Legge Ordinaria n. 349 del 18/07/1984 (Pubblicata nella G.U. del 23 luglio 1984 n. 201)
Modificazioni alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, per quanto riguarda taluni Corpi e gradi della Marina e dell'Aeronautica.
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  Nel quadro VII - ruolo medici del Corpo sanitario - e nel quadro IX
- ruolo normale del Corpo di  commissariato  -  della  tabella  n.  2
annessa  alla  legge  12  novembre  1955,  n.  1137,   e   successive
modificazioni, e' apportata la seguente modificazione: 
    nella colonna 6 (numero degli ufficiali non  ancora  valutati  da
ammettere ogni anno a valutazione), in corrispondenza  del  grado  di
contrammiraglio, le parole: 
  1 ogni anno" sono sostituite dalla seguente: "tutti". 
  Nel quadro XI - ruolo normale del Corpo delle capitanerie di  porto
- della tabella n. 2, annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e
successive modificazioni, e' apportata la seguente modificazione: 
    nella colonna 6 (numero degli ufficiali non  ancora  valutati  da
ammettere ogni anno a valutazione), in corrispondenza  del  grado  di
contrammiraglio,  le  parole:  "1/4  dei  contrammiragli  non  ancora
valutati" sono sostituite dalla seguente: "tutti". 
 

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