Legge Ordinaria n. 415 del 26/07/1984 (Pubblicata nella G.U. del 3 agosto 1984 n. 213)
Modifica all'articolo 1 della legge 7 aprile 1976, n. 125, relativa alla disciplina della circolazione stradale nelle aree aeroportuali.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  All'articolo  1  della  legge  7 aprile 1976, n. 125, dopo il primo
comma e' aggiunto il seguente:
  "Nell'ambito  degli  aeroporti,  di  cui  al comma precedente, sono
autorizzati  a effettuare il servizio da piazza i titolari di licenza
di  autopubblica da piazza rilasciata dal comune o dai comuni nel cui
ambito  territoriale  l'aeroporto  ricade  o  dai consorzi tra comuni
interessati  istituiti  su  decreto  del presidente della regione. La
competenza a disciplinare le tariffe, le condizioni di trasporto e di
svolgimento  del servizio e' delegata al presidente della regione che
vi   provvede   a  mezzo  di  apposito  decreto,  sentita  l'apposita
commissione regionale".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 26 luglio 1984

                               PERTINI

                                                      CRAXI SIGNORILE

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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