Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 72 del 19/03/1983 (Pubblicata nella G.U. del 23 marzo 1983 n. 80)
Rivalutazione monetaria dei beni e del capitale delle imprese; disposizioni in materia di imposta locale sui redditi concernenti le piccole imprese; norme relative alle banche popolari, alle societa' per azioni ed alle cooperative, nonche' disposizioni in materia di trattamento tributario dei conti interbancari.
Rivalutazione monetaria dei beni e del capitale delle imprese; disposizioni in materia di imposta locale sui redditi concernenti le piccole imprese; norme relative alle banche popolari, alle societa' per azioni ed alle cooperative, nonche' disposizioni in materia di trattamento tributario dei conti interbancari.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Le societa' per azioni e in accomandita per azioni, le societa' a responsabilita' limitata, le societa' cooperative, le aziende municipalizzate, le societa' di mutua assicurazione, che hanno nel territorio dello Stato la sede legale o amministrativa o l'oggetto principale dell'attivita', e gli altri enti pubblici o privati, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciali e che hanno nel territorio dello Stato la sede legale o amministrativa o l'oggetto principale dell'attivita', possono, anche in deroga all'articolo 2425 del codice civile e ad eventuali altre norme di legge o di statuto, rivalutare i beni indicati ai numeri 1) e 3) del medesimo articolo 2425 nonche' le azioni e le quote di societa' controllate e di societa' collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, acquisiti fino alla data di chiusura dell'esercizio chiuso nell'anno 1981 e risultanti nel bilancio relativo a tale esercizio. Non possono essere rivalutati i fabbricati posseduti da societa' o da enti che hanno per oggetto esclusivo o principale le costruzioni edilizie e che sono stati costruiti dalla societa' o dall'ente che li possiede, ad eccezione di quelli adibiti, alla data di entrata in vigore della presente legge e alla data in cui viene eseguita la rivalutazione, a uffici della societa' o dell'ente o all'esercizio di attivita' da parte di essi. Non possono inoltre essere rivalutate le azioni e le quote ricevute dalla societa' apportante a fronte degli apporti effettuati ai sensi dell'articolo 34 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, prorogato dall'articolo 10 della legge 16 dicembre 1977, n. 904.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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