Legge Ordinaria n. 363 del 24/07/1984 (Pubblicata nella G.U. del 24 luglio 1984 n. 202)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dai movimenti sismici del 29 aprile 1984 in Umbria e del 7 e 11 maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania.
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                           Articolo unico 
 
  Il decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, recante interventi urgenti
in favore delle popolazioni colpite  dai  movimenti  sismici  del  29
aprile 1984 in Umbria e del 7 e 11 maggio 1984  in  Abruzzo,  Molise,
Lazio  e  Campania,  e'  convertito  in   legge   con   le   seguenti
modificazioni: 
 
  All'articolo 1, comma 1, le parole: "al successivo articolo  4,  e'
autorizzata, per il quinquennio 1984-1988, la  complessiva  spesa  di
lire 800 miliardi"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "al  comma  3
dell'articolo 4, e' autorizzata, per  il  quinquennio  1984-1988,  la
complessiva spesa di lire 900 miliardi". 
  All'articolo 2: 
    i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: 
    "1. Entro trenta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto, le province, i comuni e le
comunita' montane trasmettono  la  valutazione  dei  danni  provocati
dalle calamita' di cui all'articolo 1 alle regioni  interessate,  che
ne  danno  comunicazione  al  Ministro  per  il  coordinamento  della
protezione civile. 
    2.  Entro  i  successivi  quindici  giorni,  il  Presidente   del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per il coordinamento
della protezione civile, sentite  le  regioni  interessate,  provvede
all'individuazione, nell'ambito della somma di  cui  all'articolo  1,
della quota per ciascuna amministrazione interessata. Con la medesima
procedura   possono   essere   determinate    eventuali    variazioni
compensative"; 
    i commi 3, 4, 6, 7 e 8 sono soppressi; 
    al comma 9, le parole: "propria ordinanza" sono sostituite  dalle
seguenti: "proprie ordinanze"; 
    i commi 10 e 11 sono sostituiti dai seguenti: 
    "10. Per la realizzazione degli interventi edilizi  non  compresi
nelle ordinanze del Ministro per il  coordinamento  della  protezione
civile   e   finalizzati   alla   riattazione    e    all'adeguamento
igienico-funzionale degli edifici, si applica la disciplina  prevista
dalla legge 14 maggio 1981, n.  219,  e  successive  modificazioni  e
integrazioni.  Le  ordinanze  possono  derogare  ai   termini,   alle
procedure, alle modalita' di erogazione dei contributi e  alle  norme
tecniche previste dalla predetta legge n.  219  del  1981.  E'  fatta
salva la facolta' delle regioni di applicare le normative  statali  e
regionali gia' in vigore. 
    11. Qualora il comune ritenga necessario procedere alla redazione
di un progetto edilizio e alla direzione ed esecuzione dei lavori  in
modo unitario  per  due  o  piu'  unita'  immobiliari,  i  limiti  di
contributo previsti dalle ordinanze del Ministro per il coordinamento
della protezione civile sono aumentati del venti per  cento.  Qualora
il progetto e la direzione dei lavori siano delegati dai  richiedenti
al comune, la somma spettante  e'  versata  al  comune  medesimo  dal
Ministro per il coordinamento della protezione civile,  entro  trenta
giorni dalla data di ultimazione dei lavori". 
  All'articolo 3: 
    il seguente comma e' premesso al comma 1: 
    "Il Ministro per il coordinamento della protezione civile,  entro
il 31 dicembre 1984, presenta al Parlamento una relazione riguardante
le condizioni di sicurezza degli edifici e delle infrastrutture  siti
nelle  zone  ad  alto  rischio  sismico,  nonche'  proposte  per   la
realizzazione di un  programma  operativo  per  il  loro  adeguamento
antisismico"; 
    al comma 1, dopo le parole: "e'  autorizzato"  sono  aggiunte  le
seguenti: "fino al 30 giugno 1985"; 
    il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
    "2. Il Ministro per  il  coordinamento  della  protezione  civile
esercita  le  funzioni  di  alta  vigilanza   sull'attuazione   delle
disposizioni del presente articolo, utilizzando a tale scopo anche  i
provveditorati alle opere pubbliche". 
  L'articolo 4 e' sostituito dal seguente: 
  "1. Per provvedere, in modo unitario, alle esigenze di riattuazione
e di ricostruzione, gli interventi di cui all'articolo 2 del presente
decreto comprendono anche quelli per il completamento  dell'opera  di
ricostruzione nelle zone della regione Umbria di  cui  alla  legge  3
aprile 1980, n. 115. A tal fine il fondo per la protezione civile  e'
integrato di lire 20 miliardi per il 1984, di lire 80 miliardi per il
1985 e di lire 150 miliardi per  il  1986.  Allo  onere  relativo  si
provvede  mediante  corrispondente   riduzione   dello   stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1984-1986, al capitolo  9001
dello stato di previsione del  Ministero  del  tesoro  per  il  1984,
all'uopo utilizzando  lo  specifico  accantonamento  "Rifinanziamento
della legge n. 115 del 1980 (sisma del settembre 1979 in Umbria)". 
  2. IL Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,  con  propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  3. Con le disponibilita' del fondo  per  la  protezione  civile  il
Ministro per il coordinamento della protezione civile  provvede  agli
interventi per le altre  calamita'  naturali,  gia'  individuate  con
propria ordinanza". 
  All'articolo 6: 
    il seguente comma e' premesso al comma 1: 
    "Le amministrazioni dello Stato comunicano  al  Ministro  per  il
coordinamento della protezione civile, entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
le stime dei danni e dei fabbisogni relativi  agli  interventi  nelle
zone  colpite  dalle  calamita',   dandone   notizia   alle   regioni
interessate". 
  al comma 1, le parole: "ed allo sviluppo" sono soppresse; 
  dopo il comma 6, e' aggiunto il seguente: 
  "6-bis. I lavori e le  opere  di  cui  al  presente  articolo  sono
realizzati sentite le regioni interessate". 
  L'articolo 7 e' sostituito dal seguente: 
  "Gli  atti  ed  i  provvedimenti  adottati  da  autorita'  statali,
regionali,  provinciali  e  comunali,  emanati  nei  sessanta  giorni
immediatamente successivi al verificarsi degli eventi  calamitosi  di
cui al presente decreto, si  considerano  legittimi,  ferme  restando
eventuali responsabilita' penali, anche se difformi  dalle  norme  in
vigore, incluse quelle che regolano la competenza o  disciplinano  le
procedure, purche' diretti a realizzare l'attivita' di  soccorso,  ad
assicurare servizi necessari per  la  collettivita'  o  a  soddisfare
esigenze prioritarie dei cittadini nelle zone  colpite  dagli  eventi
sismici". 
  All'articolo 8, il comma 3 e' soppresso. 
  L'articolo 9 e' sostituito dal seguente: 
  "1. In attesa della istituzione  dei  servizi  scientifici  per  la
difesa dalle calamita' naturali collegati all'attuazione del Servizio
nazionale per la protezione civile, il Ministro per il  coordinamento
delle  iniziative  per  la  ricerca  scientifica  e  tecnologica,  di
concerto con il Ministro per il coordinamento della protezione civile
e con il Ministro del tesoro, e' autorizzato a ricostituire il gruppo
nazionale per la difesa dai terremoti. 
  2. Ai fini  di  cui  al  comma  1  viene  attribuito  al  Consiglio
nazionale delle  ricerche  un  contributo  straordinario  di  lire  2
miliardi, comprensivo delle somme dovute per  rimborsi  spettanti  ai
componenti del gruppo nazionale per la difesa dai terremoti. 
  3. Entro i limiti di un quinto del contributo di  cui  al  comma  2
possono essere stipulate, su richiesta e per le esigenze  del  gruppo
nazionale per la difesa  dai  terremoti,  convenzioni  con  personale
tecnico. 
  4. Con le disponibilita' del fondo per  la  protezione  civile,  il
Ministro per il coordinamento della protezione  civile,  di  concerto
con il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la  ricerca
scientifica e tecnologica,  e'  autorizzato  a  concedere  contributi
straordinari allo Istituto nazionale di  geofisica,  all'Osservatorio
vesuviano, al gruppo nazionale per la vulcanologia e ad altri enti od
istituti che svolgono attivita' di ricerca nel campo della protezione
civile,  per  il  potenziamento  dell'attivita'  di  ricerca   e   di
sorveglianza sui fenomeni sismici e vulcanici e per consentire  forme
particolari di  incentivazione  per  fronteggiare  le  situazioni  di
emergenza. 
  5. Il Ministro per il coordinamento della protezione  civile  puo',
in deroga alle vigenti disposizioni, autorizzare l'Istituto nazionale
di geofisica  ed  il  Consiglio  nazionale  delle  ricerche,  per  le
esigenze  del  gruppo  nazionale   di   vulcanologia,   a   stipulare
convenzioni, con personale prevalentemente di ricerca avanzata, anche
di cittadinanza straniera, entro il limite massimo di venti unita'. 
  6. Entro sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della
legge di  conversione  del  presente  decreto,  il  Ministro  per  il
coordinamento  delle  iniziative  per  la   ricerca   scientifica   e
tecnologica, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici e con il
Ministro per il coordinamento della  protezione  civile,  istituisce,
presso il Consiglio nazionale delle ricerche, per la  durata  di  due
anni,  un  gruppo  nazionale   per   la   difesa   dalle   catastrofi
idrogeologiche con il compito di promuovere, coordinare e  sviluppare
studi finalizzati alla protezione  civile  e  di  fornire  consulenza
scientifica e tecnica ai Ministeri, alle regioni, agli enti locali ed
agli altri enti pubblici e privati. Con lo stesso provvedimento  sono
stabilite le norme  generali  e  specifiche  per  l'espletamento  dei
compiti di cui al presente comma. 
  7. Ai fini di cui al comma 6, e' attribuito al Consiglio  nazionale
delle ricerche  un  contributo  straordinario  di  lire  3  miliardi,
comprensivo delle somme dovute per i rimborsi ed i compensi spettanti
ai componenti del gruppo nazionale per  la  difesa  dalle  catastrofi
idrogeologiche. 
  8. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile,  anche
ai fini  dell'attivita'  di  previsione  e  prevenzione  relativa  al
rischio  di  esposizione  a  sostanze  chimiche,  e'  autorizzato  ad
avvalersi  della  collaborazione,  mediante   apposite   convenzioni,
dell'Istituto superiore di sanita'. 
  9. Le disposizioni del presente articolo si applicano  fino  al  31
marzo 1985". 
  All'articolo 10: 
    dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: 
    "1-bis.  Il  Ministro  dell'interno  e'  autorizzato,  ai   sensi
dell'articolo 8 della legge 8 dicembre  1970,  n.  996,  ad  emanare,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge  di
conversione del presente  decreto,  il  decreto  di  riassetto  degli
ispettorati dei vigili del fuoco, istituendoli nelle regioni  che  ne
sono prive"; 
    il comma 3 e sostituito dal seguente: 
    "3. In deroga alle disposizioni contenute  nell'articolo  25  del
decreto-legge 27 febbraio 1982,  n.  57,  convertito  in  legge,  con
modificazioni, dalla  legge  29  aprile  1982,  n.  187,  agli  oneri
occorrenti per la gestione dei beni di cui  al  terzo  ed  al  quarto
comma dell'articolo 2 del richiamato decreto-legge, ivi  comprese  le
spese relative alla riparazione delle roulottes e alla movimentazione
dei containers, si provvede con le disponibilita' del  fondo  per  la
protezione civile". 
  L'articolo 11 e' sostituito dal seguente: 
  "Fino all'entrata in vigore  della  legge  di  disciplina  organica
della materia, e comunque non oltre il 31 marzo 1985, il Ministro per
il  coordinamento  della  protezione  civile  puo'  avvalersi   delle
prestazioni  dei  gruppi  associati  all'attivita'   di   previsione,
prevenzione e soccorso, provvedendo, con le disponibilita' del  fondo
per la protezione civile, a rimborsare, sentite le regioni e gli enti
locali interessati, le spese nei periodi di  impiego  degli  aderenti
alle associazioni  di  volontariato,  ad  emanare  provvedimenti  per
garantire  il  mantenimento  del  posto  di  lavoro  e  del  relativo
trattamento economico e previdenziale,  ad  adottare  misure  per  la
copertura assicurativa degli interessati". 
  All'articolo 12: 
    al comma 3, le parole: "30 giugno  1985"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "30 novembre 1984"; 
    il comma 4 e' soppresso; 
    sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 
    "4-bis. Il termine del 30  giugno  1984,  indicato  nel  comma  1
dell'articolo 1-bis del decreto-legge  12  settembre  1983,  n.  462,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 1983,
n. 637, relativo alla sospensione dell'esecuzione  dei  provvedimenti
di rilascio degli immobili nelle zone terremotate  della  Campania  e
della Basilicata, e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1984. 
  4-ter. Il termine indicato nel primo comma  dell'articolo  2  della
legge 18 aprile 1984, n. 80, e' prorogato di trenta giorni. 
  4-quater. Il termine del  31  marzo  1984,  indicato  nel  comma  1
dell'articolo 3 del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito
in legge, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984,  n.  80,  e'
differito di centoventi giorni per i comuni e gli altri enti pubblici
che abbiano ricevuto la delega per  la  progettazione,  esecuzione  e
gestione dei lavori ai sensi degli articoli 9 e  10  della  legge  14
maggio 1981, n. 219. 
  4-quinquies. All'articolo 3 della legge 18 aprile 1984, n. 80, dopo
la parola "Campania" sono aggiunte le seguenti: "e Puglia";  dopo  la
parola  "febbraio  1981"  sono  aggiunte  le  seguenti:  "nonche'   i
proprietari dei fabbricati danneggiati dal terremoto del marzo 1982". 
  4-sexies. Le procedure concorsuali  di  cui  all'articolo  2  della
legge 18 aprile 1984, n. 80, sono effettuate  anche  in  deroga  alle
disposizioni  vigenti,  comprese  quelle   sulla   sistemazione   del
personale di cui alla legge 16 maggio 1984, n. 138. 
  4-septies. Il termine del 31  dicembre  1984,  di  cui  al  secondo
capoverso del comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge  28  febbraio
1984, n. 19, convertito in legge, con modificazioni, dalla  legge  18
aprile 1984, n. 80, e' prorogato al 31 dicembre 1985". 
  Dopo l'articolo 13, sono aggiunti i seguenti: 
  "Art. 13-bis. - 1. Le residue disponibilita' del  fondo  costituito
con  l'articolo  2  del  decreto-legge  26  novembre  1980,  n.  776,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980,
n. 874, affluiscono al fondo di  cui  al  decreto-legge  12  novembre
1982, n. 829, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge  23
dicembre 1982, n. 938.  Su  richiesta  dei  prefetti  competenti,  il
Ministro per il coordinamento della  protezione  civile,  nei  limiti
delle residue disponibilita' del fondo citato, assicura le  provviste
economiche occorrenti per la definizione degli  atti  che  permangono
nelle attribuzioni dei prefetti medesimi,  a  norma  dell'articolo  1
della legge 11 aprile  1983,  n.  114.  Si  applica  il  sesto  comma
dell'articolo 1 della legge 11 aprile 1983, n. 114. 
  2. Entro i limiti degli impegni gia' assunti alla data  di  entrata
in vigore  della  legge  di  conversione  del  presente  decreto,  il
Ministro per il coordinamento della protezione civile provvede, con i
poteri e le modalita'  previsti  per  gli  interventi  di  protezione
civile  dal  secondo  comma  dell'articolo  1  del  decreto-legge  12
novembre 1982, n. 829, convertito in legge, con modificazioni,  dalla
legge 23 dicembre 1982, n. 938, alla  definizione  degli  adempimenti
tecnici ed amministrativi conseguenti  alla  attuazione  delle  opere
pubbliche ed ai programmi di reinsediamento provvisorio, ivi  inclusi
quelli relativi ai programmi edilizi gia' disposti con spesa a carico
del  fondo  di  cui  al  decreto-legge  26  novembre  1980,  n.  776,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980,
n. 874. Restano esclusi gli  adempimenti  concernenti  la  citta'  di
Napoli ai quali provvede, con i fondi e  le  modalita'  previsti  dal
titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, il sindaco di Napoli,
commissario straordinario del Governo. 
  3. Le indennita'  di  espropriazione  delle  aree  necessarie  alla
realizzazione degli interventi di cui al secondo comma  dell'articolo
1 della legge 11 aprile 1983, n. 114, sono determinate ai sensi delle
disposizioni dell'articolo 80 della legge 14 maggio 1981, n. 219. 
  4.  Il  personale  convenzionato  tuttora  in  servizio  presso  la
gestione stralcio  dell'attivita'  del  commissario  per  le  regioni
terremotate per la Campania e la Basilicata, o comunque  assunto  dai
provveditorati alle  opere  pubbliche  o  dalle  sovrintendenze  alle
antichita' e belle arti per far fronte alle  esigenze  connesse  agli
eventi sismici del novembre 1980 e febbraio 1981,  e'  trattenuto  in
servizio fino al 31 dicembre 1985, con i relativi oneri a carico  del
fondo di cui all'articolo 2 del decreto-legge 26  novembre  1980,  n.
776, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22  dicembre
1980, n. 874. 
  Art. 13-ter. - I redditi dei  fabbricati  distrutti  o  colpiti  da
ordine di sgombero perche' inagibili per effetto degli eventi di  cui
al presente decreto e del bradisismo dell'area flegrea sono  esclusi,
per l'anno  1983,  dall'imposta  locale  sui  redditi  nonche'  dalla
addizionale straordinaria, istituita con  decreto-legge  22  dicembre
1981, n. 787, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge  26
febbraio  1982,  n.  52,  e  confermata,   per   l'anno   1983,   dal
decreto-legge 21 dicembre 1982, n.  923,  convertito  in  legge,  con
modificazioni,  dalla  legge  9  febbraio  1983,  n.  29,   e   dalla
sovrimposta comunale sul reddito dei fabbricati di  cui  all'articolo
21 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55,  convertito  in  legge,
con modificazioni,  dalla  legge  26  aprile  1983,  n.  131,  e  non
concorrono alla formazione  del  reddito  imponibile  ai  fini  delle
imposte sul reddito delle persone fisiche e delle persone  giuridiche
fino  alla  definitiva  ricostruzione  e  agibilita'  dei  fabbricati
stessi, purche' alla dichiarazione dei redditi relativi al periodo di
imposta in corso venga allegato un certificato del comune, attestante
la distruzione,  l'inagibilita'  o  l'inabitabilita'  dei  fabbricati
dovuta al terremoto. Non si fa  luogo  a  rimborso  di  imposte  gia'
pagate. 
  Art.  13-quater.  -  1.  Nei  confronti  dei  contribuenti   aventi
domicilio fiscale nei comuni di Pozzuoli, Bacoli, Monte di Procida  e
Procida, l'IRPEF, l'ILOR e l'addizionale straordinaria ILOR dovute in
base alla dichiarazione dei redditi posseduti nell'anno 1983 da parte
delle persone fisiche sono iscritte nei ruoli  principali  formati  e
consegnati all'intendenza di finanza entro il 15 dicembre 1984, senza
applicazione degli  interessi  e  delle  soprattasse  rispettivamente
previsti dagli articoli 20 e 92  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. 
  2. La riscossione e' effettuata in  sei  rate,  senza  applicazione
degli interessi di cui all'articolo 21  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. 
  3.  Resta  salva  la  facolta'  degli  uffici  di  procedere   alla
liquidazione delle dichiarazioni indicate nel comma  1  del  presente
articolo a norma dell'articolo  36-bis  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. 
  4. La riscossione delle imposte mediante ruoli,  gia'  sospesa,  ai
sensi del quarto e quinto comma  dell'articolo  1  dell'ordinanza  n.
216/FPC/ZA del 16 maggio 1984, e' ulteriormente sospesa  fino  al  30
maggio 1985 e sara' ripresa in cinque rate a decorrere dalla scadenza
di  giugno  1985,  senza  applicazione   degli   interessi   di   cui
all'articolo 21  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 602. 
  5. La riscossione delle imposte da iscrivere nei ruoli e'  sospesa,
relativamente alle rate in scadenza da  settembre  1984  fino  al  30
maggio 1985, e sara' ripresa nei termini e con le modalita' di cui al
comma 4. 
  Art. 13-quinquies. - 1. Sono sospesi i pagamenti di imposte dirette
e contributi dovuti dai soggetti residenti, alla data  degli  eventi,
nei  comuni  colpiti  dai  terremoti  di  cui  al  presente  decreto,
individuati con ordinanza del Ministro  per  il  coordinamento  della
protezione civile, fino al 31 dicembre 1985. 
  2. Il recupero avviene mediante pagamento rateizzato in  nove  rate
bimestrali, senza interessi o altri oneri,  a  partire  dal  febbraio
1986. 
  Art. 13-sexies. - Fino all'entrata in vigore di una legge  organica
per la rinascita e lo sviluppo delle zone colpite  dai  terremoti  di
cui al presente decreto, a favore delle persone fisiche e giuridiche,
domiciliate o aventi sede nei comuni di cui al precedente articolo, e
comunque non oltre il 31 dicembre 1984, sono sospesi tutti i  termini
e non si determinano prescrizioni, decadenze, penalita'  e  morosita'
relativi ad obbligazioni scadenti entro il 30 aprile 1984. 
  Art. 13-septies. - Per i  soggetti  residenti  o  che  svolgono  la
prevalente attivita' nei comuni terremotati della  Campania  e  della
Basilicata il termine  di  cui  all'articolo  2,  comma  14,  secondo
periodo, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463,  convertito  in
legge, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983,  n.  638,  e'
riaperto  e  prorogato  al  31  dicembre  1984.  Il  versamento   dei
contributi puo' essere effettuato anche  in  rate  mensili  eguali  e
consecutive in numero non superiore a diciotto, delle quali la  prima
entro il 31 dicembre 1984, con applicazione sull'importo  delle  rate
successive degli interessi di cui al comma 6 dello  stesso  articolo.
Il mancato versamento anche di una sola rata  comporta  la  decadenza
dai benefici economici di cui al comma 5 del medesimo articolo. 
  Art. 13-octies. - 1. Al fine di dotare di una sede gli  uffici  del
Ministro per il coordinamento della protezione civile, il  Presidente
del Consiglio dei Ministri, e per  sua  delega  il  Ministro  per  il
coordinamento della protezione civile, e' autorizzato a stipulare con
la regione Lazio apposita  convenzione  per  disciplinare  l'uso  per
cinquanta anni dell'immobile attualmente occupato  dagli  uffici  del
Ministro per il coordinamento della protezione civile. 
  2. Gli  oneri  derivanti  dalla  convenzione  nei  confronti  della
regione Lazio fanno carico al capitolo 6536 dello stato di previsione
della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri  ed  ai  corrispondenti
capitoli per gli anni successivi, mentre fanno carico al fondo di cui
all'articolo 1, secondo comma, del decreto-legge 12 novembre 1982, n. 
829, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23  dicembre
1982, n. 938,  le  spese  sostenute  per  la  ristrutturazione  e  la
manutenzione,  anche  straordinaria,  dell'immobile  nonche'  per  la
dotazione e l'impiego dei mezzi e degli apparati tecnici e funzionali
ivi installati e dei servizi accessori o strumentali. 
  3. Il Ministro per il  coordinamento  della  protezione  civile  e'
autorizzato, in deroga alle vigenti  disposizioni,  ad  avvalersi  di
personale ausiliario, d'ordine e di concetto, nel numero  massimo  di
80  unita',  gia'  convenzionato  o   da   convenzionare,   a   tempo
determinato. Il relativo onere e' posto a carico  del  fondo  per  la
protezione civile. 
  4. Per gli adempimenti di cui al presente articolo si applicano  le
disposizioni del secondo comma dell'articolo 1 del  decreto-legge  12
novembre 1982, n. 829, convertito in legge, con modificazioni,  dalla
legge 23 dicembre 1982, n. 938. 
  Art. 13-novies. -  1.  E'  considerata  popolazione  residente  nei
comuni di Castelvolturno e Mondragone quella sfollata da Pozzuoli per
effetto del bradisismo fin quando perdura lo stato di  sfollamento  e
comunque per non oltre un biennio a decorrere dalla data  di  entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto. 
  2. Ai comuni di  Castelvolturno  e  Mondragone  si  applicano,  per
l'indicato periodo, tutte le  disposizioni  relative  ai  comuni  con
corrispondente maggior numero  di  abitanti,  in  particolare  quelle
concernenti l'igiene, la sanita', l'urbanistica, l'ordine pubblico ed
i trasferimenti finanziari. 
  3. L'adeguamento alla nuova situazione demografica avviene anche in
deroga alle procedure previste dalle vigenti disposizioni. 
  Art. 13-decies. - 1. I proprietari di  fabbricati  o  altri  aventi
titolo a contributo per effetto di precedenti movimenti sismici,  che
hanno subito anche danni dai terremoti del 29 aprile, 7 e  11  maggio
1984, possono accedere ai benefici  previsti  dal  presente  decreto,
presentando al comune, entro il 31 dicembre 1984, apposita istanza di
rinuncia ai contributi previsti da  altre  disposizioni  legislative,
anche se in possesso dell'atto formale di concessione dei  contributi
medesimi, a condizione che non abbiano ancora dato inizio  ai  lavori
di riparazione o di ricostruzione. 
  2. Nel caso in cui i  lavori  siano  gia'  iniziati  alla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto,
sono  ammesse  perizie  suppletive  in  corso  d'opera  che   possono
comportare  variazioni  in  aumento  anche  in  eccedenza  al  limite
previsto  dal  comma  4-ter  dell'articolo  3  del  decreto-legge  28
febbraio 1984, n. 19, convertito in legge, con  modificazioni,  dalla
legge 18 aprile 1984, n. 80. 
  Art. 13-undecies. - Il disposto dell'articolo  15  della  legge  18
aprile 1984, n. 80, si applica anche ai  comuni  in  cui  al  momento
dell'entrata in vigore della suddetta legge i lavori erano  in  corso
di esecuzione e per i quali non e stata ancora effettuata  la  visita
di collaudo definitiva. 
  Art. 13-duodecies. - I giovani interessati alla chiamata alle  armi
negli anni 1984, 1985, 1986 e 1987,  purche'  residenti  prima  degli
eventi sismici del 29 aprile e del 7 e  11  maggio  1984  nelle  zone
terremotate dell'Umbria, del Molise, dell'Abruzzo, del Lazio e  della
Campania, a domanda, possono prestare il servizio militare  di  leva,
anche se gia' arruolati e in servizio, nel territorio  del  distretto
militare di appartenenza. 
  Art. 13-terdecies. - E' autorizzata la spesa di lire 5 miliardi  da
iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici
nell'esercizio finanziario 1984, per il completamento  del  programma
straordinario  di  opere  igienico-sanitarie,  autorizzato  ai  sensi
dell'articolo 43 della legge 21 dicembre 1978, n.  843,  da  eseguire
con carattere di  somma  urgenza  nei  comuni  colpiti  dagli  eventi
sismici. 
  Art.  13-quaterdecies.  -  1.  Per   i   lavori   di   riparazione,
ricostruzione,  ristrutturazione  e  consolidamento  delle  opere  di
edilizia demaniale e di culto da eseguire con  carattere  di  urgenza
nei comuni danneggiati dagli eventi sismici e' autorizzata  la  spesa
di lire 5 miliardi. 
  2. All'onere  relativo  all'esercizio  1984  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001
dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il
medesimo esercizio finanziario all'uopo utilizzando  parzialmente  la
voce "edilizia demaniale". 
  Art. 13-quindecies. - Le somme che gli istituti di  credito  aventi
sede nelle zone interessate dal presente decreto vantano a titolo  di
credito  di  imposta  nei  confronti  dello  Stato   possono   essere
rimborsate con effetto immediato, a condizione che esse vengano messe
a disposizione delle popolazioni residenti, per interventi di cui  ai
precedenti articoli, ad un tasso pari a quello praticato dallo  Stato
per le somme dovute agli stessi  istituti  a  titolo  di  credito  di
imposta. 
  Art. 13-sexiesdecies. - 1. Per ciascuno degli  anni  1984,  1985  e
1986  e'  autorizzata  la  spesa  di  lire  10   miliardi,   per   il
completamento dei piani di ricostruzione, ai  sensi  della  legge  27
ottobre 1951, n. 1402, e successive modificazioni, dei comuni colpiti
dagli eventi sismici,  da  affidarsi  con  carattere  di  urgenza  in
concessione a cura del Ministero  dei  lavori  pubblici,  sentito  il
comune interessato. 
  2. Il Ministero dei lavori pubblici provvede al  completamento  dei
piani di ricostruzione previsti dal comma 1  del  presente  articolo,
anche ai sensi della legge 23 dicembre 1977, n. 933. 
  3. Ai comuni indicati al comma  1  del  presente  articolo  non  si
applicano le disposizioni contenute nel  secondo  periodo  del  primo
comma dell'articolo 15 della legge 27 ottobre 1951, n. 1402. 
  Art. 13-septiesdecies. - Ai cittadini residenti  nei  comuni  delle
zone  colpite  dai  sismi  individuate  dal  presente  decreto,   che
rientrino nei casi di applicazione della legge  14  maggio  1981,  n.
219, ai sensi del comma 10 dell'articolo 2 del presente decreto, sono
estese le agevolazioni fiscali previste dal capo IV  del  titolo  VII
della legge 14 maggio 1981, n.  219,  e  successive  modificazioni  e
integrazioni, dalla data di entrata in vigore  del  presente  decreto
fino al 31 dicembre 1985. 
  Art. 13-octiesdecies. -  Il  comma  1  dell'articolo  5-quater  del
decreto-legge 7 novembre 1983,  n.  623,  convertito  in  legge,  con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1983, n.  748,  e'  sostituito
dal seguente: 
    " 1. Per provvedere alle necessita' di riparazione, di ripristino
e di ricostruzione degli edifici di  proprieta'  dello  Stato,  degli
edifici privati in uso ad uffici pubblici statali, degli edifici  per
il culto, di quelli monumentali  tutelati  ai  sensi  della  legge  1
giugno 1939, n. 1089, aventi sede nelle province di  Parma  e  Reggio
Emilia danneggiate dal terremoto del 9 novembre 1983,  nonche'  degli
edifici dell'Universita' di Parma, e' autorizzata la spesa di lire 22
miliardi che fara' carico al capitolo 8405 dello stato di  previsione
della spesa del Ministero dei lavori pubblici". 
  Art. 13-noviesdecies. - 1.  Per  provvedere  a  tutte  le  esigenze
connesse al definitivo completamento dell'opera di ricostruzione,  di
rinascita e di sviluppo del comune di  Ancona,  colpito  anche  dagli
eventi sismici del 1972 e dal movimento franoso del 1982, il relativo
piano di ricostruzione, di cui alla legge 27 ottobre 1951, n. 1402, e
successive modificazioni ed integrazioni, non realizzato o realizzato
in parte, conserva o  riprende,  ancorche'  scaduto  o  decaduto,  la
propria efficacia sino  alla  sua  completa  attuazione,  cosi'  come
verra' stabilita dall'amministrazione comunale. 
  2. Sono eliminati i limiti di impegno autorizzati con le  leggi  23
dicembre 1976, n. 874, quanto a lire 1.100 milioni; 27  aprile  1978,
n. 143, quanto a lire 4.000 milioni; 30 aprile 1980, n. 149, quanto a
lire 13.095 milioni, e 23 aprile 1981, n. 164, quanto a  lire  12.305
milioni, per complessive lire 30.500  milioni,  in  dipendenza  degli
oneri derivanti dall'articolo 10 della legge 8 agosto 1977,  n.  513,
per la concessione di  contributi  venticinquennali  a  favore  degli
istituti mutuanti, nonche' al finanziamento dei conguagli in  materia
di edilizia residenziale. 
  3. Per provvedere ai lavori di cui al comma 1,  e'  autorizzato  il
limite  di  impegno  venticinquennale  di  lire  30.500  milioni   da
iscrivere in un nuovo, istituendo capitolo dello stato di  previsione
della spesa del Ministero dei lavori pubblici  per  l'anno  1984.  Al
relativo onere, stimato in lire 30.500  milioni  per  ciascuno  degli
esercizi finanziari 1984, 1985 e  1986,  si  provvede  a  carico  del
capitolo 8248 dello stato di  previsione  del  Ministero  dei  lavori
pubblici per l'anno  1984  e  dei  corrispondenti  capitoli  per  gli
esercizi successivi. 
  4. La regione Marche restituisce al Ministero del tesoro  la  somma
di lire 30.500 milioni di cui all'articolo 1  della  legge  2  maggio
1983, n. 156. 
  5. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,  con  propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche  sul  conto  dei
residui. 
  6. Il Ministero dei lavori pubblici provvede all'attuazione  ed  al
completamento del piano di  ricostruzione  della  citta'  di  Ancona,
anche ai  sensi  della  legge  23  dicembre  1977,  n.  933,  in  via
straordinaria, senza necessita' di assenso da parte  di  alcun  altro
Ministero, ed in conformita' delle richieste del comune di Ancona, al
quale non si applicano le disposizioni contenute nel secondo  periodo
del primo comma dell'articolo 15 della  legge  27  ottobre  1951,  n.
1402. 
  7. Per la sollecita realizzazione e sino alla  completa  attuazione
dei lavori del piano di ricostruzione di Ancona: 
    a) i progetti che hanno gia' riportato il parere  favorevole  del
Consiglio superiore dei lavori pubblici, o che siano stati o  saranno
approvati dalla sola amministrazione comunale interessata,  non  sono
soggetti ad alcun ulteriore parere, sia tecnico  che  amministrativo,
ed i relativi decreti di affidamento, anche  in  deroga  a  qualsiasi
norma precedente,  debbono  essere  integralmente  ed  immediatamente
emessi; 
    b) il comune, di concerto con l'ente concessionario, ha  facolta'
di apportare varianti tecniche  ai  lavori  in  aderenza  alle  linee
fondamentali del progetto approvato; 
    c) su  richiesta  dell'amministrazione  comunale  possono  essere
effettuati, in corso d'opera, collaudi parziali di opere  funzionali,
con le stesse modalita' e gli stessi effetti dei collaudi definitivi; 
    d) la concessione  prevede  la  misura  delle  anticipazioni,  le
penalita' per i ritardi e gli eventuali premi di accelerazione  anche
in deroga alle normative vigenti. 
    8. L'interesse previsto dal secondo comma dell'articolo 16  della
legge 27 ottobre 1951, n. 1402, non puo' superare di piu' del  cinque
per cento il tasso ufficiale di sconto. 
    9. Gli atti di cessione delle annualita'  differite  relative  ai
lavori dei piani di ricostruzione  di  cui  alla  predetta  legge  27
ottobre 1951, n. 1402, scontano la sola imposta fissa di registro. 
    10. Le disposizioni  del  presente  articolo  si  applicano,  per
quanto compatibili, anche ai comuni  di  cui  all'articolo  15  della
legge 18 aprile 1984, n. 80". 
  All'articolo 14, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: 
      "1. All'onere di lire 150 miliardi, derivante dall'applicazione
del presente decreto per il 1984,  si  provvede,  quanto  a  lire  20
miliardi ed a lire 130 miliardi, mediante riduzione di  pari  importo
dello  stanziamento  iscritto  al  capitolo  9001  dello   stato   di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario  medesimo,
all'uopo utilizzando, per i corrispondenti importi,  rispettivamente,
la  voce  "Difesa  del  suolo"  e  la  voce  "Fondo  investimenti   e
occupazione". 
  2. All'onere di lire 150 miliardi e di lire 180 miliardi, derivante
dall'attuazione del presente  decreto,  rispettivamente,  negli  anni
1985 e 1986, si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione  dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale  1984-1986,  al
capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro  per
l'anno finanziario 1984, all'uopo utilizzando  parzialmente  la  voce
"Difesa del suolo"". 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello  Stato,  sara'  inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Roma, addi' 24 luglio 1984 
 
                               PERTINI 
 
                                                CRAXI - ZAMBERLETTI - 
                                                                GORIA 
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI 
 
  Il testo del decreto-legge coordinato con la legge  di  conversione
  sara' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  del  giorno  30  luglio
  1984. 
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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