Legge Ordinaria n. 72 del 19/03/1983 (Pubblicata nella G.U. del 23 marzo 1983 n. 80)
Rivalutazione monetaria dei beni e del capitale delle imprese; disposizioni in materia di imposta locale sui redditi concernenti le piccole imprese; norme relative alle banche popolari, alle societa' per azioni ed alle cooperative, nonche' disposizioni in materia di trattamento tributario dei conti interbancari.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Le  societa'  per azioni e in accomandita per azioni, le societa' a
responsabilita'   limitata,   le  societa'  cooperative,  le  aziende
municipalizzate,  le  societa'  di mutua assicurazione, che hanno nel
territorio  dello  Stato  la sede legale o amministrativa o l'oggetto
principale  dell'attivita',  e gli altri enti pubblici o privati, che
hanno  per  oggetto  esclusivo  o principale l'esercizio di attivita'
commerciali  e  che hanno nel territorio dello Stato la sede legale o
amministrativa  o l'oggetto principale dell'attivita', possono, anche
in  deroga  all'articolo  2425 del codice civile e ad eventuali altre
norme  di legge o di statuto, rivalutare i beni indicati ai numeri 1)
e  3)  del  medesimo  articolo  2425  nonche' le azioni e le quote di
societa'  controllate  e di societa' collegate ai sensi dell'articolo
2359  del  codice  civile,  acquisiti  fino  alla  data  di  chiusura
dell'esercizio  chiuso  nell'anno  1981  e  risultanti  nel  bilancio
relativo a tale esercizio.
  Non  possono essere rivalutati i fabbricati posseduti da societa' o
da  enti  che hanno per oggetto esclusivo o principale le costruzioni
edilizie e che sono stati costruiti dalla societa' o dall'ente che li
possiede,  ad  eccezione  di  quelli adibiti, alla data di entrata in
vigore  della  presente  legge  e  alla data in cui viene eseguita la
rivalutazione, a uffici della societa' o dell'ente o all'esercizio di
attivita'  da parte di essi. Non possono inoltre essere rivalutate le
azioni  e  le quote ricevute dalla societa' apportante a fronte degli
apporti  effettuati  ai sensi dell'articolo 34 della legge 2 dicembre
1975,  n.  576,  prorogato  dall'articolo  10 della legge 16 dicembre
1977, n. 904.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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