Legge Ordinaria n. 116 del 02/05/1984 (Pubblicata nella G.U. del 8 maggio 1984 n. 125)
Norme per il conferimento delle supplenze del personale non docente delle universita' e degli istituti di istruzione universitaria.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Nel  periodo  di  assenza  di  dipendenti appartenenti ai ruoli del
personale   non   docente  delle  universita'  e  degli  istituti  di
istruzione universitaria statali per servizio militare di leva o, per
le  lavoratrici madri, per l'astensione obbligatoria dal servizio, si
possono conferire supplenze temporanee per un periodo non superiore a
cinque  mesi  in  tutti i casi nei quali non sia possibile assicurare
differentemente  il  regolare funzionamento dei servizi ai quali sono
addetti i dipendenti assenti.
  Non  e'  consentito  conferire  supplenze  nei  casi  nei  quali  i
dipendenti  assenti,  per  i motivi specificati nel precedente comma,
appartengano alla VII e VIII qualifica.
  Le  supplenze  di cui al primo comma sono conferite dai consigli di
amministrazione  dei  singoli  atenei  previa motivata delibera sulla
sussistenza delle circostanze che ne giustificano la necessita' e con
l'osservanza   di   norme,   precedentemente   fissate  dallo  stesso
consiglio,   che   assicurino   la  scelta  imparziale  di  personale
qualificato  in  possesso  dei  requisiti occorrenti per sostituire i
dipendenti assenti.
  Scaduto  il  periodo  di  cinque  mesi di supplenza di cui al primo
comma  il  rapporto  e'  improrogabilmente  risolto  ed e' vietata la
riassunzione,  a  qualsiasi  titolo,  del  personale  supplente per i
dodici  mesi  successivi. I funzionari o i docenti che comunque diano
causa  all'assunzione  o  consentano  la  permanenza  in  servizio di
supplenti   in  deroga  alla  presente  legge  saranno  personalmente
responsabili  per  tutte  le  conseguenze  che ne potranno derivare a
carico dell'erario o dei bilanci dei singoli atenei.
  E'  abrogato il primo comma dell'articolo 2 della legge 27 febbraio
1980, n. 38.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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