Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 870 del 22/12/1984 (Pubblicata nella G.U. del 28 dicembre 1984 n. 355)
Canone di concessione per il servizio telefonico pubblico.
Canone di concessione per il servizio telefonico pubblico.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico L'articolo 275 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e' sostituito dal seguente: "Il canone annuo da pagarsi allo Stato dai concessionari dei servizi telefonici a norma dell'articolo 188 non potra' essere stabilito in misura inferiore al 3 per cento degli introiti lordi delle rispettive societa' concessionarie, risultanti dal bilancio annuale, riferiti ai servizi dati in concessione". In deroga a quanto disposto dal citato articolo 275 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, il canone di concessione nei confronti della societa' concessionaria del servizio telefonico nazionale per l'anno 1983 e' fissato nella misura dell'1,50 per cento. Al minore introito che verra' a registrarsi nel bilancio dello Stato per l'anno 1984, valutato in lire 180 miliardi, nonche' a decorrere dall'anno 1985, nella misura di lire 73 miliardi in ragione d'anno, si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 531 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici rispettivamente per l'anno 1984, per l'anno 1985 nonche' per i corrispondenti capitoli degli anni successivi. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 22 dicembre 1984 PERTINI CRAXI - GAVA - ROMITA - GORIA Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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