Legge Ordinaria n. 60 del 10/03/1983 (Pubblicata nella G.U. del 14 marzo 1983 n. 71)
Ulteriori interventi in favore dei lavoratori dipendenti da aziende operanti nelle aree del Mezzogiorno in crisi occupazionale.
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 Ulteriori interventi in favore dei lavoratori dipendenti da aziende 
     operanti nelle aree del Mezzogiorno in crisi occupazionale. 
 
  Il trattamento di integrazione salariale previsto  dall'articolo  6
del  decreto-legge  13  dicembre  1978,  n.  795,   convertito,   con
modificazioni, nella legge 9 febbraio 1979, n. 36, dal  decreto-legge
26 maggio 1979, n. 159, convertito nella legge  27  luglio  1979,  n.
301, dall'articolo 1-ter del decreto-legge 1  luglio  1980,  n.  286,
convertito, con modificazioni, nella legge 13 agosto  1980,  n.  444,
dall'articolo 1 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 244, convertito,
con  modificazioni,  nella  legge  24  luglio   1981,   n.   390,   e
dall'articolo 1 della legge  6  maggio  1982,  n.  221,  puo'  essere
ulteriormente prolungato fino ad un massimo di dodici mesi  nei  casi
in cui siano programmati e finanziati lavori pubblici,  per  i  quali
sia previsto l'appalto entro il predetto termine di  dodici  mesi,  o
attivita' produttive, sempreche' in entrambe  le  ipotesi  sussistano
possibilita' di occupazione dei lavoratori sospesi. 
  L'accertamento delle condizioni  di  cui  al  comma  precedente  e'
effettuato dal Comitato  dei  Ministri  per  il  coordinamento  della
politica industriale (CIPI), su proposta del Ministro  del  lavoro  e
della previdenza  sociale  che  adotta  i  conseguenti  provvedimenti
mediante propri decreti trimestrali. 
 

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