Legge Ordinaria n. 326 del 16/07/1984 (Pubblicata nella G.U. del 18 luglio 1984 n. 196)
Modifiche ed integrazioni alla legge 20 maggio 1982, n. 270.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Gli  articoli  27,  secondo comma. 31, secondo comma, e 38, secondo
comma,  della legge 20 maggio 1982, n. 270, sono modificati nel senso
che le immissioni in ruolo, ivi previste, sono disposte gradualmente,
a partire dall'inizio dell'anno scolastico 1984-1985.
  Gli  aventi  titoli  all'immissione  in ruolo ai sensi dei medesimi
articoli  27,  secondo comma, 31, secondo comma, e 38, secondo comma,
della legge 20 maggio 1982, n. 270, possono scegliere, sulla base del
titolo  di  abilitazione,  ove  prescritto,  o, negli altri casi, del
titolo   di   studio,   soltanto  una  graduatoria  in  cui  chiedere
l'iscrizione,  nell'ambito  di  una  delle province in cui essi hanno
prestato il servizio che da' titolo all'immissione in ruolo.
  Essi   possono   altresi'  chiedere  l'iscrizione  in  una  seconda
graduatoria  di  altra  provincia,  nella quale si inscriveranno dopo
l'ultimo aspirante, conservando comunque la posizione acquisita nella
prima graduatoria.
  Gli  insegnanti compresi nelle graduatorie provinciali compilate ai
fini  dell'immissione  in ruolo prevista dal presente articolo, hanno
precedenza  assoluta  nel  conferimento  delle  supplenze  annuali  e
temporanee  della  provincia in cui hanno presentato domanda ai sensi
del  precedente  secondo  comma,  sulla base della posizione occupata
nelle  graduatorie provinciali e, rispettivamente, di istituto, nelle
quali ciascuno dei predetti insegnanti si trovi incluso.
  Per  i  docenti di cui all'articolo 13, terzo comma, della legge 25
agosto  1982,  n.  604,  la  scelta  delle graduatorie e' operata con
riferimento a due qualsiasi province di gradimento degli interessati.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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