Legge Ordinaria n. 430 del 04/08/1984 (Pubblicata nella G.U. del 9 agosto 1984 n. 219)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 giugno 1984, n. 277, concernente proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali, degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno ed esperimento pilota di avviamento al lavoro nelle regioni Campania e Basilicata.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  Il  decreto-legge 29 giugno 1984, n. 277, concernente proroga della
fiscalizzazione  degli  oneri  sociali, degli sgravi contributivi nel
Mezzogiorno  ed  esperimento  pilota  di  avviamento  al lavoro nelle
regioni Campania e Basilicata, e' convertito in legge con le seguenti
modificazioni:
    All'articolo 1:
      al  comma  2,  sono  aggiunte  in  fine  le  parole:  "all'uopo
utilizzando  lo specifico accantonamento "Proroga fiscalizzazione dei
contributi di malattia "";
      dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:
      "6-bis.  A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del
1  gennaio  1980,  gli sgravi contributivi di cui all'articolo 59 del
testo  unico  approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6
marzo  1978,  n.  218, e successive modificazioni ed integrazioni, si
applicano   anche   alle  imprese  di  navigazione  per  i  marittimi
componenti  l'equipaggio di navi iscritte nei compartimenti marittimi
ubicati  nei  territori  del  Mezzogiorno,  con  la  esclusione delle
imprese   esercenti   servizi   con   le   isole  maggiori  e  minori
sovvenzionate ai sensi della legge 20 dicembre 1974, n. 684. Nel caso
di  navi  iscritte  nei  suddetti compartimenti successivamente al 31
agosto  1983 gli sgravi contributivi si applicano a condizione che si
tratti di prima iscrizione nelle matricole italiane.
      6-ter.   All'onere   derivante   dall'applicazione   del  comma
precedente  valutato  per il periodo fino al 31 dicembre 1984 in lire
130  miliardi,  si  provvede  con una aliquota delle maggiori entrate
derivanti  dall'applicazione  del  decreto-legge 27 febbraio 1984, n.
15,  convertito  in  legge,  con modificazioni, dalla legge 18 aprile
1984,  n.  85,  recante  modificazioni  al  regime  fiscale di alcuni
prodotti   petroliferi,   nonche'  proroga  del  trattamento  fiscale
agevolato  per  le miscele di alcoli e benzina usate per autotrazione
nelle prove sperimentali";
      i commi 7 e 8 sono soppressi;
      dopo l'ultimo comma sono aggiunti i seguenti:
      "8-bis.  I  contributi  dovuti  dalle imprese cooperative e dai
loro  dipendenti,  ai  sensi degli articoli 1 e 3, primo comma, della
legge  15  giugno 1984, n. 240, dalla data di entrata in vigore della
legge  stessa  al  30 settembre 1984, sono versati in unica soluzione
entro il 25 novembre 1984.
      8-ter.  Il  termine  di  cui  all'articolo  2,  comma  15,  del
decreto-legge  12  settembre  1983,  n. 463, convertito in legge, con
modificazioni,  dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e' differito al
30 novembre 1984".
    All'articolo 2:
      al  comma  1,  le parole: "al 31 dicembre 1984" sono sostituite
con le altre: "alla data dell'entrata in vigore della nuova normativa
generale  in  materia  di  servizi  dell'impiego  e  di avviamento al
lavoro";
      dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
      "1-bis.  Il  vice  presidente,  di  cui al primo comma, secondo
alinea,  dell'articolo  1  del decreto-legge 14 febbraio 1981, n. 24,
convertito  in  legge, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1981,
n.   140,   puo'  convocare  e  fissare  l'ordine  del  giorno  della
commissione,  previa  intesa  con  il  presidente  della  commissione
medesima.
      1-ter.  Dopo  le  parole "approvazione stessa", di cui al terzo
comma  dell'articolo 1-bis del decreto-legge 14 febbraio 1981, n. 24,
convertito  in  legge, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1981,
n.  140,  sono aggiunti i seguenti periodi: "Il Ministro del lavoro e
della previdenza sociale deve approvare le delibere delle commissioni
regionali  nel  termine  di  trenta  giorni,  decorrenti  dal  giorno
successivo alla adozione di esse. Trascorso inutilmente detto termine
le delibere si intendono approvate"".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Selva di Val Gardena, addi' 4 agosto 1984

                               PERTINI

                                               CRAXI - GORIA - ROMITA

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

  Il  testo  del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del giorno 17 agosto 1984.
 

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