioni dirette alla migliore individuazione
dei prodotti soggetti ad  imposta,  anche  al  fine  di  adeguare  le
descrizioni relative  alle  diverse  categorie  all'evoluzione  delle
tecniche produttive. 
  Ai  fini  dell'applicazione  dell'imposta  erariale   di   consumo,
l'amministrazione finanziaria ha facolta' di procedere a verifiche  e
riscontri sia nei luoghi  di  produzione  e  di  deposito  sia  negli
esercizi di vendita. 
  Chiunque  sottrae  i  prodotti  all'accertamento  e  al   pagamento
dell'imposta e' punito, indipendentemente dal pagamento  del  tributo
evaso, con la multa da due a otto volte l'imposta evasa. Se l'imposta
evasa supera lire 12 milioni, si applica oltre alla  multa,  la  pena
della reclusione da quattro mesi a due anni. 
  In caso di omessa od infedele dichiarazione si applica,  salvo  che
il fatto costituisca reato, la pena pecuniaria da una a quattro volte
l'imposta o la maggiore imposta dovuta. La pena pecuniaria  non  puo'
comunque essere inferiore a lire cinquecentomila nei casi  di  omessa
dichiarazione. 
  Si considera comunque  dovuta  l'imposta  gravante  sulle  giacenze
iniziali non dichiarate nonche' sui prodotti giacenti  non  rinvenuti
all'atto  delle  verifiche   dell'amministrazione   finanziaria.   Si
considera omessa nella prima dichiarazione l'indicazione dei medesimi
prodotti non rinvenuti nelle anzidette verifiche, qualora le relative
cessioni  o  deduzioni  giustificate  dalle  giacenze  non  risultino
iscritte nella contabilita' aziendale nei periodi in  riferimento  ai
quali  non  e'  scaduto  il  termine  per  la   presentazione   della
dichiarazione. 
  Per il ritardato pagamento  dell'imposta  si  applica,  oltre  agli
interessi  di  mora,  una  soprattassa  pari  al  dieci   per   cento
dell'imposta dovuta. La soprattassa e' ridotta al cinque per cento se
il pagamento avviene entro trenta giorni dalla data in cui il credito
e' divenuto esigibile. 
  Per i  prodotti  importati  si  applicano  le  norme  sanzionatorie
stabilite per i diritti di confine. 
  E' istituito  il  contrassegno  di  Stato  da  apporre  su  singoli
prodotti di cui al primo comma per la loro identificazione. 
  I prodotti da identificare,  le  caratteristiche  tipografiche  dei
contrassegni e le indicazioni che debbono figurarvi, le  cautele  per
la custodia e per la  consegna  da  parte  degli  uffici,  nonche'  i
termini e le modalita' di applicazione e di uso sono determinati  con
decreto del Ministro delle finanze, di intesa  con  il  Ministro  del
tesoro e con il Ministro dell'industria, commercio e artigianato. 
  I  produttori  e  gli  importatori  che  cedono  prodotti  soggetti
all'imposta privi di contrassegni ovvero  provvisti  di  contrassegni
contraffatti  o  mancanti  delle   indicazioni   prescritte   o   con
indicazioni diverse da quelle  prescritte  sono  soggetti,  salve  le
sanzioni penali nei casi di reato, alla pena pecuniaria da due a otto
volte l'imposta gravante sui detti prodotti. Alla  stessa  pena  sono
soggetti  coloro  che  ricevono,  nell'esercizio   di   una   impresa
commerciale avente ad oggetto la successiva rivendita, prodotti privi
di contrassegni o provvisti di contrassegni contraffatti  o  mancanti
delle indicazioni prescritte o recanti indicazioni diverse da queste. 
  L'accertamento delle violazioni  delle  disposizioni  del  presente
articolo e' demandato, nei limiti delle attribuzioni stabilite  dalla
legge 7 gennaio 1929, n. 4, oltre che ai pubblici ufficiali  indicati
nel capo II del titolo II della stessa  legge,  anche  ai  funzionari
degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione  e  delle  dogane
muniti di  speciale  tessera  di  riconoscimento,  nell'ambito  della
rispettiva competenza. 
  Per la definizione in via breve delle  violazioni  non  costituenti
reato si applica il quarto comma  dell'articolo  39  della  legge  24
novembre 1981, n. 689. 
  L'azione  per  il  recupero   dell'imposta   nonche'   delle   pene
pecuniarie, delle sopratasse e degli interessi di  mora  e'  esperita
secondo le norme stabilite dal testo unico 14 aprile 1910, n. 639. Il
diritto al recupero si prescrive  nel  termine  di  cinque  anni  dal
giorno in cui avrebbe  dovuto  essere  effettuato  il  pagamento.  La
prescrizione e' interrotta dall'esercizio dell'azione  penale  ed  il
nuovo termine inizia a decorrere dalla data in cui la sentenza  o  il
decreto sono divenuti definitivi. 
  Il credito dello Stato per il pagamento dell'imposta ha  privilegio
sui prodotti, sui macchinari e sui materiali mobili  esistenti  negli
impianti di produzione ed e' preferito ad ogni altro credito. 
  Il  diritto  al  rimborso  dell'imposta  indebitamente  pagata   si
prescrive entro il termine di cinque anni dalla data del pagamento". 
  Il primo comma dell'articolo 5 e gli articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
  17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26 sono sostituiti dal 
    seguente: 
"Art. 5. - Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 
1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      all'articolo 4,  ultimo  comma,  sono  aggiunte,  in  fine,  le
parole: "le cessioni di beni e prestazioni di servizi poste in essere
dalla Presidenza della Repubblica, dal Senato della Repubblica, dalla
Camera dei deputati e dalla Corte costituzionale,  nel  perseguimento
delle proprie finalita' istituzionali". La  disposizione  ha  effetto
dal 1 gennaio 1973. Il primo e il secondo comma  dell'articolo  5-bis
del decreto-legge 1 ottobre 1982, n. 697, convertito  in  legge,  con
modificazioni,  dalla  legge  29  novembre  1982,  numero  887,  sono
soppressi; 
      all'articolo 10, il n. 26 e' sostituito dal seguente: 
      "26) le prestazioni dei servizi di vigilanza o custodia di  cui
al regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1952"; 
      all'articolo 13, l'ultimo comma e' soppresso; 
      all'articolo 19, nel secondo comma, le lettere  c)  e  d)  sono
sostituite dalle seguenti: 
        "c) l'imposta relativa  all'acquisto  o  all'importazione  di
autovetture ed autoveicoli di cui all'articolo 26, lettere a)  e  c),
del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959,  n.  393,
non compresi nell'allegata tabella B e non adibiti ad  uso  pubblico,
che non formano oggetto dell'attivita' propria dell'impresa,  nonche'
alle prestazioni di servizi di cui al terzo  comma  dell'articolo  16
concernenti i beni stessi, non e' ammessa in detrazione  fino  al  31
dicembre  1985.  L'esclusione  non   si   applica   agli   agenti   o
rappresentanti di commercio; 
        d) l'imposta  relativa  all'acquisto  o  all'importazione  di
carburanti e lubrificanti destinati a veicoli, navi e imbarcazioni e'
ammessa in detrazione se e' ammessa in detrazione l'imposta  relativa
all'acquisto o alla importazione di detti veicoli e natanti"; 
      all'articolo 19-bis, e' aggiunto il seguente comma: 
        "Agli  effetti  del   presente   decreto   sono   considerati
ammortizzabili i fabbricati e le porzioni di fabbricati, destinati ad
uso di civile  abitazione,  costruiti  da  imprese  per  la  vendita,
locazione o affitto"; 
      l'articolo 31 e' soppresso; 
      all'articolo 34, il quarto comma e' sostituito dai seguenti: 
        "I soggetti  di  cui  ai  precedenti  commi,  all'atto  della
dichiarazione annuale, hanno facolta' di optare per la detrazione nel
modo normale a condizione che le modalita' di detrazione previste dal
primo e secondo comma siano state effettuate almeno  per  il  biennio
precedente. 
  I soggetti che nell'anno 1983 hanno adottato il regime speciale  di
cui al primo e secondo comma non possono  optare  per  la  detrazione
normale prima del successivo biennio. 
  L'opzione e' esclusa per i soggetti che esercitano  l'attivita'  di
allevamento di  animali  della  specie  bovina,  compreso  il  genere
bufalo, che non dispongono di terreni nei quali  risulti  producibile
oltre la meta' dei mangimi necessari per il mantenimento del bestiame
allevato"; 
      all'articolo 35, il quinto comma e' sostituito dal seguente: 
        "I soggetti che intraprendono  l'esercizio  di  una  impresa,
arte o professione, se ritengono di realizzare un  volume  di  affari
che comporti l'applicazione degli articoli 32, 33 e 34, terzo  comma,
devono indicarlo nella dichiarazione da presentare a norma del  primo
comma e devono osservare la disciplina rispettivamente stabilita"; 
      all'articolo 38, il primo comma e' sostituito dal seguente: 
        "I versamenti previsti dagli articoli  27,  30  e  33  devono
essere  eseguiti  al  competente  ufficio  dell'imposta  sul   valore
aggiunto mediante delega del contribuente ad  una  delle  aziende  di
credito di cui all'articolo 54 del regolamento per  l'amministrazione
del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato,  approvato
con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, ovvero ad una  delle  casse
rurali e artigiane di cui al regio decreto 26 agosto 1937,  n.  1706,
modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707, avente  un  patrimonio
non inferiore a lire cento milioni. La delega  deve  essere  in  ogni
caso rilasciata presso  una  dipendenza  dell'azienda  delegata  sita
nella circoscrizione territoriale dell'ufficio competente". 
  I contributi imposti dai consorzi di bonifica e le  spese  generali
per le concessioni di opere pubbliche  agli  stessi  assentite  dallo
Stato,  dalle  Regioni  e  dalla  Cassa  per   il   Mezzogiorno   non
costituiscono,   ai   fini   dell'imposta   sul   valore    aggiunto,
corrispettivi per prestazioni di  servizi  svolte  nell'esercizio  di
attivita' commerciali di cui all'articolo 2195 del codice civile. 
  Le linee di trasporto a impianto fisso, metropolitane e  tranviarie
ai fini  dell'applicazione  dell'imposta  sul  valore  aggiunto  sono
considerate opere di urbanizzazione primaria. 
  Sono elevate a lire 50.000 ciascuna le imposte fisse  di  registro,
ipotecarie e catastali, nonche' quelle di trascrizione previste dalla
tabella allegata alla legge 23 dicembre 1977, n. 952, stabilite dalle
vigenti disposizioni in misura inferiore a tale importo. 
  Le aliquote dell'imposta di  registro  indicate  nei  sottoindicati
articoli della prima parte della tariffa, allegato A, del decreto del
Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,  n.  634,  sono  cosi'
elevate: 
    articolo 2: dal 2 al 3 per cento; 
    articolo 3: dallo 0,50 all'1 per cento; 
    articolo 6: dallo 0,25 allo 0,50 per cento; 
    articolo 8: lettera c): dal 2 al 3 per cento; 
    articolo 8: lettera d): dallo 0,50 all'1 per cento; 
    articolo 9: dal 2 al 3 per cento. 
  Le disposizioni di cui al quarto e quinto comma  non  si  applicano
agli atti di trasferimento a favore dello Stato, delle regioni, delle
province e dei comuni, conseguenti a decreti di esproprio. 
  L'ultimo comma dell'articolo 20 del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634, e' sostituito dal seguente: 
    "Non sono soggetti ad imposta gli  accolli  di  debiti  ed  oneri
collegati e contestuali ad altre disposizioni  nonche'  le  quietanze
rilasciate nello stesso atto che  contiene  le  disposizioni  cui  si
riferiscono". 
  All'articolo 2 della parte seconda della tariffa, allegato  A,  del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634,  nel
testo modificato dall'articolo 5 del decreto-legge 26 maggio 1978, n. 
216, convertito in legge, con modificazioni, dalla  legge  24  luglio
1978, n. 388, le parole: 
    "scritture  private  quando  l'ammontare   dell'imposta   risulti
inferiore a lire 20.000° sono sostituite dalle  seguenti:  "scritture
private quando l'ammontare  dell'imposta  risulti  inferiore  a  lire
50.000". 
  Le aliquote stabilite dal primo e secondo  comma  dell'articolo  18
del decreto del Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.
601, sono rispettivamente elevate al 2 per  cento  e  allo  0,75  per
cento per i' finanziamenti erogati in base a contratti conclusi dal 1
gennaio 1983. L'aumento non  si  applica  ai  finanziamenti  a  medio
termine e garantiti da cooperative e consorzi di garanzia  collettiva
fidi. 
  L'aliquota   dell'imposta   sostitutiva   per    i    finanziamenti
all'esportazione, di durata superiore a  diciotto  mesi,  erogati  in
base a contratti conclusi dal 1 gennaio 1983, di cui  alla  legge  24
maggio 1977, n. 227, e' stabilita nella misura dello 0,25 per cento. 
  Le disposizioni dei commi quarto e ottavo si  applicano  agli  atti
pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati  ed  alle
scritture private autenticate a partire dal 1  gennaio  1983  nonche'
alle  scritture   private   non   autenticate   presentate   per   la
registrazione da tale data. Le  disposizioni  del  quinto  e  settimo
comma si applicano agli atti pubblici formati, agli  atti  giudiziari
pubblicati  o  emanati  ed   alle   scritture   private   autenticate
dall'entrata in  vigore  della  legge  di  conversione  del  presente
decreto nonche' alle scritture private non autenticate presentate per
la registrazione da tale data. 
  A decorrere dal 1 febbraio  1983  le  aliquote  dell'imposta  sulle
assicurazioni private e sui contratti di rendita vitalizia  stabilite
dalla tariffa, allegato A, annessa alla legge  29  ottobre  1961,  n.
1216, sono aumentate del 50 per cento. 
  Se nel periodo ricompreso tra il 1 ed il 31 gennaio 1983 la rivalsa
di cui al primo comma dell'articolo 17 della legge 29  ottobre  1961,
n. 1216, e' stata esercitata per l'ammontare dell'imposta determinato
in applicazione  del  comma  precedente  del  presente  articolo,  le
relative somme debbono comunque essere iscritte nel registro premi ed
essere versate allo Stato. 
  A decorrere dal 1 maggio 1983 le aliquote stabilite dalla  tariffa,
allegato A, annessa  alla  legge  29  ottobre  1961,  n.  1216,  sono
modificate come segue: 
    a) 2 per cento per le assicurazioni sulla vita, le  assicurazioni
contro  gli  infortuni,  le  assicurazioni  contro  le  malattie,  le
assicurazioni  dei  rischi  connessi  alla   utilizzazione   pacifica
dell'energia nucleare, le assicurazioni contro i rischi  d'impiego  i
contratti di capitalizzazione, i contratti di rendita vitalizia; 
    b) 10 per cento per le assicurazioni  contro  la  responsabilita'
civile derivante dalla  circolazione  dei  veicoli  a  motore  e  dei
natanti e le assicurazioni di altri rischi inerenti al veicolo od  al
natante o ai danni causati dalla loro circolazione, le  assicurazioni
di  rischi  agricoli,  le  assicurazioni  contro   i   rischi   della
navigazione ed assimilate,  le  assicurazioni  contro  i  rischi  dei
trasporti terrestri, le assicurazioni di  crediti,  le  assicurazioni
delle cauzioni e le assicurazioni assimilate; 
    c) 17 per cento per le assicurazioni diverse da  quelle  indicate
alle precedenti lettere a) e b). 
  Le assicurazioni dei  rischi  agricoli  di  cui  ai  punti  A  e  B
dell'articolo 8 della tariffa, allegato  A,  annessa  alla  legge  29
ottobre 1961, n. 1216, sono assoggettate all'aliquota prevista  nella
lettera a) del comma precedente. 
  Sono esenti dall'imposta le assicurazioni  di  beni  soggetti  alla
disciplina della legge 1° giugno 1939, n. 1089. 
  E' soppresso l'articolo 10 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216. 
  Le aliquote delle tasse speciali sui contratti di borsa su titoli e
valori stabilite dalla tabella A, allegata al decreto-legge 30 giugno
1960, n. 589, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge  14
agosto 1960, n. 826, come modificate dalla legge 6 ottobre  1964,  n.
947, sono quadruplicate, salvo che per i contratti aventi per oggetto
azioni, per i quali le aliquote di cui alle lettere  a)  e  b)  della
tabella sono quintuplicate e quelle di cui alle lettere c) e d)  sono
triplicate. 
  Per i contratti a termine e di riporto di cui al comma  precedente,
di durata superiore a 135 giorni, le aliquote delle tasse sono 
stabilite in misura doppia di quelle dovute per i corrispondenti 
  contratti di durata superiore a  90  giorni  e  non  eccedente  135
giorni. 
Restano ferme le agevolazioni riguardanti i contratti a contanti 
aventi per oggetto esclusivamente titoli di Stato o  garantiti  dallo
Stato. 
  L'importo minimo delle tasse speciali sui  contratti  di  borsa  e'
stabilito in lire cento. 
  Le facolta' attribuite alle aziende di credito  e  agli  agenti  di
cambio per il pagamento in modo virtuale delle tasse sui contratti di
borsa su titoli e valori, ai sensi del decreto-legge 30 giugno  1960,
n. 589, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 14 agosto
1960, n. 826, della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, della  legge  11
ottobre 1973, n. 636, e della legge 5 novembre 1975, n. 558,  possono
essere estese ai commissionari ammessi nelle borse valori  che  fanno
uso di proprie attrezzature meccanografiche o elettrocontabili ovvero
si avvalgono del servizio di centri  elettrocontabili  istituiti  dai
comitati direttivi degli agenti di cambio. 
  Le modalita', alla cui osservanza l'autorizzazione e' condizionata,
sono stabilite con decreto del Ministro delle  finanze,  di  concerto
con il Ministro del tesoro. 
  I soggetti autorizzati a pagare in modo virtuale le tasse  speciali
sui contratti  di  borsa  devono  effettuare,  presso  l'ufficio  del
registro competente per territorio, i versamenti delle  tasse  dovute
in via provvisoria per ciascun anno entro i mesi  di  marzo,  giugno,
settembre e dicembre. 
  Il termine di cui al quarto comma dell'articolo 8  della  legge  29
dicembre 1962, n. 1745, e' elevato a sessanta giorni. 
  Le disposizioni di cui al comma precedente  si  applicano  per  gli
utili distribuiti successivamente alla  data  di  entrata  in  vigore
della legge di conversione del presente decreto. 
  A decorrere dal 1 gennaio 1983, la soprattassa annua dovuta per  le
autovetture e per gli  autoveicoli  per  il  trasporto  promiscuo  di
persone e cose azionati con motore diesel, di cui all'articolo 8  del
decreto-legge 8 ottobre  1976,  n.  691,  convertito  in  legge,  con
modificazioni, dalla legge 30 novembre 1976, n. 786, come  modificato
dall'articolo  9  del  decreto-legge  23  dicembre  1977,   n.   936,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1978,
n. 38, e' aumentata a lire ventisettemila per ogni cavallo fiscale di
potenza del motore. 
  L'aumento  previsto  dal  precedente  comma  non  si  applica  alle
autovetture ed agli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone
e cose con potenza  fiscale  fino  a  15  cavalli,  per  i  quali  la
soprattassa minima annua e' stabilita in lire trecentomila. 
  Coloro  che  hanno  gia'  versato  il  tributo  per  periodi  fissi
dell'anno 1983 debbono corrispondere l'integrazione relativa  a  tali
periodi nei termini e con le  modalita'  stabiliti  con  decreto  del
Ministro delle finanze. 
  Con lo stesso decreto  sono  altresi'  stabiliti  i  termini  e  le
modalita' per la regolarizzazione delle posizioni di coloro che hanno
corrisposto la tassa di  circolazione  per  periodi  fissi  del  1983
anteriormente all'entrata in vigore  del  decreto-legge  21  dicembre
1982, n. 923, e di coloro che alla data  del  31  dicembre  1982  non
hanno versato, in tutto o in  parte,  la  maggiorazione  dell'80  per
cento prevista dall'articolo 2 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 
787, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26  febbraio
1982, n. 52. 
  Salvo  quanto  previsto  dal  seguente  comma,   le   tasse   sulle
concessioni governative previste dalla tariffa annessa al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641,  sono  aumentate
del 20 per cento, con esclusione delle tasse previste dai numeri  115
e 125 della tariffa medesima, nonche' dell'imposta sulle  concessioni
governative di cui alla legge 6 giugno 1973, n. 312. 
  I  nuovi  importi  di  tassa  vanno  arrotondati  alle  mille  lire
superiori. Nei casi in cui il pagamento deve  essere  effettuato  con
applicazione di marche e manchino o  non  siano  reperibili  i  tagli
idonei a formare l'importo dovuto, il pagamento del  solo  aumento  o
dell'intera tassa puo' essere eseguito in modo  ordinario.  L'aumento
si applica alle tasse sulle concessioni governative  il  cui  termine
ultimo  di  pagamento,  stabilito  nel  citato  decreto  n.  641,   e
successive modificazioni e integrazioni, scade successivamente al  30
dicembre 1982. L'aumento puo' essere versato, senza  applicazione  di
sanzioni, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto. 
  Dal 1 gennaio 1983  le  tasse  sulle  concessioni  governative,  di
rilascio annuali relative alle parenti di guida di cui ai sottonumeri
1, 2, 3, 4 e 5, lettera a), del numero 115 della tariffa  annessa  al
citato decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,  n.
641, e successive modificazioni e integrazioni, sono  rispettivamente
elevate a lire 15.000, 12000, 11.000, 11.000 e 12.000: le tasse sulle
concessioni governative di cui al sottonumero  5,  lettera  b),  sono
elevate a lire 23.000 per tassa di rilascio e a lire 12.000 per tassa
annuale. La differenza di tassa annuale puo' essere corrisposta anche
con le normali marche di concessione  governative,  da  annullarsi  a
cura del contribuente. 
  A decorrere dal 1 gennaio 1983  i  veicoli  e  gli  autoscafi  sono
soggetti alle tasse stabilite dalle tariffe  annesse  alla  legge  21
maggio 1955, n. 463, per effetto della loro iscrizione nei rispettivi
pubblici  registri.  Le  disposizioni  del  presente  comma   e   dei
successivi si applicano anche alla tassa regionale di circolazione ed
alla soprattassa istituita  con  l'articolo  8  del  decreto-legge  8
ottobre 1976, n. 691, convertito in legge, con  modificazioni,  dalla
legge 30 novembre 1976, n. 786. 
  Al pagamento delle tasse di cui al  comma  precedente  sono  tenuti
coloro  che,  alla  scadenza  del  termine  utile  per  il  pagamento
stabilito con decreto del Ministro delle finanze da emanarsi ai sensi
dell'articolo 18 della legge 21 maggio 1955, n. 463, risultano essere
proprietari dal pubblico registro automobilistico, per i  veicoli  in
esso iscritti, e dai registri di  immatricolazione  per  i  rimanenti
veicoli ed autoscafi. L'obbligo di corrispondere il tributo cessa con
la cancellazione dei veicoli e degli autoscafi dai predetti registri. 
Sono altresi' soggetti al pagamento delle stesse tasse i  proprietari
dei ciclomotori, degli autoscafi non  iscritti  nei  registri  e  dei
motori fuoribordo applicati agli autoscafi,  nonche'  dei  veicoli  e
degli autoscafi importati temporaneamente dall'estero. Per i veicoli,
gli autoscafi  ed  i  motori  fuoribordo  applicati  agli  autoscafi,
l'obbligo del pagamento sussiste solo per i periodi  di  imposta  nei
quali vengono utilizzati. 
Per quanto concerne la circolazione di prova, la  tassa  dovuta  deve
  essere  corrisposta  di  titolari  delle  autorizzazioni   di   cui
  all'articolo 63 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  15
  giugno 1959, n. 393, ed all'articolo 16  della  legge  11  febbraio
  1971, n. 50. 
Gli autoveicoli e i motocicli d'interesse storico, iscritti nei 
registri: Automotoclub storico  italiano,  Storico  Lancia,  italiano
FIAT,  italiano  Alfa  Romeo,  sono  esenti  dalle  tasse   e   dalla
soprattassa indicate nel trentunesimo comma. 
  Agli  autocarri,  trattori   stradali   e   relativi   rimorchi   e
semirimorchi, temporaneamente esportati ai  sensi  dell'articolo  214
del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e
successive modificazioni, e' concesso l'esonero dal  pagamento  della
tassa per il periodo di permanenza all'estero, qualora questa non sia
inferiore a 12  mesi.  L'esportazione  e  la  reimportazione  debbono
risultare  dal   prescritto   documento   doganale   da   comunicarsi
all'Automobile Club d'Italia a cura dell'interessato, entro 30 giorni
dal rilascio. 
  La perdita del possesso del  veicolo  o  dell'autoscafo  per  forza
maggiore o per fatto di terzo o  la  indisponibilita'  conseguente  a
provvedimento   dell'autorita'   giudiziaria   o    della    pubblica
amministrazione, annotate nei  registri  indicati  nel  trentaduesimo
comma, fanno venir meno l'obbligo del pagamento  del  tributo  per  i
periodi d'imposta successivi a quello  in  cui  e'  stata  effettuata
l'annotazione. 
  L'obbligo del pagamento ricomincia a decorrere dal periodo fisso in
corso alla data della cancellazione dell'annotazione di cui al  comma
precedente che  deve  essere  richiesta  entro  quaranta  giorni  dal
riacquisto   del   possesso   o   disponibilita'   del   veicolo    o
dell'autoscafo.   Per   la   mancata   richiesta   di   cancellazione
dell'annotazione della perdita del possesso o della disponibilita' si
applica una soprattassa  pari  a  due  volte  l'importo  delle  tasse
annuali dovute. La perdita e  il  riacquisto  del  possesso  o  della
disponibilita' dell'autoveicolo o dell'autoscafo devono risultare  da
attestazioni dei competenti pubblici uffici. 
  Le tasse di cui  al  trentunesimo  comma  ed  ai  commi  successivi
debbono essere corrisposte nei termini, con  le  modalita'  e  per  i
periodi  fissi  d'imposta  previsti  dalle  vigenti  disposizioni  in
materia di tassa  di  circolazione  e  si  applicano  con  i  criteri
stabiliti per quest'ultimo tributo dall'articolo 2  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39. A ciascun periodo
fisso corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma. 
  Gli  uffici  che   curano   la   tenuta   del   pubblico   registro
automobilistico  e  degli  altri  registri  di  immatricolazione  per
veicoli e autoscafi  sono  tenuti  a  comunicare  all'Amministrazione
finanziaria le notizie occorrenti per l'applicazione  del  tributo  e
per la individuazione del proprietario del veicolo  o  dell'autoscafo
nonche' le relative variazioni. 
  Se il Ministro delle finanze  si  avvale  della  facolta'  prevista
dall'articolo  4  del   testo   unico   delle   leggi   sulle   tasse
automobilistiche,  approvato  con  decreto   del   Presidente   della
Repubblica 5 febbraio  1953,  n.  39,  le  comunicazioni  di  cui  al
precedente  comma  devono  essere  inviate  al   competente   ufficio
dell'Automobile Club d'Italia. 
  Per i rimorchi  e  i  semirimorchi  di  proprieta'  di  una  stessa
impresa, che possono essere trainati alternativamente da piu' motrici
appartenenti  alla  medesima  impresa,  le   tasse   possono   essere
corrisposte  cumulativamente,  previa   convenzione   da   stipularsi
annualmente con la competente intendenza  di  finanza,  nella  misura
risultante dal prodotto del numero delle  motrici  di  cui  l'impresa
dispone per la tassa massima  annua  prevista  per  i  rimorchi  e  i
semirimorchi dalla tariffa F annessa alla legge 21  maggio  1955,  n.
463. 
  Se,  nel  corso  del  periodo  di  tempo  in  cui  e'  efficace  la
convenzione,  intervengono  variazioni  in  meno  nel  numero   delle
motrici, non si procede a rimborsi; se interviene  una  maggiorazione
nel numero delle stesse motrici, e'  dovuta  la  tassa  nella  misura
indicata nel comma  precedente  per  ogni  motrice  aggiunta.  Per  i
rimorchi in ordine ai quali intervengono modificazioni tali  che  per
essi cessa di avere effetto la  convenzione,  la  tassa  deve  essere
corrisposta nella misura ordinaria a decorrere dal periodo fisso  nel
quale avviene la modificazione stessa. 
  Per i veicoli ed  autoscafi  consegnati,  per  la  rivendita,  alle
imprese autorizzate o comunque abilitate al commercio  dei  medesimi,
l'obbligo  del  pagamento  delle  tasse  e  della  soprattassa  sopra
indicate e' interrotto a decorrere dal periodo fisso,  quadrimestrale
o semestrale, immediatamente  successivo  a  quello  di  scadenza  di
validita' delle tasse corrisposte e fino al periodo fisso antecedente
la rivendita. 
  Al fine di ottenere la interruzione dell'obbligo del pagamento,  le
imprese interessate devono spedire, mediante raccomandata con  avviso
di ricevimento all'amministrazione  finanziaria  o  all'ente  cui  e'
affidata  la  riscossione  dei  tributi,  nei  primi   dieci   giorni
successivi alla scadenza dei bimestri pari,  un  elenco  di  tutti  i
veicoli  ed  autoscafi  ad  esse  consegnati  per  la  rivendita  nel
bimestre. Per ciascun veicolo od autoscafo devono essere  indicati  i
dati di immatricolazione, i dati di rilevanza fiscale,  la  categoria
ed il titolo in  base  al  quale  e'  avvenuta  la  consegna  per  la
rivendita,  ed  i  relativi  estremi.  L'inosservanza   comporta   la
cessazione del regime  di  interruzione  dell'obbligo  del  pagamento
della tassa. 
  Le imprese interessate devono indicare nell'elenco di cui al  comma
precedente i veicoli o autoscafi  venduti  o  radiati  nel  bimestre,
specificando, oltre i dati  relativi  al  veicolo  od  autoscafo,  le
generalita'  e  la  residenza  dell'acquirente  nonche'  gli  estremi
dell'atto di trasferimento o dell'avvenuta radiazione. Per il mancato
o incompleto adempimento dell'obbligo di presentare l'elenco  di  cui
sopra, si applica la pena pecuniaria da lire duecentomila a  lire  un
milione e duecentomila. 
  Le imprese consegnatarie, salvo i casi di circolazione con targa di
prova, decadono dal regime di interruzione dell'obbligo del pagamento
della tassa se il  veicolo  o  l'autoscafo  per  il  quale  e'  stata
richiesta l'interruzione  del  pagamento  e'  posto  in  circolazione
anteriormente alla  rivendita.  In  tale  caso  si  applica  la  pena
pecuniaria prevista nel precedente comma. 
  Per ciascun  veicolo  od  autoscafo  per  il  quale  si  chiede  la
interruzione  del  pagamento  dei  tributi  deve  essere  corrisposto
all'Amministrazione   finanziaria   o   all'ente   incaricato   della
riscossione, secondo le modalita' stabilite con decreto del  Ministro
delle finanze, un diritto fisso di lire 1.500. 
  Con decreto del Ministro delle finanze  sono  stabiliti  termini  e
modalita' per il versamento del diritto fisso  e  sono  indicati  gli
uffici ai quali devono essere indirizzati gli elenchi di cui sopra. 
  All'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 27,  sono  aggiunti,
in fine, i seguenti commi: 
    " Per i veicoli e gli autoscafi iscritti nei  pubblici  registri,
qualora il pagamento sia effettuato entro  il  mese  successivo  alla
scadenza del termine stabilito, si applica a carico del  proprietario
del veicolo o autoscafo una  soprattassa  pari  al  dieci  per  cento
dell'importo dei tributi dovuti per il veicolo  o  autoscafo  cui  il
pagamento si riferisce. La soprattassa e' elevata ai 20 per cento  se
il pagamento e' effettuato entro  il  secondo  mese  successivo  alla
scadenza del termine stabilito. Qualora il versamento sia  effettuato
successivamente  la  soprattassa  e'  pari  all'importo  del  tributo
dovuto. 
  In caso di insufficiente pagamento  le  predette  soprattasse  sono
dovute sulla parte  dei  tributi  non  corrisposta.  L'importo  delle
soprattasse non puo' essere inferiore a lire cinquemila. 
  Le soprattasse stabilite nel  precedente  comma  si  applicano  per
ciascun periodo fisso quadrimestrale o semestrale cui l'inadempimento
si riferisce". 
  Per la repressione delle violazioni  alle  norme  del  trentunesimo
comma e dei commi successivi del presente articolo  si  applicano  le
disposizioni della legge 24 gennaio 1978, n. 27. 
  L'azione dell'amministrazione finanziaria  per  il  recupero  delle
tasse e delle relative penalita' si  prescrive  con  il  decorso  del
secondo anno successivo a quello in cui doveva essere  effettuato  il
pagamento.  Nello  stesso  termine  si  prescrive  il   diritto   del
contribuente al rimborso delle tasse indebitamente corrisposte. 
  Entro tre mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto  con  il
Ministro di grazia e giustizia, sono determinate le  modalita'  e  le
procedure semplificate nonche' stabiliti i  termini  per  consentire,
senza penalita', agli intestatari di veicoli ed autoscafi iscritti in
pubblici  registri  di  richiedere  la  cancellazione  dagli   stessi
registri o il loro aggiornamento. 
  Colui che, essendovi tenuto, non provvede,  nei  termini  stabiliti
nel decreto di cui al comma precedente, a  richiedere  le  formalita'
suindicate e' punito con la pena pecuniaria da lire 500.000 a lire un
milione, oltre al  pagamento  della  tassa  fino  alla  scadenza  del
periodo fisso nel quale viene effettuata la formalita'. 
  Per i veicoli e autoscafi per i quali non e' stato effettuato alcun
pagamento di tassa di circolazione per i periodi fissi relativi  agli
anni successivi al 1977, la cancellazione dai  pubblici  registri  e'
operata d'ufficio se per  gli  stessi  veicoli  e  autoscafi  non  e'
corrisposta la tassa dovuta per il 1983 entro  il  termine  stabilito
con il decreto sopra indicato. 
  Se i veicoli e gli autoscafi cancellati  ai  sensi  del  precedente
comma  sono  comunque  posti  in  circolazione,  nei  confronti   del
responsabile del ripristino della circolazione  si  applica  la  pena
pecuniaria da lire un milione a lire sei milioni, oltre il  pagamento
delle tasse dovute  dal  1  gennaio  1983  e  delle  altre  penalita'
previste dalle vigenti disposizioni. 
  Tutte le cancellazioni effettuate entro il  termine  stabilito  dal
decreto di cui sopra hanno effetto dal 1° gennaio 1983. 
  Il duplicato del disco contrassegno attestante l'avvenuto pagamento
della tassa deve essere richiesto all'ufficio o ente cui e' demandata
la riscossione del tributo, previo pagamento di un diritto  fisso  di
lire tremila spettante al  predetto  ufficio  o  ente  in  luogo  del
diritto fisso previsto dall'articolo 16 del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39. 
  Sulle tasse di cui al trentunesimo comma  e'  dovuta  l'addizionale
prevista dall'articolo 25 della legge 24 luglio 1961, n. 729. 
  Continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni di
cui  al  testo  unico  delle  leggi  sulle  tasse   automobilistiche,
approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  5  febbraio
1953, n. 39, nonche' quelle della legge 16 maggio 1970, n. 281. 
  Per i veicoli e gli autoscafi per i quali alla data di  entrata  in
vigore  del  presente  decreto  e'  stata  corrisposta  la  tassa  di
circolazione  per  periodi   fissi   relativi   all'anno   1983,   le
corrispondenti disposizioni del  presente  articolo  si  applicano  a
decorrere dalla scadenza di tali periodi fissi. 
  All'articolo  6  del  decreto-legge  30  settembre  1982,  n.  688,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1982,
n. 873, il secondo comma e' sostituito dal seguente: 
    "Con  decorrenza  dal  periodo  d'imposta  successivo  a   quello
indicato nel comma precedente il credito d'imposta di cui alla  legge
16 dicembre 1977,  n.  904,  sugli  utili  percepiti  dalle  societa'
nonche'  dagli  enti  finanziari  previsti   dall'articolo   19   del
decreto-legge  8  aprile  1974,  n.  95,  convertito  in  legge,  con
modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e'  pari  al  42,85
per cento dell'ammontare degli utili concorrenti a  formare  il  loro
reddito imponibile ai fini dell'imposta  sul  reddito  delle  persone
giuridiche". 
  Con decorrenza dal 1 aprile 1983, nelle dichiarazioni  doganali  in
forma  scritta  previste  nell'articolo  56  del  testo  unico  delle
disposizioni legislative in materia doganale, approvato  con  decreto
del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43,  deve  essere
indicato il codice fiscale dei soggetti intervenuti nelle  operazioni
doganali e di quelli ad esse interessati. 
  Il  Ministro  delle  finanze,  con  decreti  da  pubblicarsi  nella
Gazzetta Ufficiale, puo' disporre che  nelle  dichiarazioni  indicate
nel comma precedente,  in  sostituzione  del  codice  fiscale,  venga
indicato altro codice ad uso meccanografico a condizione  che  esista
corrispondenza,  nel  sistema  informativo  doganale  o  nel  sistema
informativo  dell'anagrafe  tributaria,  tra  detti  codici  ad   uso
meccanografico ed il codice fiscale. 
  Per  le  violazioni  degli  obblighi  stabiliti   dai   due   commi
precedenti, accertate dagli uffici doganali,  si  applicano,  a  cura
degli uffici medesimi, con le modalita' di cui  al  titolo  VI,  capo
III, del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia
doganale, le sanzioni previste dall'articolo  13,  terzo  comma,  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605,  e
successive modificazioni. Per  la  definizione  in  via  breve  delle
predette violazioni si applica la disposizione  di  cui  all'articolo
39, quarto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.  Le  sanzioni
non si applicano qualora i predetti obblighi  vengano  assolti  prima
della  registrazione  della  dichiarazione  da   parte   dell'ufficio
doganale. 
  Con effetto  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, all'articolo  6,  lettera  d),  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,  n.  605,
sono aggiunte, in fine, le parole "note di  trascrizione,  iscrizione
ed  annotazione,  da  presentare  alle  conservatorie  dei   registri
immobiliari, con esclusione di quelle relative agli atti degli organi
giurisdizionali, con le modalita' ed i termini stabiliti con  decreto
del Ministro delle finanze. Il Ministro delle  finanze,  con  proprio
decreto, puo' escludere dall'obbligo le note  relative  ad  atti  non
indicativi di capacita' contributiva". 
  All'articolo 14, primo comma,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, le parole "e dagli  uffici  del
registro con le modalita' indicate nell'articolo 73 del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634 "sono  sostituite
dalle seguenti: "dagli uffici del registro con le modalita'  indicate
nell'articolo 73 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
ottobre 1972; n. 634, e dalle conservatorie dei registri  immobiliari
con le modalita' indicate nell'articolo 18 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 635". 
  L'articolo 10 del decreto legislativo del  Capo  provvisorio  dello
Stato 27 dicembre 1946, n. 469, nel testo modificato dall'articolo 13
del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955,  n.  72,
e' sostituito dal seguente: 
    "La  competenza  in  via  amministrativa  a  pronunciarsi   circa
l'ammissione del rimborso dell'imposta generale sull'entrata nei casi
previsti dall'articolo 47 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940,  n.
2, convertito in legge, con  modificazioni,  dalla  legge  19  giugno
1940, n. 762, e' deferita all'intendenza di finanza, quando l'importo
dell'imposta non superi la somma di cinquanta milioni; 
    al Ministero delle finanze, negli altri casi". 
  Il termine del 31 dicembre 1982 previsto dall'articolo unico  della
legge 30 dicembre 1980, n. 893, e' prorogato al 31 dicembre 1984. 
  E' fatta comunque salva la facolta' del Ministro delle  finanze  di
provvedere, con decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, alla
soppressione  di  alcuni  degli  uffici  distrettuali  delle  imposte
dirette inclusi nella tabella A allegata al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644. 
  Le minori entrate derivanti dall'applicazione del presente  decreto
sono valutate in complessive lire 6.980 miliardi. 
  Alle  minori  entrate  derivanti  dall'applicazione  del   presente
decreto nell'anno 1983, valutate in lire 5.160 miliardi, si provvede,
quanto a  lire  2.850  miliardi,  con  riduzione  dello  stanziamento
iscritto al capitolo n. 6820 dello stato di previsione del  Ministero
del tesoro per il medesimo anno finanziario e, quanto  a  lire  2.310
miliardi, con quota parte delle maggiori entrate di cui  al  presente
decreto recante misure in materia tributaria. 
  Il Ministro del tesoro e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  Il presente decreto entra in vigore  il  giorno  stesso  della  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge". 
  L'articolo 12 e' soppresso. 
  Gli atti ed i provvedimenti adottati, anteriormente all'entrata  in
vigore della  presente  legge,  in  applicazione  delle  disposizioni
dell'articolo 3  del  decreto-legge  30  dicembre  1982,  n.  953,  e
dell'articolo 6 del medesimo decreto,  nella  parte  in  cui  aboliva
l'esenzione,  ai  fini  dell'imposta  sul  valore  aggiunto,  per  le
prestazioni dei servizi di vigilanza  o  custodia  di  Cui  al  regio
decreto-legge 26 settembre 1935, n.  1952,  nonche'  gli  atti  ed  i
provvedimenti adottati, anteriormente  all'entrata  in  vigore  della
presente legge, in applicazione delle disposizioni  dell'articolo  8,
primo e secondo comma, e dell'articolo 13 dello stesso  decreto-legge
30 dicembre 1982 n. 953, per quanto riguarda le cessioni dei prodotti
indicati  nella  tabella  allegata  al  decreto-legge,  e  non   piu'
ricompresi nell'elenco di cui al  primo  comma  dell'articolo  4  del
decreto stesso, come modificato dalla presente legge, restano  validi
anche ai fini degli atti e dei provvedimenti ad  essi  conseguenti  e
conservano  efficacia  rapporti  giuridici  sorti  sulla  base  delle
medesime disposizioni. 
  Le ritenute operate,  anteriormente  all'entrata  in  vigore  della
presente legge, per effetto  dell'articolo  3  del  decreto-legge  30
dicembre 1982, n. 953, sulle provvigioni di competenza di periodi  di
imposta anteriori  al  1  gennaio  1983  si  scomputano  dall'imposta
relativa al periodo di imposta chiuso al 31 dicembre 1982. 
  Per i soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche  il
cui periodo di imposta non coincide con  l'anno  solare  le  ritenute
operate sulle provvigioni di competenza di periodi di  imposta  o  di
frazioni di periodi  di  imposta  anteriori  al  1  gennaio  1983  si
scomputano dalla imposta relativa al periodo di imposta nel quale  le
ritenute stesse sono state operate. 
  Per le ritenute operate sulle provvigioni di  competenza  dell'anno
1983 nei confronti dei soggetti di cui al quinto comma  dell'articolo
25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, e successive modificazioni,  ai  fini  dello  scomputo  delle
predette ritenute si applicano i criteri di cui al comma precedente. 
  L'imposta erariale di consumo di cui all'originario articolo 13 del
decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, non concorre alla  formazione
della  base  imponibile  dell'imposta  sul  valore  aggiunto  per  le
cessioni e le importazioni effettuate fino alla data  di  entrata  in
vigore della presente legge. 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello  Stato,  sara'  inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Roma addi', 28 febbraio 1983 
 
                               PERTINI 
 
                                            FANFANI - FORTE - GORIA - 
                                                     BODRATO - DARIDA 
 
Visto, il Guardasigilli: DARIDA 
 

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