Legge Ordinaria n. 851 del 28/11/1984 (Pubblicata nella G.U. del 19 dicembre 1984 n. 347)
Nuova disciplina del vino Marsala.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.
Denominazione, zona di produzione, caratteristiche e vitigni. Sifone

  Adottano  la  denominazione  "Marsala"  o "Vino Marsala" o "Vino di
Marsala" esclusivamente i vini liquorosi:
    a)  prodotti  ed  invecchiati nella zona di produzione costituita
dal  territorio dell'intera provincia di Trapani, esclusi i territori
dei comuni di Pantelleria, Favignana ed Alcamo;
    b)  aventi  convenienti  caratteristiche costituite dal colore, a
seconda  dei  tipi, giallo ambrato piu' o meno intenso (oro) al rosso
rubino con riflessi ambrati dal profumo e dal sapore tipici;
    c)  ottenuti  da mosti, vini e loro miscele prodotte dalle uve di
vigneti ubicati nella suddetta zona, composti da vitigni "Grillo" e/o
"Catarratto"  e/o  "Catarratto  bianco comune" e/o "Catarratto bianco
lucido"  e/o "Pignatello" e/o "Calabrese" e/o "Nerello mascalese" e/o
"Damaschino" e/o "Inzolia" e/o "Nero D'Avola" registrati negli albi a
tal  fine  previsti  dal  decreto  del Presidente della Repubblica 12
luglio  1963,  n.  930,  con  l'aggiunta di alcole etilico di origine
vitivinicola  o  acquavite  di  vino  e, se del caso, di mosto cotto,
mosto  concentrato  e sifone, preparati anch'essi con mosto derivante
da  uve dei vitigni suddetti coltivati nella zona di cui alla lettera
a).
  La  varieta'  di  uve  rosse  "Pignatello",  "Calabrese" e "Nerello
mascalese" sono riservate alla preparazione del "Marsala rubino".
  L'uso   delle  suddette  denominazioni  e'  permesso  solo  con  le
qualifiche  di  cui  all'articolo  2,  che  indicano  il  periodo  di
invecchiamento minimo, il colore ed il contenuto zuccherino, espresse
in lingua italiana o inglese.
  Ai  fini  della  presente legge si intende per "sifone" un prodotto
preparato  con mosto atto a dare "Marsala" e con l'aggiunta di alcole
etilico di origine vitivinicola o acquavite di vino.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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