Legge Ordinaria n. 469 del 13/08/1984 (Pubblicata nella G.U. del 20 agosto 1984 n. 228)
Modifiche al decreto-legge 6 aprile 1983, n. 103, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1983, n. 230, ed alla legge 17 febbraio 1981, n. 26, recanti misure per fronteggiare la situazione dei porti.
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  Il comma 4 dell'articolo 3 del decreto-legge 6 aprile 1983, n. 193,
convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio  1983,  n.  230,
nel testo sostituito con la  legge  23  dicembre  1983,  n.  732,  e'
sostituito dal seguente: 
  "4. Gli enti portuali e le aziende dei  mezzi  meccanici,  nonche',
per il solo  anno  1984,  il  Fondo  gestione  istituti  contrattuali
lavoratori portuali, sono autorizzati, con decreto del  Ministro  del
tesoro, di concerto  con  il  Ministro  della  marina  mercantile,  a
stipulare mutui con garanzia dello  Stato  con  istituti  di  credito
anche di diritto pubblico, per un periodo non superiore a dieci anni,
per la copertura finanziaria delle operazioni di  cui  ai  precedenti
commi". 
  Il comma 6 dell'articolo 3 del richiamato decreto-legge n. 103  del
1983, convertito, con modificazioni, nella legge n. 230 del 1983,  e'
sostituito dal seguente: 
  "6. Per il pagamento del contributo di cui al precedente  comma  5,
sono autorizzati limiti di impegno decennali di lire  10.500  milioni
per l'anno 1984 e di lire 2.100 milioni per ciascuno degli  anni  dal
1985 al 1987". 
 

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