Legge Ordinaria n. 80 del 18/04/1984 (Pubblicata nella G.U. del 19 aprile 1984 n. 110)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, recante proroga dei termini ed accelerazione delle procedure per l'applicazione della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni.
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
                        Conversione in legge 
 
  Il decreto-legge 28 febbraio  1984,  n.  19,  recante  proroga  dei
termini ed accelerazione delle  procedure  per  l'applicazione  della
legge  14  maggio  1981,  n.  219,  e  successive  modificazioni,  e'
convertito in legge con le seguenti modificazioni: 
    All'articolo 1: 
      al comma 3, sono aggiunte, in fine, le parole:  "Ai  comuni  e'
assegnato dal CIPE annualmente un  fondo  a  valere  sull'articolo  3
della legge 14 maggio 1981, n. 219, per la manutenzione  ordinaria  e
straordinaria dei prefabbricati"; 
      il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
      "I termini  stabiliti  nell'articolo  5  del  decreto-legge  27
febbraio 1982, n. 57, convertito in legge, con  modificazioni,  dalla
legge 29 aprile 1982, n. 187, nonche' nell'ultimo comma dell'articolo
84 della legge 14 maggio 1981, n. 219, sono prorogati  al  30  giugno
1985. Il termine di cui  all'articolo  23-bis  del  decreto-legge  27
febbraio 1982, n. 57, convertito in legge, con  modificazioni,  dalla
legge  29  aprile  1982,  n.  187,  e'  prorogato  fino  al   termine
dell'annata agraria in corso e, comunque, non oltre  il  31  dicembre
1984. Alla stessa data del 31 dicembre 1984 e' prorogato  il  termine
di cui all'articolo 22 della legge 14 maggio 1981, n. 219. Il termine
di cui all'articolo 9 del decreto-legge  27  febbraio  1982,  n.  57,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29  aprile  1982,
n. 187, e' prorogato al 30 giugno 1984"; 
      il comma 5 e' soppresso; 
      dopo il comma 7, sono aggiunti i seguenti: 
      "7-bis. I ruoli organici del personale del Ministero dei lavori
pubblici  sono  aumentati  di  venticinque  unita'  per  adeguare  ai
programmi operativi le  dotazioni  di  personale  dei  provveditorati
regionali alle opere pubbliche della Campania e  della  Basilicata  e
delle sezioni staccate di Avellino  e  Salerno,  istituite  ai  sensi
dell'articolo 5-novies del decreto-legge  26  giugno  1981,  n.  333,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 
456. In ciascuna delle sezioni  predette  e'  assicurata  l'effettiva
presenza di almeno un dirigente superiore.  Il  Ministro  dei  lavori
pubblici  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  proprio  decreto,  di
concerto con il Ministro del tesoro,  le  conseguenti  variazioni  ai
ruoli  organici.  Il  Ministro  dei  lavori  pubblici   e'   altresi'
autorizzato,  in  deroga  alle  vigenti  disposizioni,  a  bandire  i
concorsi pubblici per  le  relative  assunzioni.  All'onere  relativo
all'attuazione del presente comma, valutato in lire 500  milioni  per
ciascuno degli esercizi finanziari 1984, 1985  e  1986,  si  provvede
mediante corrispondente riduzione  dello  stanziamento  iscritto,  ai
fini del bilancio triennale 1984-1986, al capitolo 6856  dello  stato
di previsione  della  spesa  del  Ministero  del  tesoro  per  l'anno
finanziario 1984, all'uopo utilizzando  lo  specifico  accantonamento
"Riorganizzazione strutturale dei servizi del  Ministero  dei  lavori
pubblici". 
      7-ter. Il Ministro dei lavori pubblici e il Ministro per i beni
culturali ed ambientali, secondo le rispettive  competenze,  a  norma
delle vigenti disposizioni di legge, provvedono entro  il  30  giugno
1984 a completare  gli  organici  dei  rispettivi  uffici  periferici
aventi sede nelle regioni Campania e Basilicata. 
      7-quater. Al fine di accelerare  l'esecuzione  delle  opere  di
ricostruzione di competenza dello Stato,  l'attivita'  delle  sezioni
staccate di cui al comma 7-bis, gia' autorizzata per il triennio  dal
27 agosto 1981 al 26 agosto 1984, e' prorogata fino  al  31  dicembre
1987"; 
      il comma 8 e' sostituito dal seguente: 
      "I giovani che sono stati interessati alla chiamata  alla  leva
negli anni 1981, 1982  e  1983,  residenti  dall'epoca  degli  eventi
sismici degli anni 1980 e 1981 nelle zone terremotate della  Campania
e della Basilicata, nonche'  dei  comuni  danneggiati  della  Puglia,
individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  ai
sensi del decreto-legge 13 febbraio 1981, n. 19, convertito in legge,
con  modificazioni,  dalla  legge  15  aprile  1981,  n.  128,   sono
dispensati dalla chiamata alle  armi  limitatamente  e  soltanto  per
l'anno 1984". 
    All'articolo 2: 
      il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
      "Il contributo per la ricostruzione di cui all'articolo 9 della
legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, e' pari  al
costo  di  intervento  moltiplicato  per  la  superficie  complessiva
dell'unita' immobiliare nei limiti previsti dallo stesso articolo  9.
Il costo di  intervento  per  la  determinazione  del  contributo  e'
fissato annualmente con decreto del Ministro dei lavori pubblici  che
si  applica  a  tutte   le   assegnazioni   disposte   nell'anno   di
riferimento"; 
      il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
      "La spesa ammissibile a contributo per la  realizzazione  delle
superfici non residenziali di cui ai commi 3  e  4  non  puo'  essere
superiore, per ogni metro quadrato, al sessanta per cento  del  costo
d'intervento come definito dal precedente comma"; 
      il comma 7 e' soppresso; 
      dopo il comma 9, e' aggiunto il seguente: 
      "9-bis. Le disposizioni contenute nell'articolo 9  della  legge
14 maggio 1981, n. 219, come  modificate  nei  precedenti  commi,  si
applicano  anche  alle  unita'  immobiliari  destinate  ad   uso   di
abitazione da riparare a seguito degli eventi  sismici  del  novembre
1980 o del febbraio 1981". 
    All'articolo 3: 
      al comma  1,  nel  primo  capoverso,  lettera  c),  le  parole:
"massimo ammissibile" sono sostituite dalla seguente: "relativo"; nel
secondo capoverso, le parole: 
      "del contributo  massimo  ammissibile"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "del relativo contributo"; 
      al comma 1, secondo  capoverso,  sono  aggiunte,  in  fine,  le
parole: "relazione sulla stabilita' delle  aree  anche  ai  fini  del
rischio  sismico  e  dei  calcoli  statici,  per  gli  interventi  di
ricostruzione;  per  gli  interventi  di  riparazione,   i   predetti
elaborati   possono   essere    presentati    successivamente    alla
documentazione di  cui  sopra,  ma  comunque  prima  dell'inizio  dei
lavori"; 
      al comma 1, terzo capoverso, sono soppresse le  parole:  "della
relazione sulla stabilita' delle  aree  anche  ai  fini  del  rischio
sismico, dei calcoli statici"; 
      il comma 2 e' sostituto dal seguente: 
      "Entro sessanta giorni dalla data di acquisizione del  progetto
esecutivo, le commissioni di  cui  all'articolo  14  della  legge  14
maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, esprimono il  parere
sulla compatibilita' urbanistica e sulla determinazione del  relativo
contributo,  ai  sensi  del  presente  decreto.   Il   parere   sulla
determinazione del  contributo  e'  vincolante.  Ai  membri  di  tali
commissioni e' corrisposto, per ogni pratica esaminata,  un  compenso
nella misura di lire quindicimila"; 
      il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
      "Per gli interventi di ricostruzione, con il  provvedimento  di
cui  al  comma  precedente,  ed  in  presenza  delle   disponibilita'
finanziarie,  il  sindaco  assegna  il   relativo   contributo   come
determinato nei limiti dell'articolo 2, con riserva di  liquidare,  a
consuntivo,  l'ammontare  del  contributo  nei   limiti   di   quello
assegnato"; 
      dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti: 
      "4-bis. Per gli interventi di riparazione, con il provvedimento
di cui al comma 3, ed in presenza delle  disponibilita'  finanziarie,
il sindaco assegna il relativo contributo, che  e'  pari  all'importo
riportato nel computo  metrico  e  stima,  aggiornato  alla  data  di
assegnazione del contributo stesso, nei limiti fissati  dall'articolo
2, con riserva di liquidare a consuntivo l'ammontare del  contributo,
nei limiti di quello assegnato. 
      4-ter. Ai fini della  liquidazione  del  saldo  del  contributo
erogabile,  l'accertamento  di   regolarita'   della   documentazione
amministrativo-contabile e' effettuato da parte  dell'amministrazione
comunale a mezzo di proprio tecnico, secondo l'ordine cronologico  di
presentazione degli atti giurati di contabilita' finale, nonche'  del
certificato di collaudo statico, del certificato di collaudo  tecnico
amministrativo in caso di lavori di importo superiore a un  miliardo,
ovvero del certificato di regolare esecuzione e  del  certificato  di
abitabilita'. 
      Sono ammesse perizie di variante e suppletive in corso  d'opera
che non comportino variazioni in aumento superiori al dieci per cento
del contributo  concesso.  Tale  eventuale  eccedenza  e'  liquidata,
previo  accertamento,  con  lo  stato  finale.  Non  possono   essere
superati, in ogni caso, i limiti di cui all'articolo 2"; 
      al comma 5, le parole: "massimo ammissibile" sono soppresse; 
      il comma 7 e' soppresso; 
      al  comma  8,  le  parole:  "entro  il  30  giugno  1984"  sono
sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 1984"; 
      al comma 9, le parole:  "o  di  piano  di  ricostruzione"  sono
soppresse; e le  parole:  "30  giugno  1984"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "31 dicembre 1984"; 
      al comma 10, le parole: "a carico dei comuni disastrati"  e  le
parole: "30 giugno  1984"  sono  sostituite,  rispettivamente,  dalle
seguenti: "a carico dei comuni predetti" e "31 dicembre 1984". 
    All'articolo 5: 
      il comma 1 e' soppresso; 
      il comma 4 e' sostituito dai seguenti: 
      "4. Nell'ipotesi che  procedano  ad  interventi  in  parte  non
connessi  al  sisma,  gli  aventi  titolo  ai   contributi   di   cui
all'articolo 9 della legge 14  maggio  1981,  n.  219,  e  successive
modificazioni, conservano il diritto al contributo limitatamente alle
superfici danneggiate o distrutte. 
      4-bis. Hanno titolo  ai  contributi  previsti  dalla  legge  14
maggio 1981, n. 219, e successive  modificazioni,  i  proprietari  di
immobili  demoliti  o  da  demolire  in  attuazione  degli  strumenti
urbanistici approvati ai sensi degli articoli 28 e 55 della  predetta
legge". 
    All'articolo 6: 
      la parola: "massimi" e' soppressa; 
      alla lettera e), sono aggiunte, in fine, le parole:  "e  del  5
per cento, nel caso di impianti alimentati da gas metano". 
    L'articolo 7 e' sostituito dal seguente: 
    "Art. 7. - Assegnazione di  contributi  a  soggetti  diversi  dal
proprietario dell'unita' immobiliare. - 1. Il contributo previsto dal
presente decreto e' altresi' assegnato: 
      a) al discendente in linea retta del  proprietario  dell'unita'
danneggiata dal terremoto il quale dimostri, con atto notorio  o  con
dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dell'articolo 4 della  legge
4 gennaio 1968, n. 15, che, alla data del  sisma,  occupava  l'unita'
immobiliare da solo o con il proprio nucleo familiare; 
      b) all'erede del proprietario dell'unita' immobiliare  deceduto
in dipendenza del sisma, anche se  successivamente  alla  data  dello
stesso,  il  quale  dimostri,  con  dichiarazione   medica   giurata,
l'indicata dipendenza causale, nonche'  l'acquisto,  in  qualita'  di
erede,  della  proprieta'  dell'unita'  immobiliare.  Fuori  da  tale
ipotesi, l'erede del proprietario  di  unita'  immobiliare,  deceduto
successivamente alla data del sisma per altra  causa,  ha  titolo  al
contributo previsto dal presente decreto a favore del dante causa, ma
nei limiti dell'ammontare a quest'ultimo spettante. 
      2. Nei casi sopra indicati, il contributo e'  assegnato  sempre
che non sia stato gia' erogato rispettivamente  all'ascendente  o  al
dante causa. 
      3. Per una stessa unita' immobiliare il contributo assegnato al
possessore, a norma dell'articolo 12 della legge 14 maggio  1981,  n.
219, o, nel caso sopra indicato,  al  discendente,  non  puo'  essere
altresi' riconosciuto al proprietario". 
    All'articolo 9: 
      il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
      "Per gli atti in materia di urbanistica  posti  in  essere  dai
comuni disastrati o gravemente danneggiati, trascorsi sessanta giorni
dal loro deposito, senza che sia intervenuta l'approvazione da  parte
dell'organo competente, il presidente della giunta  regionale  nomina
un commissario ad acta che provvede alla  loro  definizione  entro  i
successivi trenta giorni"; 
      il comma 2 e' soppresso; 
      dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti: 
      "3-bis. Il sindaco, previa apposita deliberazione del consiglio
comunale, notifica ai proprietari  una  intimazione  affinche'  diano
inizio alle opere previste nei piani di cui all'articolo 28,  secondo
comma,  della  legge  14  maggio  1981,  n.  219,  e,  in   caso   di
ingiustificata inerzia protratta per un periodo non inferiore  a  tre
mesi, provvede a sostituirsi a spese  dei  proprietari  nell'indicata
attivita'  mediante  elaborazione  progettuale  ed  esecuzione  delle
opere, previa occupazione temporanea delle aree o degli immobili. 
      3-ter.  La  procedura  di  cui  al   comma   precedente   trova
applicazione, altresi', nei confronti  di  immobili  o  aree  incluse
negli strumenti urbanistici di cui all'articolo  28,  secondo  comma,
della legge 14 maggio 1981, n. 219, per  la  realizzazione  di  opere
che,  non  ricollegabili  con  l'evento  sismico,  sono  escluse  dai
benefici di cui al presente decreto". 
    All'articolo 11, e' aggiunto il seguente comma: 
    "1-bis. Le disposizioni del  presente  decreto  si  applicano,  a
domanda, anche a favore dei soggetti beneficiari  dei  contributi  di
cui agli articoli 9 e 10 della legge 14 maggio 1981, n.  219,  sempre
che non abbiano riscosso il saldo finale e con riferimento al  valore
del  costo  di  intervento  relativo  all'anno  di  assegnazione  del
contributo". 
    Dopo l'articolo 11, e' aggiunto il seguente: 
    "Art. 11-bis. - Benefici a  favore  dei  supplenti  delle  scuole
private. - I supplenti delle scuole private delle  zone  colpite  dal
sisma del novembre 1980, ai fini dell'applicazione dell'ultimo  comma
dell'articolo 76 della legge 20 maggio 1982, n. 270, sono equiparati,
agli effetti del computo dei giorni di  servizio  prestati  nell'anno
scolastico  1980-1981,  ai  supplenti  della  scuola  pubblica  delle
predette zone". 
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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