Legge Ordinaria n. 394 del 26/07/1984 (Pubblicata nella G.U. del 1 agosto 1984 n. 210)
Proroga di talune disposizioni di cui alla legge 10 maggio 1982, n. 271, recante autorizzazione all'assunzione di personale straordinario da parte dell'Avvocatura generale dello Stato.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Le  disposizioni  contenute  nell'articolo  2 della legge 10 maggio
1982, n. 271, sono prorogate per un ulteriore biennio.
  La  misura  massima  delle  assunzioni  e'  fissata  in centottanta
unita'.
  Nei  limiti  sopraindicati potranno essere disposti rinnovi annuali
delle assunzioni gia' in atto.
  Le  nuove  assunzioni di personale straordinario avverranno, previo
decreto  dell'avvocato  generale  dello  Stato,  con l'osservanza dei
criteri e modalita' di impostazione delle prove pratiche attitudinali
gia'   adottati  con  il  precedente  decreto  emanato  dall'avvocato
generale  dello  Stato  1  luglio  1982,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 186 dell'8 luglio 1982.
  Il  termine  iniziale  e  quello  finale per la presentazione delle
domande  non  potranno  essere inferiori rispettivamente a quindici e
trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto.
 

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