Legge Ordinaria n. 84 del 26/03/1983 (Pubblicata nella G.U. del 1 aprile 1983 n. 90)
Sostituzione del franco oro Poincare', adottato dalla convenzione di Varsavia del 1929 sulla disciplina del trasporto aereo internazionale e dal protocollo di modifica dell'Aia del 28 settembre 1955, con i diritti speciali di prelievo del Fondo monetario internazionale.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Le  somme  in franchi oro Poincare' previste dall'articolo 22 della
convenzione per l'unificazione di alcune regole relative al trasporto
aereo  internazionale,  stipulata a Varsavia il 12 ottobre 1929, sono
sostituite dai seguenti importi:
    la  somma  di  125.000  franchi oro Poincare', di cui al n. 1, e'
convertita in 8.300 diritti speciali di prelievo;
    la  somma  di  250  franchi  oro  Poincare',  di  cui al n. 2, e'
convertita in 17 diritti speciali di prelievo;
    la  somma  di  5.000  franchi  oro  Poincare', di cui al n. 3, e'
convertita in 332 diritti speciali di prelievo.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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