Legge Ordinaria n. 83 del 23/03/1983 (Pubblicata nella G.U. del 1 aprile 1983 n. 90)
Modificazioni alla legge 30 marzo 1981, n. 113, concernente norme di adeguamento in materia di aggiudicazione delle pubbliche forniture, in attuazione della direttiva della Comunita' economica europea n. 80/767 del 22 luglio 1980.
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                           Articolo unico 
 
  Gli articoli 1, 2, 7, 8 e 16 della legge 30  marzo  1981,  n.  113,
sono modificati a norma dei successivi commi  del  presente  articolo
unico. 
  All'articolo 1, il primo comma e' sostituito dai seguenti: 
  "Le procedure stabilite dalla  presente  legge  si  applicano  alle
forniture di beni, compresi i necessari lavori di  installazione,  il
cui valore di stima, con esclusione dell'imposta sul valore aggiunto,
sia uguale o superiore alle  200.000  unita'  di  conto  europee,  da
aggiudicarsi: 
    1)  dalle  amministrazioni  dello  Stato,  comprese  quelle   con
ordinamento autonomo,  con  esclusione  dell'Azienda  autonoma  delle
ferrovie  dello  Stato,  dell'Amministrazione  delle  poste  e  delle
telecomunicazioni, limitatamente ai servizi delle  telecomunicazioni,
della   Azienda   di   Stato   per    i    servizi    telefonici    e
dell'Amministrazione dei monopoli di Stato; 
    2)  dalle  province,  dai  comuni  e  dai  loro  consorzi,  dalle
comunita' montane e da tutti gli altri enti pubblici. 
    Per le amministrazioni di cui al n. 1) del  comma  precedente  il
limite di valore indicato nel medesimo comma  e'  ridotto  a  140.000
unita' di conto europee limitatamente ai soli contratti di  acquisto,
nonche' alle  forniture  dei  prodotti  elencati  nell'allegato  alla
presente legge qualora le forniture stesse si riferiscano al  settore
della difesa. 
    Alle  eventuali  variazioni  disposte  dalla  commissione   delle
Comunita' europee al limite di valore di cui al comma  precedente  si
provvede con decreto del Ministro del tesoro,  da  pubblicarsi  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica". 
  L'ultimo comma del medesimo articolo 1 e' soppresso. 
  All'articolo 2, secondo comma, la lettera f)  e'  sostituita  dalla
seguente: 
  "f) quando si tratti di beni acquistati in borsa all'interno  della
Comunita'  economica  europea,  con  esclusione  degli  acquisti   da
effettuarsi dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, primo comma,
n. 1)". 
  L'ultimo comma del medesimo articolo 2 e' sostituito dai seguenti: 
  "Le amministrazioni di cui all'articolo 1, primo comma, n. 1),  per
ciascuna fornitura aggiudicata in base alle lettere da a) ad  e)  del
comma   precedente,   redigono   apposito   verbale   contenente   la
denominazione della amministrazione  aggiudicatrice,  la  natura,  il
valore e il Paese di  origine  delle  merci  acquistate,  nonche'  le
circostanze di cui alle citate lettere da a) ad e) in base alle quali
il contratto e' stato concluso. 
  Il  verbale  di  cui  al  comma  precedente  rimane   in   possesso
dell'amministrazione aggiudicatrice, la quale, in caso di  richiesta,
e' tenuta a comunicare  le  relative  informazioni  alla  commissione
delle Comunita' europee. 
  Entro il mese di marzo di ogni  anno,  le  amministrazioni  di  cui
all'articolo 1, primo comma, n. 1), nonche' le regioni e le  province
devono trasmettere alla  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  -
Coordinamento delle politiche comunitarie - un prospetto  contenente,
per ciascuno dei casi previsti dalle lettere da a) ad f) del  secondo
comma del presente articolo, il  numero  e  l'importo  dei  contratti
stipulati nell'anno solare precedente. Il riepilogo di tali prospetti
sara' trasmesso, entro il mese di giugno successivo, alla commissione
delle Comunita' europee". 
  All'articolo 7, il primo comma e' sostituito dal seguente: 
  "Per i pubblici incanti il termine di ricezione  delle  offerte  di
cui alla lettera g) dell'articolo 5 non puo' essere inferiore a 42 ed
a 36 giorni dalla data di spedizione del bando di gara ai  sensi  del
terzo comma dell'articolo 4, a seconda che la gara sia stata indetta,
rispettivamente, dalle amministrazioni di cui al n. 1), ovvero  dagli
enti di cui al n. 2) dell'articolo 1, primo comma". 
  All'articolo 8, il primo comma e' sostituito dal seguente; 
  "Per la licitazione privata e  l'appalto-concorso,  il  termine  di
ricezione delle domande di partecipazione di cui alla lettera b)  del
precedente articolo 6 non puo' essere inferiore a 42 ed a  21  giorni
dalla data di spedizione del bando di gara ai sensi del  terzo  comma
dello  articolo  4,  a  seconda  che  la  gara  sia  stata   indetta,
rispettivamente, dalle amministrazioni di cui al n. 1)  ovvero  dagli
enti di cui al n. 2) dell'articolo 1, primo comma". 
  Il quarto comma del medesimo articolo 8 e' sostituito dal seguente:
  "Il termine di ricezione delle offerte non puo' essere inferiore  a
  30 ed a 21 giorni dalla data di spedizione della lettera di invito,
  a seconda che la gara sia  stata  indetta,  rispettivamente,  dalle
  amministrazioni di cui al n. 1) ovvero dagli enti di cui al  n.  2)
  dell'articolo 1, primo comma". 
  All'articolo 16, il primo comma e' sostituito dal seguente: 
  "Le amministrazioni  centrali  dello  Stato,  comprese  quelle  con
ordinamento autonomo assoggettate alle  disposizioni  della  presente
legge, entro  il  mese  di  marzo  di  ogni  anno,  trasmettono  alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Coordinamento delle politiche
comunitarie - un prospetto indicante  le  gare  da  esse  aggiudicate
nell'anno solare precedente ai sensi della presente legge". 
  Alla legge 30 marzo 1981, n. 113, e' annesso il seguente allegato: 
    

                                                           "ALLEGATO
N. tariffa
doganale
comune                        Prodotti
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Cap. 25:     Sale; zolfo; terre e pietre; gessi, calci e cementi

Cap. 26:     Minerali metallurgici, scorie e ceneri

Cap. 27:     Combustibili  minerali,  oli  minerali e prodotti della
             loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali

            eccettuati:
            ex 27.10: Carburanti speciali
Cap. 28:     Prodotti chimici inorganici; composti inorganici
            o organici dei metalli preziosi, degli elementi
            radioattivi, dei metalli delle terre rare e degli isotopi

            eccettuati:
            ex 28.09: Esplosivi
            ex 28.13: Esplosivi
            ex 28.14: Gas lacrimogeni
            ex 28.28: Esplosivi
            ex 28.32: Esplosivi
            ex 28.39: Esplosivi
            ex 28.50: Prodotti tossicologici
            ex 28.51: Prodotti tossicologici
            ex 28.54: Esplosivi

Cap. 29:     Prodotti chimici organici

            eccettuati:
            ex 29.03: Esplosivi
            ex 29.04: Esplosivi
            ex 29.07: Esplosivi
            ex 29.08: Esplosivi
            ex 29.11: Esplosivi
            ex 29.12: Esplosivi
            ex 29.13: Prodotti tossicologici
            ex 29.14: Prodotti tossicologici
            ex 29.15: Prodotti tossicologici
            ex 29.21: Prodotti tossicologici
            ex 29.22: Prodotti tossicologici
            ex 29.23: Prodotti tossicologici
            ex 29.26: Esplosivi
            ex 29.27: Prodotti tossicologici
            ex 29.29: Esplosivi

Cap. 30:     Prodotti farmaceutici

Cap. 31:     Concimi

Cap. 32:    Estratti  per  concia  e  per  tinta;  tannini  e  loro
            derivati; sostanze coloranti, colori, pitture, vernici e
            tinture; mastici; inchiostri

Cap. 33:     Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria
            o per toletta preparati e cosmetici preparati

Cap. 34:     Saponi, prodotti organici tensioattivi, preparazioni
            per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere
            artificiali, cere preparate, prodotti per pulire
            e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli
            e "cere per l'odontoiatria"

Cap. 35:     Sostanze albuminoidi; colle; enzimi

Cap. 37:     Prodotti per la fotografia e per la cinematografia

Cap. 38:     Prodotti vari delle industrie chimiche

            eccettuati:
            ex 38.19: Prodotti tossicologici

Cap. 39:     Materie plastiche artificiali, eteri ed esteri della
            cellulosa, resine artificiali e lavori di tali sostanze

            eccettuati:
            ex 39.03: Esplosivi

Cap. 40:     Gomma naturale o sintetica, fatturato (factis)
            e loro lavori

            eccettuati:
            ex 40.11: Pneumatici a prova di proiettili

Cap. 41:     Pelli e cuoio

Cap. 42:     Lavori di cuoio o di pelle; oggetti da correggiaio
            e da sellaio; oggetti da viaggio; borse da donna
            e simili contenitori; lavori di budella

Cap. 43:     Pelli da pellicceria e loro lavori; pellicce artificiali

Cap. 44:     Legno, carbone di legna e lavori di legno

Cap. 45:     Sughero e suoi lavori

Cap. 46:     Lavori di intreccio, da panieraio e da stuoiaio

Cap. 47:     Materie occorrenti per la fabbricazione della carta

Cap. 48:     Carta e cartoni; lavori di pasta di cellulosa, di carta
            o di cartone

Cap. 49:     Prodotti dell'arte libraria e delle arti grafiche

Cap. 65:     Cappelli, copricapi ed altre acconciature; loro parti

Cap. 66:     Ombrelli (da pioggia e da sole), bastoni, fruste,
            frustini e loro parti

Cap. 67:     Piume e calugine preparate e oggetti di piume
            o di calugine; fiori artificiali; lavori di capelli

Cap. 68:     Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica
            e materie simili

Cap. 69:     Prodotti ceramici

Cap. 70:     Vetro e lavori di vetro

Cap. 71:     Perle fini, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose
            (fini) e simili, metalli preziosi, metalli placcati
            o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste
            materie; minuterie di fantasia

Cap. 73:     Ghisa, ferro e acciaio

Cap. 74:     Rame

Cap. 75:     Nichel

Cap. 76:     Alluminio

Cap. 77:     Magnesio, berillo (glucinio)

Cap. 78:     Piombo

Cap. 79:     Zinco

Cap. 80:     Stagno

Cap. 81:     Altri metalli comuni

Cap. 82:     Utensileria; oggetti di coltelleria e posateria
            da tavola di metalli comuni

            eccettuati:
            ex 82.05: Utensili
            ex 82.07: Pezzi per utensili

Cap. 83:     Lavori diversi di metalli comuni

Cap. 84:     Caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici

            eccettuati:
            ex 84.06: Motori
            ex 84.08: Altri propulsori
            ex 84.45: Macchine
            ex 84.53: Macchine automatiche per l'elaborazione
                      dell'informazione
            ex 84.55: Pezzi della voce 84.53
            ex 84.59: Reattori nucleari

Cap. 85:     Macchine ed apparecchi elettrici; materiali destinati
            ad usi elettrotecnici

            eccettuati:
            ex 85.13: Telecomunicazioni
            ex 85.15: Apparecchi di trasmissione

Cap. 86:     Veicoli e materiali per strade ferrate;
            apparecchi di segnalazione non elettrici per vie
            di comunicazione

            eccettuati:
            ex 86.02: Locomotive blindate
            ex 86.03: Altre locomotive blindate
            ex 86.05: Vetture blindate
            ex 86.06: Carri-officine
            ex 86.07: Carri

Cap. 87:     Vetture automobili, trattori, velocipedi ed altri
            veicoli terrestri

            eccettuati:
               87.08: Carri da combattimento e autoblinde
            ex 87.01: Trattori
            ex 87.02: Veicoli militari
            ex 87.03: Veicoli di soccorso ad automezzi rimasti
                      in panna
            ex 87.09: Motocicli
            ex 87.14: Rimorchi

Cap. 89:     Navigazione marittima e fluviale

            eccettuate:
               89.01A: Navi da guerra

Cap. 90:     Strumenti e apparecchi d'ottica, per fotografia e
            per cinematografia, di misura, di verifica,
            di precisione; strumenti e apparecchi medico-chirurgici

            eccettuati:
            ex 90.05: Binocoli
            ex 90.13: Strumenti vari, laser
            ex 90.14: Telemetri
            ex 90.28: Strumenti di misura elettrici o elettronici
            ex 90.11: Microscopi
            ex 90.17: Strumenti per la medicina
            ex 90.18: Apparecchi di meccanoterapia
            ex 90.19: Apparecchi di ortopedia
            ex 90.20: Apparecchi a raggi X

Cap. 91:     Orologeria

Cap. 92:     Strumenti musicali; apparecchi di registrazione
            o di riproduzione del suono; apparecchi di registrazione
            o di riproduzione delle immagini e del suono
            in televisione;
            parti e accessori di questi strumenti e apparecchi

Cap. 94:     Mobilia; mobili medico-chirurgici; oggetti letterecci
            e simili

            eccettuati:
            ex 94.01A: Sedili per aerodine

Cap. 95:     Oggetti da intagliare e da modellare allo stato lavorato
            (compresi i lavori)

Cap. 96:     Spazzole, spazzolini, pennelli e simili, scope, piumini
            da cipria e stacci

Cap. 98:     Lavori diversi".

    
  La presente legge, munita del sigillo dello  Stato,  sara'  inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Roma, addi' 23 marzo 1983 
 
                               PERTINI 
 
                                                      FANFANI - GORIA 
 
Visto, il Guardasigilli: DARIDA 
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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