Legge Ordinaria n. 100 del 07/03/1985 (Pubblicata nella G.U. del 29 marzo 1985 n. 76)
Modifiche ed integrazioni alla legge 10 febbraio 1962, n. 57, concernente istituzione dell'albo nazionale dei costruttori.
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                           Articolo unico 
 
  All'articolo 8 della legge 10 febbraio 1962, n.  57,  e  successive
modifiche ed integrazioni, sono aggiunti in fine i seguenti commi: 
  "In deroga a quanto previsto dai commi primo, quarto e  quinto  del
presente articolo, il comitato regionale  per  l'albo  nazionale  dei
costruttori per la Sardegna ha sede presso l'ufficio del genio civile
per le opere marittime di Cagliari ed  e'  presieduto  dal  dirigente
superiore tecnico di zona per le opere marittime della  Sardegna,  il
quale provvede, altresi',  alla  costituzione  della  segreteria  con
personale appartenente all'ufficio delle opere marittime di Cagliari. 
  In luogo dei membri di cui alla lettera b)  del  quarto  comma  del
presente articolo, fanno parte  del  comitato  regionale  per  l'albo
nazionale dei costruttori per la Sardegna tre funzionari dell'ufficio
del genio civile per le opere marittime di Cagliari, di cui  uno  con
funzioni di vice presidente. 
  Ai sensi della lettera f) del quarto comma che  precede,  fa  parte
del comitato regionale per l'albo nazionale dei  costruttori  per  la
Sardegna un rappresentante della provincia in cui ha sede il predetto
ufficio del genio civile per le opere marittime. 
  Resta ferma, anche con riguardo al comitato  regionale  per  l'albo
nazionale dei costruttori per la Sardegna,  ogni  altra  disposizione
della presente legge non incompatibile con  il  disposto  di  cui  ai
precedenti commi settimo, ottavo e nono". 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello  Stato,  sara'  inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Roma, addi' 7 marzo 1985 
 
                               PERTINI 
 
                                  CRAXI, Presidente del Consiglio dei 
                                Ministri 
                              NICOLAZZI, Ministro dei lavori pubblici 
 
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI 
 
          NOTE

          Nota all'art. 1:
            - Testo vigente dell'art. 8 della legge 10 febbraio 1962,
          n. 57:
            "Art.  8.  Comitato  regionale  per l'albo. - Presso ogni
          provveditorato regionale alle opere pubbliche e' costituito
          un  comitato  regionale  per l'albo dei costruttori, con il
          compito  di  provvedere  a  tutti  gli adempimenti inerenti
          all'albo  nell'ambito della regione, secondo le norme della
          presente legge.
            Esso  decide sulle domande di iscrizione fino all'importo
          di  millecinquecento  milioni di lire ed esprime parere per
          quelle  di  importo  superiore, la cui competenza spetta al
          comitato centrale (1).
            Le  deliberazioni  del  comitato sono valide se prese con
          l'intervento   di  almeno  la  meta'  dei  componenti  e  a
          maggioranza;  in  caso  di  parita'  prevale  il  voto  del
          presidente.  Contro di esse e' ammesso, entro trenta giorni
          dalla ricevuta comunicazione, ricorso al comitato centrale.
            Il comitato regionale e' presieduto dal provveditore alle
          opere  pubbliche  (nel Veneto dal presidente del magistrato
          alle acque) ed e' costituito:
              a)  da  un  magistrato  designato  dal presidente della
          corte d'appello;
              b) dal vice provveditore regionale alle opere pubbliche
          e  dagli  ispettori  generali  del  genio civile addetti al
          provveditorato,  in  numero  massimo di tre, di cui uno con
          funzioni di vice presidente (2);
              c)  da  un  rappresentante  per  ciascuno dei Ministeri
          dell'interno,  delle  finanze,  della  pubblica istruzione,
          dell'agricoltura  e  foreste,  dei trasporti, delle poste e
          telecomunicazioni, dell'industria e commercio, del lavoro e
          previdenza sociale e della difesa;
              d)  da  un  rappresentante  dell'Azienda autonoma delle
          strade;
              e)  da  un  rappresentante  della  giunta regionale ove
          esista;
              f)  da un rappresentante della provincia in cui ha sede
          il provveditorato;
              g) da un rappresentante per ciascuna delle associazioni
          nazionali,  riconosciute,  di  rappresentanza del movimento
          cooperativo;
              h)   da   otto  rappresentanti  complessivamente  delle
          categorie  dei costruttori, dei quali due in rappresentanza
          delle imprese artigiane (2);
              i)   da  tre  rappresentanti,  complessivamente,  delle
          categorie lavoratrici interessate;
              l)  da  un  rappresentante del magistrato del Po, nelle
          regioni di competenza.
            La segreteria del comitato e' costituita dal provveditore
          con personale del provveditorato.
            Ai  membri del comitato sono applicabili le norme di citi
          agli ultimi due commi dell'art. 6".
            (1)  Testo del secondo comma cosi' sostituito dalla legge
          10 dicembre 1981, n. 741.
            (2)  Testo  delle  lettere b) e h) cosi' modificate dalla
          legge 29 marzo 1965, n. 203.

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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