Legge Ordinaria n. 119 del 07/05/1984 (Pubblicata nella G.U. del 12 maggio 1984 n. 130)
Modifica dell'articolo 1, comma terzo, della legge 12 luglio 1975, n. 311, in materia di direzione degli uffici di cancelleria e segreteria giudiziaria con un solo funzionario in pianta organica.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  Il  terzo comma dell'articolo 1 della legge 12 luglio 1975, n. 311,
e' sostituito dai seguenti:
  "Per  esigenze  di  servizio  il personale della carriera direttiva
delle   cancellerie   e   segreterie  giudiziarie,  che  ha  compiuto
favorevolmente  il  periodo  di  prova,  puo'  essere  destinato alla
direzione  delle cancellerie e segreterie degli uffici giudiziari con
un solo funzionario in pianta organica.
  I  vincitori  di concorso per cancelliere, per il periodo di prova,
possono   essere   assegnati   agli   uffici   giudiziari   anche  in
soprannumero".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 7 maggio 1984

                               PERTINI

                                                 CRAXI - MARTINAZZOLI

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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