Legge Ordinaria n. 696 del 19/12/1983 (Pubblicata nella G.U. del 21 dicembre 1983 n. 348)
Norme concernenti l'agevolazione della produzione industriale delle piccole e medie imprese e l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Al   fine   di  agevolare  l'acquisto  o  l'utilizzazione  mediante
locazione  finanziaria  di  macchine operatrici a comando e controllo
elettronico  destinate  all'automazione di processi produttivi per la
lavorazione  o  la misurazione o la movimentazione o lo stivaggio dei
materiali  oppure  di  apparecchiature  meccaniche ed elettroniche di
automazione  delle  macchine  operatrici  oppure  di  apparecchiature
elettroniche  di  comando  e  di  controllo di macchine operatrici e'
concesso  un  contributo pari al 25 per cento del loro costo al netto
dell'IVA.
  Il contributo di cui al comma precedente e' elevato al 32 per cento
per l'acquisto di macchine da parte di imprese operanti nelle zone di
competenza   della   Cassa   per   gli  interventi  straordinari  nel
Mezzogiorno.
  Sono ammesse ai contributi per gli ordini emessi entro il 31 maggio
1984, nell'ambito dei settori estrattivo e manifatturiero, le piccole
e  medie imprese individuate ai sensi dell'articolo 2, secondo comma,
lettera  D),  della  legge  12  agosto  1977,  n.  675,  e le imprese
artigiane.
  Il   contributo   e'  concesso  dal  Ministro  dell'industria,  del
commercio    e    dell'artigianato    su    proposta   del   comitato
interministeriale  di  cui  all'articolo 9, quinto comma, del decreto
del  Presidente  della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, sulla base
dell'ordine  ed  e'  successivamente  erogato  su presentazione della
fattura quietanzata.
  Le  categorie  delle macchine operatrici e delle apparecchiature di
cui  al primo comma sono stabilite dal CIPI, su proposta del Ministro
dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato,  entro quindici
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  Le  modalita',  i  tempi  e le procedure per la presentazione delle
domande  e per l'erogazione dei contributi sono stabiliti con decreto
del  Ministro  dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro
quindici giorni dalla data della predetta delibera del CIPI.
  Per le operazioni di locazione finanziaria il contributo e' erogato
nella  misura  del  50  per  cento alla presentazione delle quietanze
relative  ai  pagamenti  dell'acconto  e  del  primo  canone e per il
restante  50 per cento alla presentazione delle quietanze relative al
pagamento  per  canoni,  compresi  l'acconto  e  il primo canone, che
coprano almeno il 60 per cento del costo del bene al netto dell'IVA.
  Ad    ogni    singola   impresa   non   possono   essere   concessi
complessivamente  contributi  per  un  importo  superiore  a lire 500
milioni, se ubicata nel Centro-Nord, e a lire 600 milioni, se ubicata
nei territori di cui al secondo comma.
  E'  fatto  divieto  di distrazione delle macchine acquistate con il
contributo  di  cui  alla  presente  legge per un periodo di tre anni
dalla consegna delle macchine stesse.
  Il  contributo non e' cumulabile con quelli previsti da altre leggi
statali, regionali o delle province autonome.
  Alle  macchine ed apparecchiature acquistate a norma della presente
legge si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15 della legge
26 aprile 1983, n. 130.
  All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato
in  lire  100  miliardi per l'esercizio finanziario 1983, si provvede
mediante  corrispondente  utilizzo delle disponibilita' esistenti sul
Fondo  speciale  rotativo per l'innovazione tecnologica, intendendosi
corrispondentemente   ridotta   la   quota  di  cui  al  terzo  comma
dell'articolo 18 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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