Legge Ordinaria n. 617 del 26/09/1984 (Pubblicata nella G.U. del 1 ottobre 1984 n. 270)
Disposizioni relative all'impegno di spese di cui all'articolo 7 del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito nella legge 27 novembre 1982, n. 873, e successive modificazioni.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Le  spese  correnti di cui all'articolo 7, primo e sesto comma, del
decreto-legge  30  settembre  1982, n. 688, convertito in legge dalla
legge  27  novembre  1982,  n.  873,  e successive modificazioni, non
impegnate  alla  chiusura  dell'esercizio  finanziario  1983, possono
esserlo in quello successivo.
 

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