Legge Ordinaria n. 748 del 19/10/1984 (Pubblicata nella G.U. del 6 novembre 1984 n. 305 suppl.)
Nuove norme per la disciplina dei fertilizzanti.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.
                 (Classificazione dei fertilizzanti)

  Il termine "fertilizzante" comprende prodotti, minerali, organici e
organo-minerali,  che  si  suddividono  in "concimi" ed "ammendanti e
correttivi".
  I concimi minerali possono essere:
    semplici: azotati, fosfatici, potassici;
    composti:    azoto-fosfatici    (NP),    azoto-potassici    (NK),
fosfo-potassici (PK), azoto-fosfo-potassici (NPK).
  I concimi organici possono essere: azotati e azotofosfatici (NP).
  I  concimi organo-minerali possono essere: azotati, azoto-fosfatici
(NP), azoto-potassici (NK), azoto-fosfo-potassici (NPK).
  I  concimi  si  presentano  allo  stato  solido  o fluido: in forma
gassosa liquefatta, liquida in soluzione o in sospensione.
  Nei  concimi  liquidi  in  soluzione  i componenti sono presenti in
forma  di  soluzione  acquosa  limpida;  nei concimi in sospensione i
componenti  sono  presenti  sia  in forma di soluzione acquosa sia in
forma di particelle solide mantenute in sospensione.
  Nei concimi liquidi in soluzione e' tollerata una certa opalescenza
e  la  presenza  di  eventuali  corpuscoli  estranei,  entro i limiti
specificati nell'allegato 3 della presente legge.
  Tutte   le  acque  reflue  degli  stabilimenti  industriali,  degli
insediamenti  urbani e rurali e degli allevamenti zootecnici non sono
considerate,  in  quanto  tali,  fertilizzanti ai fini della presente
legge.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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