Legge Ordinaria n. 302 del 13/07/1984 (Pubblicata nella G.U. del 16 luglio 1984 n. 194)
Disposizioni per il potenziamento dell'Amministrazione doganale e delle imposte indirette e per il funzionamento degli uffici doganali e dei connessi uffici periferici dell'Amministrazione sanitaria.
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  La     dotazione     organica     complessiva     del     personale
dell'amministrazione periferica delle dogane ed imposte indirette  al
12 luglio 1980, riferita alle qualifiche dei ruoli e  delle  carriere
previste dall'ordinamento vigente anteriormente alla data di  entrata
in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312, e' aumentata  di  1.150
unita' ripartite come segue: 
    a) personale  delle  dogane,  carriera  di  concetto,  ruolo  dei
segretari: 500 unita'; 
    b) personale  delle  dogane,  carriera  di  concetto,  ruolo  dei
contabili: 200 unita'; 
    c) personale degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione,
carriera di concetto, ruolo dei procuratori: 350 unita'; 
    d) personale dei  laboratori  chimici  delle  dogane  ed  imposte
indirette, carriera esecutiva,  ruolo  dei  preparatori  chimici:  50
unita'; 
    e) personale degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione,
ruolo del personale operaio, operai comuni: 50 unita'. 
    Per la copertura dei posti portati in  aumento  per  effetto  del
comma precedente e  di  quelli  comunque  disponibili  alla  data  di
entrata in vigore della presente legge, compresi i posti riservati ai
sensi dell'articolo 26-quinquies del decreto-legge 30 dicembre  1979,
n. 663, convertito  in  legge,  con  modificazioni,  dalla  legge  29
febbraio 1980, n. 33, in favore di  coloro  che  risultano  collocati
nelle  graduatorie  di   idoneita'   compilate   dall'amministrazione
finanziaria, il Ministro delle finanze puo' bandire speciali concorsi
nazionali  con  ripartizione   regionale   dei   posti,   in   deroga
all'articolo 27 della legge  18  marzo  1968,  n.  249.  La  predetta
riserva opera nell'ambito dei concorsi speciali secondo le  modalita'
stabilite nel terzo e quarto comma. E'  esclusa  ogni  altra  riserva
prevista da disposizioni anche speciali. 
  Nei bandi di concorso devono essere indicati il numero di posti per
i quali il  concorso  e'  bandito,  distinti  per  ciascuna  regione,
nonche'  la  quota  proporzionale  riservata  ai  sensi   del   comma
precedente. Sono ammesse domande di partecipazione per l'assegnazione
a uffici siti nell'ambito di una sola regione. 
  I riservatari, che  alla  data  di  scadenza  del  termine  per  la
presentazione delle domande di partecipazione ai  concorsi  risultano
nelle graduatorie di cui al secondo comma per l'ammissione nei  ruoli
di carriere corrispondenti e che alla medesima data sono in  possesso
del titolo di studio prescritto per l'accesso ai ruoli per i quali  i
concorsi  sono  stati  indetti,  vengono  collocati  nella   speciale
graduatoria di  merito  dei  riservatari  a  condizione  che  abbiano
dichiarato espressamente nella domanda di partecipazione al  concorso
di volersi avvalere della facolta'  di  cui  al  presente  comma.  La
graduatoria e' compilata per ciascun concorso e  regione  secondo  la
posizione acquisita nelle graduatorie di  cui  al  secondo  comma.  I
riservatari che non assumono servizio nella sede di assegnazione  nel
termine  previsto,  decorrente  dalla  data  di  comunicazione  della
collocazione nella graduatoria  speciale,  decadono  dal  diritto  di
nomina, ferma restando la loro permanenza nelle  graduatorie  di  cui
all'articolo 26-quater del decreto-legge 30 dicembre  1979,  n.  663,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980,
n. 33. I  posti  non  attribuiti  per  insufficienza  di  concorrenti
riservatari  ovvero  per  decadenza  dal  diritto  di   nomina   sono
automaticamente portati in aumento alla residua quota regionale. 
  Per l'assegnazione dei posti non rientranti nella riserva  prevista
dal secondo comma e di quelli non attribuiti ai riservatari ai  sensi
dell'ultima parte del comma precedente,  la  prova  d'esame,  per  la
nomina nelle carriere  di  concetto  ed  esecutiva,  consiste  in  un
colloquio vertente sulle materie oggetto delle  prove  stabilite  nei
quadri 18, 19, 20 e  36,  allegati  al  decreto  del  Ministro  delle
finanze 11 luglio 1974, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  288
del 6 novembre 1974, concernente i programmi d'esame per  i  concorsi
di ammissione nei ruoli del personale del  Ministero  delle  finanze.
Per la copertura  dei  posti  nel  ruolo  del  personale  operaio  si
applicano le norme dell'articolo 7 della legge  13  maggio  1975,  n.
157; il personale operaio  degli  uffici  tecnici  delle  imposte  di
fabbricazione  puo'  essere  destinato  a  prestare  servizio  presso
qualsiasi ufficio  dell'amministrazione  periferica  delle  dogane  e
delle imposte indirette. 
  Ai concorsi indetti ai sensi del secondo  comma  si  applicano,  in
quanto compatibili, le disposizioni contenute negli articoli 9, 10 ed
11 della legge 4 agosto 1975, n. 397, e le norme generali in  materia
di concorsi per il pubblico impiego di cui  all'articolo  28-ter  del
decreto-legge 6  giugno  1981,  n.  283,  convertito  in  legge,  con
modificazioni,  dalla  legge  6  agosto  1981,  n.  432.   Non   sono
applicabili vincoli relativi alla  permanenza  nella  prima  sede  di
assegnazione diversi da quelli disposti dall'ultimo comma del  citato
articolo 11 ne' i limiti o i divieti di assunzione disposti da  altre
leggi generali e speciali. 
  Le commissioni esaminatrici sono composte da: 
    a) un funzionario  dell'amministrazione  centrale  del  Ministero
delle finanze con qualifica  non  inferiore  a  primo  dirigente,  da
scegliere anche tra il personale in quiescenza, presidente; 
    b)  due  funzionari  con  qualifica  funzionale   non   inferiore
all'ottava,  dei  quali  uno  dell'amministrazione  centrale  e   uno
dell'amministrazione periferica delle dogane ed imposte indirette, da
scegliere anche tra il personale in quiescenza, membri. 
  Possono essere nominate sottocommissioni d'esame con  le  modalita'
previste nei commi secondo e terzo dell'articolo 4  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077. 
  Le funzioni di segretario delle commissioni  esaminatrici  e  delle
eventuali   sottocommissioni   sono   svolte   da   un    funzionario
dell'amministrazione  centrale  del  Ministero  delle   finanze   con
qualifica funzionale non inferiore alla settima. 
  In relazione alle esigenze di potenziamento dei  servizi  ispettivi
nel settore delle  imposte  sulla  fabbricazione  e  sui  consumi  il
Ministro  delle  finanze  e'  autorizzato  ad  attribuire  ai   primi
dirigenti del ruolo del personale tecnico degli uffici tecnici  delle
imposte di fabbricazione la funzione di ispettore capo ovvero  quella
di capo di ufficio tecnico delle imposte di  fabbricazione  di  media
rilevanza, ferma restando l'attuale complessiva dotazione  dei  posti
di qualifica. 
  Gli impiegati inquadrati ai sensi dell'articolo 4  della  legge  19
aprile 1982, n. 165, ed assegnati a prestare servizio  presso  uffici
dell'amministrazione  periferica  delle  dogane   e   delle   imposte
indirette, oltre ad espletare le mansioni ordinarie  della  categoria
di personale non di ruolo nella  quale  vengono  inquadrati,  possono
essere addetti a svolgere i  compiti  specifici  d'istituto  che  gli
ordinamenti  dei  rispettivi  uffici  di  destinazione  assegnano  al
personale di ruolo di corrispondente livello. 
 

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