Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 478 del 13/08/1984 (Pubblicata nella G.U. del 21 agosto 1984 n. 229)
Modificazioni e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, in materia di giudizi di idoneita' e di inquadramento dei professori associati e dei ricercatori.
Modificazioni e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, in materia di giudizi di idoneita' e di inquadramento dei professori associati e dei ricercatori.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. L'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e' modificato ed integrato come segue: il terzo comma e' sostituito dal seguente: "La commissione deposita la relazione conclusiva entro quattro mesi dalla data della sua prima convocazione. L'approvazione degli atti avviene con decreto del Ministro della pubblica istruzione, previo parere del Consiglio universitario nazionale. Essa puo' essere anche parziale allorche' i rilievi siano scindibili e non investano l'intero procedimento"; sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: "Per i giudizi di idoneita' di coloro che intendono essere associati presso la Scuola superiore per interpreti e traduttori di Trieste, la commissione e' integrata con la nomina di due esperti nominati con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio universitario nazionale, in una rosa di quattro nominativi di persone altamente qualificate per i servizi di interpretazione e di traduzione di organizzazioni internazionali, proposta dalla Scuola superiore. Il giudizio e' basato prevalentemente sulla capacita' professionale nel campo specifico, dimostrata anche nell'espletamento dell'attivita' didattica presso la scuola ed e' integrato da una prova didattica. Le stesse disposizioni sull'integrazione delle commissioni con esperti valgono per i concorsi a posti di professore ordinario, di professore associato e di ricercatore universitario. I professori associati e i ricercatori universitari restano definitivamente assegnati alla scuola e non possono essere trasferiti ad altra universita' o scuola". 2. Coloro che hanno gia' presentato domanda di partecipazione ai giudizi di idoneita' a professore associato per la prima e la seconda tornata possono, ai fini dell'applicazione del precedente comma, integrarla con la dichiarazione che intendono essere associati presso la scuola.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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