Legge Ordinaria n. 752 del 08/11/1984 (Pubblicata nella G.U. del 12 novembre 1984 n. 311)
Riconoscimento di titoli abilitanti all'esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie, delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie e delle professioni sanitarie tecniche per le quali non sia richiesta la laurea.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  I   cittadini  italiani  che  hanno  conseguito  all'estero  titoli
abilitanti  all'esercizio  delle  professioni  sanitarie  ausiliarie,
delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie e delle professioni
sanitarie  tecniche per le quali non sia richiesta la laurea, possono
chiedere al Ministero della sanita' il riconoscimento di tali titoli,
anche se conseguiti prima dell'acquisizione della cittadinanza.
  Il   riconoscimento   e'  effettuato  in  conformita'  dei  criteri
stabiliti  con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il
Ministro  della  pubblica  istruzione  e con il Ministro degli affari
esteri,  da  emanarsi  entro  sei  mesi  dall'entrata in vigore della
presente  legge; tale decreto terra' conto del curriculum degli studi
del  richiedente  per  durata  e  per  contenuti teorici e pratici in
relazione al curriculum necessario per il conseguimento del titolo in
Italia.
  In  detto  decreto  sono in particolare stabiliti i casi di diretta
equipollenza  ai  titoli  nazionali  di  determinati titoli di cui al
primo  comma,  nonche'  i  casi  in  cui  il richiedente possa essere
autorizzato,  sulla  base  dello  specifico  curriculum scolastico, a
sostenere  il  corrispondente  esame  di  Stato  ovvero ad iscriversi
all'ultimo  anno  o ad un anno intermedio del relativo corso di studi
presso una scuola italiana.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 8 novembre 1984

                               PERTINI

                                                   DEGAN - FALCUCCI -
                                                            ANDREOTTI

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
 

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