Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 191 del 31/05/1984 (Pubblicata nella G.U. del 4 giugno 1984 n. 152)
Modifica all'articolo 9 della legge 11 dicembre 1975, n. 627, concernente reclutamento dei sottufficiali del Corpo della guardia di finanza.
Modifica all'articolo 9 della legge 11 dicembre 1975, n. 627, concernente reclutamento dei sottufficiali del Corpo della guardia di finanza.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico Le lettere a) e d) del secondo comma dell'articolo 9 della legge 11 dicembre 1975, n. 627, sono sostituite dalle seguenti: "a) diploma di maturita' tecnica commerciale: 6 ventesimi; la stessa maggiorazione e' attribuita per il diploma di maturita' tecnica nautica, nei soli confronti dei partecipanti al concorso per il contingente di mare"; "d) precedenti di carriera e benemerenze militari, civili e di servizio: 3 ventesimi per ogni medaglia d'oro al valor militare o al valor civile; 2 ventesimi per ogni medaglia d'argento al valor militare o al valor civile o per promozione straordinaria per merito di guerra; 1 ventesimo per ogni medaglia di bronzo al valor militare o al valor civile, per ogni croce di guerra al valor militare o per promozione straordinaria per benemerenze di servizio; qualora il candidato sia decorato con piu' medaglie al valor militare o civile, si tiene conto soltanto della decorazione cui e' attribuito il maggior punteggio; 0,50 ventesimi per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi di campagna di guerra e per ogni encomio solenne o attestato di benemerenza; 1 ventesimo al concorrente avente il grado di appuntato; 2 ventesimi per gli ufficiali ed i sottufficiali provenienti dalle altre Forze armate in servizio o in congedo e per i sottufficiali in congedo della Guardia di finanza; 1 ventesimo per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi di effettivo servizio nella Guardia di finanza, fino ad un massimo di 4 ventesimi. Nel computo del servizio prestato e' considerato anche il tempo trascorso, per infermita' riconosciuta dipendente da causa di servizio, in luoghi di cura, in licenza di convalescenza o in aspettativa". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 31 maggio 1984 PERTINI CRAXI - VISENTINI - GORIA Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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