Legge Ordinaria n. 101 del 14/03/1985 (Pubblicata nella G.U. del 29 marzo 1985 n. 76)
Proroga di taluni termini concernenti l'Amministrazione finanziaria e l'Amministrazione dei monopoli di Stato, nonche' disposizioni per il personale del lotto.
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  1.  Le  disposizioni  del  quarto  comma   dell'articolo   20   del
decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con  modificazioni,
nella legge 7 agosto 1982, n. 516,  e  successive  modificazioni,  si
applicano anche qualora successivamente alla data del 15  marzo  1983
siano  divenuti  definitivi  decisioni,   sentenze   o   accertamenti
concernenti imposte sui redditi per periodi di imposta  per  i  quali
sono  state  presentate  dichiarazioni  integrative  o   istanze   di
definizione in base alle quali gli uffici  o  i  centri  di  servizio
hanno provveduto alla liquidazione delle imposte dovute. 
  2. Le imposte sui redditi, dovute in base a decisioni,  sentenze  o
accertamenti divenuti definitivi successivamente  alla  data  del  15
marzo 1983, per periodi di imposta per i quali sono state  presentate
dichiarazioni  integrative  o  istanze  di  definizione   prive   dei
requisiti di validita', sono iscritte a ruolo entro il termine del 31
dicembre  1988  previsto  dal  terzo  comma  dell'articolo   20   del
decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con  modificazioni,
nella legge 7 agosto 1982, n. 516, e successive modificazioni. 
  3. La riscossione delle imposte sui redditi relative a  periodi  di
imposta per i quali sono state presentate dichiarazioni integrative o
istanze di definizione, iscritte a ruolo anteriormente alla  data  di
entrata in vigore della presente legge, in base a decisioni, sentenze
o accertamenti divenuti definitivi successivamente al 15 marzo  1983,
e' sospesa fino alla liquidazione delle imposte dovute in  base  alle
dichiarazioni integrative o alle istanze di  definizione  e  comunque
non  oltre  il  31  dicembre  1988.  I   relativi   carichi   saranno
conteggiati, agli effetti degli  articoli  1  e  3  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n.  954,  e  successive
modificazioni, nell'anno in cui cessera'  la  sospensione  e  per  la
parte effettivamente posta in riscossione. 
 
          NOTE

          Note all'art. 1, commi 1 e 2:
            -   Il   testo   dei  commi  terzo  e  quarto  (riportati
          nell'ordine)  dell'art. 20 del decreto-legge n. 429/1982 e'
          il seguente:
            "Alla  liquidazione  delle  imposte  dovute  in base alle
          dichiarazioni   integrative  provvedono  gli  uffici  delle
          imposte  ed  i  centri  di servizio con le modalita' di cui
          all'articolo   36-bis  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  29  settembre 1973, n. 600, entro il termine di
          cui  al  primo  comma  dell'articolo  17  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  29  settembre  1973, n. 602,
          calcolato con decorrenza dall'anno 1983.
            Entro  lo  stesso  termine  sono  riscosse,  ai sensi del
          decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
          n.  602,  le  maggiori  somme  dovute e quelle non versate,
          mediante  iscrizione in ruolo speciale secondo le modalita'
          ed  i  criteri  stabiliti  con  decreto  del Ministro delle
          finanze  e  gli  eventuali  rimborsi sono eseguiti ai sensi
          delle  disposizioni  dello  stesso decreto. Non si fa luogo
          alla  iscrizione  nei  ruoli  e al rimborso di somme il cui
          ammontare non supera lire cinquemila".
            Il  termine  richiamato dalle disposizioni soprariportate
          e'  quello  del  31  dicembre  del quinto anno successivo a
          quello   in  cui  e'  stata  presentata  la  dichiarazione,
          previsto   dall'art.  43,  primo  comma,  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

          Nota all'art. 1, comma 3:
            -  Gli effetti di cui agli articoli 1 e 3 del decreto del
          Presidente   della   Repubblica   n.   954/1977  concernono
          l'integrazione   di  aggio  spettante  all'esattore  o,  in
          alternativa  a questa, la indennita' annuale che l'esattore
          stesso puo' chiedere.

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