Legge Ordinaria n. 208 del 05/06/1984 (Pubblicata nella G.U. del 7 giugno 1984 n. 156)
Organizzazione e finanziamento del semestre di presidenza italiana della CEE.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Le  spese  di  organizzazione  connesse con i periodi di presidenza
italiana  del  Consiglio  delle  Comunita' europee e articolate su un
tempo  massimo di ventiquattro mesi gravano sullo stato di previsione
del  Ministero degli affari esteri e sono regolate dalle disposizioni
della presente legge.
  Il  Ministero degli affari esteri provvede a somministrare le somme
occorrenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei predetti periodi
di  presidenza  mediante  aperture di credito a favore del capo della
delegazione  di  cui  al  successivo  articolo  2,  di  importo anche
eccedente  il  limite  previsto dall'articolo 56 del regio decreto 18
novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.
  In  relazione  all'eccezionalita'  dei  predetti  periodi  ed  alla
necessita'  di  far  fronte  ai conseguenti adempimenti, i lavori, le
forniture  e  le  prestazioni di servizi sono eseguiti in deroga alle
norme sulla contabilita' generale dello Stato.
  Le  somme  non  impegnate  o  non  erogate  nell'ambito  del  primo
esercizio finanziario di ciascun periodo di presidenza possono essere
utilizzate nell'esercizio successivo.
  Il  rendiconto  delle  spese  sostenute  sulle predette aperture di
credito  e'  presentato, entro nove mesi dalla conclusione di ciascun
periodo  di  presidenza, alla ragioneria centrale presso il Ministero
degli  affari  esteri,  la  quale ne curera' l'inoltro alla Corte dei
conti.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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