Legge Ordinaria n. 818 del 07/12/1984 (Pubblicata nella G.U. del 10 dicembre 1984 n. 338)
Nullaosta provvisorio per le attivita' soggette ai controlli di prevenzione incendi, modifica degli articoli 2 e 3 della legge 4 marzo 1982, n. 66, e norme integrative dell'ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  I  titolari  delle  attivita'  indicate  nel  decreto  del Ministro
dell'interno 16 febbraio 1982 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
9  aprile  1982,  n.  98,  sono tenuti a richiedere il certificato di
prevenzione  incendi secondo le procedure di cui alla legge 26 luglio
1965, n. 966, ed al decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio
1982 n. 577.
  Ai  fini  dell'approvazione  di  un  progetto  o  del  rilascio del
certificato  di prevenzione incendi, i comandi provinciali dei vigili
del  fuoco,  oltre agli accertamenti ed alle valutazioni direttamente
eseguite,  possono  richiedere  certificazioni  rilasciate  da  enti,
laboratori  o  professionisti  iscritti in albi professionali, che, a
domanda,  siano stati autorizzati ed iscritti in appositi elenchi del
Ministero dell'interno.
  Il  rilascio  delle  autorizzazioni  e  l'iscrizione negli appositi
elenchi  sono  subordinati  al  possesso  dei  requisiti  che saranno
stabiliti dal Ministro dell'interno con proprio decreto.
  Fino  alla  pubblicazione degli elenchi di cui ai commi precedenti,
puo'  essere  provvisoriamente  autorizzato, con decreto del Ministro
dell'interno,  il  ricorso  ad  enti e laboratori ritenuti idonei o a
professionisti iscritti in albi professionali.
  Nell'attesa  del  rilascio  del  certificato  di  cui ai precedenti
commi,  i  titolari delle attivita' esistenti alla data di entrata in
vigore della presente legge debbono presentare, entro sessanta giorni
dalla  data  di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di
cui  al  successivo articolo 2, istanza per il rilascio del nullaosta
provvisorio di cui al medesimo articolo 2.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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