Legge Ordinaria n. 442 del 04/08/1984 (Pubblicata nella G.U. del 11 agosto 1984 n. 221)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 giugno 1984, n. 233, recante norme sull'impiego di lavoratori idraulico-forestali nella regione Calabria.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  Il decreto-legge 15 giugno 1984, n. 233, recante norme sull'impiego
di   lavoratori   idraulico-forestali   nella  regione  Calabria,  e'
convertito in legge con le seguenti modificazioni:
    All'articolo 1:
      al  comma  2,  secondo  periodo,  dopo la parola: "malattia" e'
inserita l'altra: "indennizzata";
      sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
      "5. L'assunzione prevista dal precedente comma 2 e' esclusa per
i lavoratori titolari di pensione di vecchiaia o di anzianita'.
      6.  I  lavoratori  assunti  a  tempo  determinato  ai sensi del
precedente  comma  2  non  sono computabili ai fini dell'applicazione
della legge 2 aprile 1968, n. 482";
      Dopo l'articolo 1, sono inseriti i seguenti:
      "Art.  1-bis  - 1. Le esigenze di manodopera che si verifichino
in   determinati   cantieri   sono   soddisfatte  esclusivamente  con
assunzioni,  da  effettuare  alle  condizioni previste nel precedente
articolo 1, di lavoratori che siano esuberanti rispetto al fabbisogno
funzionale di altri cantieri e siano in possesso dei requisiti di cui
al medesimo articolo.
      2.  Per l'attuazione delle compensazioni di manodopera gli enti
di  cui  al  precedente  articolo  1, quando abbiano necessita' di un
numero di giornate di lavoro inferiore a quello delle giornate svolte
nell'anno precedente, sono tenuti a darne comunicazione alla regione.
La regione accerta la congruita' del numero dei lavoratori utilizzati
dai singoli enti rispetto ai lavori da effettuare.
  Art.  1-ter  -  1. All'onere derivante dall'attuazione del presente
decreto per i primi due quadrimestri dell'anno 1984, valutato in lire
173   miliardi  300  milioni,  si  provvede  mediante  corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di
previsione  del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo,
all'uopo  utilizzando  quota  parte  dello  specifico  accantonamento
"Concessione  alla  regione  Calabria  di  un contributo speciale per
favorirne lo sviluppo socio-economico".
  2.  Il  Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
  Restano  validi  gli  atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti
salvi  gli  effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base
del decreto-legge 12 aprile 1984, numero 64.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Selva di Val Gardena, addi' 4 agosto 1984

                               PERTINI

                                                CRAXI - DE MICHELIS -
                                               PANDOLFI - ZAMBERLETTI
                                                     - GORIA - ROMITA

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

  Il  testo  del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del giorno 17 agosto 1984.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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