Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 818 del 07/12/1984 (Pubblicata nella G.U. del 10 dicembre 1984 n. 338)
Nullaosta provvisorio per le attivita' soggette ai controlli di prevenzione incendi, modifica degli articoli 2 e 3 della legge 4 marzo 1982, n. 66, e norme integrative dell'ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Nullaosta provvisorio per le attivita' soggette ai controlli di prevenzione incendi, modifica degli articoli 2 e 3 della legge 4 marzo 1982, n. 66, e norme integrative dell'ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. I titolari delle attivita' indicate nel decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1982 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1982, n. 98, sono tenuti a richiedere il certificato di prevenzione incendi secondo le procedure di cui alla legge 26 luglio 1965, n. 966, ed al decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982 n. 577. Ai fini dell'approvazione di un progetto o del rilascio del certificato di prevenzione incendi, i comandi provinciali dei vigili del fuoco, oltre agli accertamenti ed alle valutazioni direttamente eseguite, possono richiedere certificazioni rilasciate da enti, laboratori o professionisti iscritti in albi professionali, che, a domanda, siano stati autorizzati ed iscritti in appositi elenchi del Ministero dell'interno. Il rilascio delle autorizzazioni e l'iscrizione negli appositi elenchi sono subordinati al possesso dei requisiti che saranno stabiliti dal Ministro dell'interno con proprio decreto. Fino alla pubblicazione degli elenchi di cui ai commi precedenti, puo' essere provvisoriamente autorizzato, con decreto del Ministro dell'interno, il ricorso ad enti e laboratori ritenuti idonei o a professionisti iscritti in albi professionali. Nell'attesa del rilascio del certificato di cui ai precedenti commi, i titolari delle attivita' esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge debbono presentare, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al successivo articolo 2, istanza per il rilascio del nullaosta provvisorio di cui al medesimo articolo 2.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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