Legge Ordinaria n. 645 del 18/11/1983 (Pubblicata nella G.U. del 19 novembre 1983 n. 318)
Disposizioni per l'esercizio degli impianti di riscaldamento.
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica 
  hanno approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  L'esercizio  degli  impianti   di   produzione,   distribuzione   e
utilizzazione di calore installati negli edifici di cui  all'articolo
3 del decreto del Presidente della  Repubblica  28  giugno  1977,  n.
1052, categoria da E1 a E7, e' disciplinato dalla presente legge. 
  Le disposizioni della presente legge non si applicano: 
   a) agli edifici adibiti a ricovero o cura di minori e anziani; 
   b) agli edifici classificati nella categoria E 3 del  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 giugno 1977, n. 1052; 
   c) alle sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni
internazionali, che non siano ubicate in stabili condominiali. 
  Le disposizioni della presente legge non si applicano,  per  quanto
concerne la durata giornaliera di attivazione  degli  impianti,  agli
edifici classificati nelle categorie E 2  ed  E  5  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 giugno 1977,  n.  1052,  limitatamente
alle  parti  adibite  a  servizi   senza   interruzione   giornaliera
dell'attivita' e, per quanto concerne il periodo di attivazione degli
impianti, agli edifici adibiti a scuole materne ed asili nido. 
  Su  iniziativa  del  Ministro  dell'industria,  del   commercio   e
dell'artigianato,  il  Ministro  degli  affari  esteri  promuove   le
opportune  intese   con   le   rappresentanze   diplomatiche   e   le
organizzazioni  internazionali  allo  scopo  di  limitare  i  consumi
energetici. 
 

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