Legge Ordinaria n. 110 del 09/03/1985 (Pubblicata nella G.U. del 4 aprile 1985 n. 81)
Utilizzazione delle disponibilita' residue sul Fondo investimenti e occupazione (FIO) nell'ambito del Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso per l'anno 1984.
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
  La seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  Al fine del sostegno degli investimenti nei  settori  produttivi  e
infrastrutturali,  le  residue  risorse  del  "Fondo  investimenti  e
occupazione" relativo all'anno 1984, pari a 1.684,5 miliardi di lire,
sono ripartite come segue: 
    a) 366,5 miliardi per l'incremento del "Fondo  speciale  rotativo
per l'innovazione tecnologica"  istituito  con  l'articolo  14  della
legge 17 febbraio 1982, n. 46; 
    b) 370 miliardi  per  l'incremento  del  fondo  speciale  per  la
ricerca applicata di cui all'articolo 4 della legge 25 ottobre  1968,
n. 1089, e successive modificazioni e integrazioni; 
    c) 100 miliardi per le finalita'  di  cui  all'articolo  1  della
legge  19  dicembre  1983,  n.  696,  e  successive  modificazioni  e
integrazioni; 
    d) 450 miliardi per un'assegnazione  straordinaria  al  fondo  di
dotazione  dell'Ente  nazionale  per  l'energia  elettrica,  per   le
finalita' di cui all'articolo 54 della legge 7 agosto 1982,  n.  526,
da erogarsi secondo i criteri indicati nell'articolo stesso; 
    e)  80  miliardi  per  ulteriore  apporto   al   fondo   per   il
finanziamento delle agevolazioni al commercio di cui  all'articolo  6
della legge 10 ottobre 1975, n. 517; 
    f) 30 miliardi da assegnare alla regione Calabria, per interventi
urgenti relativi al trasferimento di centri abitati; 
    g)  40  miliardi  per  ulteriore  apporto  al  fondo   contributi
interessi della Cassa per il credito alle imprese artigiane; 
    h) 50 miliardi  per  un  ulteriore  apporto  alle  disponibilita'
finanziarie della  legge  29  maggio  1982,  n.  308,  specificamente
destinato:  quanto  a  lire  10  miliardi  alle  finalita'   di   cui
all'articolo 11; quanto a lire 10  miliardi  alle  finalita'  di  cui
all'articolo 12; quanto a lire 30  miliardi  alle  finalita'  di  cui
all'articolo 14 della stessa legge; 
    i) 48  miliardi  per  consentire  all'IMI,  all'EFIM,  all'ENI  e
all'IRI di concorrere all'ulteriore aumento,  di  pari  importo,  del
capitale sociale della GEPI S.p.a. A tal fine il Ministro del  tesoro
e' autorizzato a conferire al patrimonio dell'IMI la somma di lire 24
miliardi. Per la medesima finalita' i fondi di  dotazione  dell'EFIM,
dell'ENI e dell'IRI sono aumentati della somma  di  lire  8  miliardi
ciascuno. Dell'aumento  di  capitale  sociale  predetto  30  miliardi
dovranno essere destinati dalla GEPI S.p.a. all'aumento del  capitale
sociale della INSAR S.p.a., costituita ai sensi dell'articolo  5  del
decreto-legge 9 dicembre 1981,  n.  721,  convertito  in  legge,  con
modificazioni, con la legge 5 febbraio 1982, n. 25; 
    l) 70 miliardi da conferire per 35  miliardi  all'ENI  e  per  35
miliardi all'IRI, in aumento dei rispettivi fondi di  dotazione,  per
la copertura dei fabbisogni di  capitale  proprio  relativi  a  nuove
iniziative anche in concorso con  soggetti  pubblici  e  privati  nei
settori dell'industria manifatturiera e  del  terziario  avanzato  da
localizzare nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle
leggi sugli interventi straordinari nel  Mezzogiorno,  approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218. I fondi
sono conferiti ai singoli enti sulla base dei progetti approvati  dal
CIPE; 
    m) 55 miliardi per l'avvio di centri di ricerca  nel  Mezzogiorno
in ragione di 35 miliardi alla CIRA S.p.a. per la  realizzazione  del
Centro di ricerche aerospaziali, di 10 miliardi all'ENI per il Centro
di ricerca sul carbone in Sardegna, di 10 miliardi  all'EFIM  per  il
Centro di ricerca sull'alluminio e sulle nuove leghe in Sardegna; 
    n) 15 miliardi all'ITALKALI societa' collegata all'Ente minerario
siciliano per il finanziamento di programmi di  valorizzazione  delle
risorse minerarie siciliane e lire 10 miliardi all'ENI  da  destinare
al completamento dell'impianto di eduzione delle acque funzionale  al
bacino  minerario  dell'Iglesiente.  I  relativi   progetti   saranno
approvati dal CIPE. 
 
          NOTE

          Nota all'art. 1, lettera a):
            -  Il testo dell'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n.
          46 e' il seguente:
            "Presso  il  Ministero  dell'industria,  del  commercio e
          dell'artigianato  e'  istituito il "Fondo speciale rotativo
          per  l'innovazione  tecnologica".  Il fondo e' amministrato
          con  gestione fuori bilancio ai sensi dell'articolo 9 della
          legge 25 novembre 1971, n. 1041.
            Gli  interventi  del fondo hanno per oggetto programmi di
          imprese   destinati  ad  introdurre  rilevanti  avanzamenti
          tecnologici   finalizzati   a  nuovi  prodotti  o  processi
          produttivi  o  al  miglioramento  di  prodotti  o  processi
          produttivi gia' esistenti.
            Tali  programmi riguardano le attivita' di progettazione,
          sperimentazione,    sviluppo    e   preindustrializzazione,
          unitariamente considerate.
            Il CIPI, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della
          presente  legge, stabilisce le condizioni di ammissibilita'
          agli  interventi  del  fondo, indica la priorita' di questi
          avendo   riguardo   alle  esigenze  generali  dell'economia
          nazionale   e   determina   i   criteri  per  le  modalita'
          dell'istruttoria".

          Nota all'art. 1, lettera b):
            -  Il  testo  dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n.
          1089,  e  successive  modificazioni  e  integrazioni, e' il
          seguente:
            "Allo  scopo di accelerare il progresso e lo sviluppo del
          sistema industriale del Paese e l'adozione delle tecnologie
          e  delle tecniche piu' avanzate, e' autorizzata la spesa di
          lire  100  miliardi da destinare alla ricerca applicata. La
          somma  e'  costituita  in  fondo speciale presso l'Istituto
          mobiliare  italiano  che  lo  amministra  con  le modalita'
          proprie dell'istituto ed in base ad apposita convenzione da
          stipularsi  tra il Ministro per il tesoro e l'IMI. Il fondo
          ha carattere rotativo.
            L'IMI e' tenuto ad erogare le disponibilita' del tondo di
          cui al comma precedente secondo le direttive di politica di
          ricerca  scientifica  e  tecnologica nazionale ed i settori
          prioritari di intervento che il CIPE determina annualmente,
          su proposta del Ministro per il coordinamento della ricerca
          scientifica e tecnologica:
              a)   sotto  forma  di  partecipazione  al  capitale  di
          societa'  di ricerca costituite da enti pubblici economici,
          da imprese industriali o loro consorzi;
              b)  sotto  forma  di crediti agevolati ad enti pubblici
          economici,  imprese  industriali  o  loro consorzi, nonche'
          alle societa' di ricerca di cui alla precedente lettera a);
              c) sotto forma di interventi nella spesa - nella misura
          non  superiore  al  70  per cento dei progetti di ricerca -
          presentati  dai soggetti di cui alla precedente lettera b),
          disciplinati  da  contratti  che  prevederanno  il rimborso
          degli  interventi  in  rapporto  al  successo della ricerca
          ovvero, in caso contrario, l'acquisizione degli studi e dei
          risultati della ricerca all'IMI.
              In via eccezionale il CIPE su proposta del Ministro per
          il  coordinamento  della  ricerca scientifica e tecnologica
          puo',  per  programmi che hanno per obiettivo la promozione
          dell'industria   nazionale   in   settori  tecnologicamente
          avanzati  e ad alto impiego di lavoro, elevare l'intervento
          fino  all'ammontare complessivo delle spese previste per la
          ricerca applicata e dei costi non ricorrenti necessari allo
          sviluppo del prodotto;
              d)  sotto  forma  di contributi nella spesa - in misura
          non  superiore  al  20  per cento - dei progetti di ricerca
          presentati  dai  soggetti  di  cui sopra aventi particolare
          rilevanza  tecnologica  da riconoscersi, di volta in volta,
          dal   CIPE,   il  quale  potra'  consentire,  altresi',  la
          cumulabilita'  di  detti  contributi  con le altre forme di
          intervento di cui alle precedenti lettere b) e c).
            La  quota del fondo da destinare a contributi nella spesa
          sara' determinata dal CIPE.
            I  programmi,  i progetti e le singole proposte esecutive
          con   l'indicazione   delle   forme  di  utilizzazione  dei
          risultati  della ricerca, sono presentati dagli interessati
          all'IMI,  che, previa istruttoria, li trasmette al Ministro
          per   il   coordinamento   della   ricerca   scientifica  e
          tecnologica.
            Il   Ministro   per   il   coordinamento   della  ricerca
          scientifica  e  tecnologica,  che partecipa di diritto alle
          riunioni del CIPE per la trattazione della materia prevista
          dal presente articolo, verifica la conformita' dei progetti
          agli indirizzi della politica scientifica nazionale emanati
          dal  CIPE a norma del secondo comma del presente articolo e
          li sottopone all'approvazione del CIPE.
            Entro  il  15  settembre  di ogni anno il Ministro per il
          coordinamento   della  ricerca  scientifica  e  tecnologica
          riferisce  al  CIPE  sulla gestione del fondo ai fini degli
          adempimenti   di  cui  al  precedente  comma,  e  trasmette
          relazione in materia al Parlamento.
            In  relazione  all'impegno  e alla vastita' della ricerca
          l'IMI  scegliera'  le forme di intervento di cui al secondo
          comma,  valutando  il  rischio economico e tecnico connesso
          alla  ricerca.  A seconda dei tipi di intervento prescelti,
          l'IMI,  in  sede di convenzione o di contratto con gli enti
          economici,  le  imprese  o  i  loro consorzi richiedenti, e
          tenendo   conto  dell'impegno  finanziario,  concordera'  i
          termini  dell'interesse  nazionale  o privato dei risultati
          della ricerca.
            Una quota parte del fondo di cui al presente articolo, da
          determinarsi  a cura del CIPE, dovra' essere destinata alla
          ricerca  tecnologica  e  tecnica di piccole e medie imprese
          anche consorziali.
            Hanno  la precedenza negli interventi IMI, nelle forme di
          cui  al  secondo  comma  del presente articolo, le societa'
          costituite  dagli  enti  pubblici  economici, le imprese, e
          loro  consorzi, che dispongano di personale e laboratori di
          ricerca  attrezzati  per  una immediata e adeguata verifica
          delle  possibilita'  di  trasferimento sul piano produttivo
          dei risultati della ricerca o che collaborino a progetti di
          rilevanza internazionale.
            Dei  risultati  delle  ricerche  sara'  riferito  con  la
          relazione  previsionale  e  programmatica da presentarsi al
          Parlamento".

          Nota all'art. 1, lettera c):
            -  Il  testo dell'art. 1 della legge 19 dicembre 1983, n.
          696,  e  successive  modificazioni  e  integrazioni,  e' il
          seguente:
            "Al   fine  di  agevolare  l'acquisto  o  l'utilizzazione
          mediante  locazione  finanziaria  di  macchine operatrici a
          comando  e  controllo elettronico destinate all'automazione
          di  processi produttivi per la lavorazione o la misurazione
          o  la movimentazione o lo stivaggio dei materiali oppure di
          apparecchiature  meccaniche  ed elettroniche di automazione
          delle   macchine   operatrici   oppure  di  apparecchiature
          elettroniche   di   comando  e  di  controllo  di  macchine
          operatrici  e'  concesso un contributo pari al 25 per cento
          del loro costo al netto dell'IVA.
            Il contributo di cui al comma precedente e' elevato al 32
          per  cento  per  l'acquisto di macchine da parte di imprese
          operanti  nelle  zone  di  competenza  della  Cassa per gli
          interventi straordinari nel Mezzogiorno.
            Sono ammesse ai contributi per gli ordini emessi entro il
          31  dicembre  1984,  nell'ambito  dei  settori estrattivo e
          manifatturiero,  le  piccole e medie imprese individuate ai
          sensi  dell'art.  2, secondo comma, lettera f), della legge
          12 agosto 1977, n. 673, e le imprese artigiane.
            Il  contributo  e'  concesso dal Ministro dell'industria,
          del  commercio  e dell'artigianato su proposta del comitato
          interministeriale  di cui all'articolo 9, quinto comma, del
          decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n.
          902,  sulla  base dell'ordine ed e' successivamente erogato
          su presentazione della fattura quietanzata.
            Le   categorie   delle   macchine   operatrici   e  delle
          apparecchiature  di  cui  al primo comma sono stabilite dal
          CIPI,   su   proposta   del  Ministro  dell'industria,  del
          commercio  e  dell'artigianato, entro quindici giorni dalla
          data di entrata in vigore della presente legge.
            Le modalita', i tempi e le procedure per la presentazione
          delle  domande  e  per  l'erogazione  dei  contributi  sono
          stabiliti  con  decreto  del  Ministro  dell'industria, del
          commercio  e  dell'artigianato  entro quindici giorni dalla
          data della predetta delibera del CIPI.
            Per  le operazioni di locazione finanziaria il contributo
          e' erogato nella misura del 50 per cento alla presentazione
          delle  quietanze  relative  ai pagamenti dell'acconto e del
          primo   canone   e  per  il  restante  50  per  cento  alla
          presentazione  delle  quietanze  relative  al pagamento per
          canoni,  compresi  l'acconto e il primo canone, che coprano
          almeno  il  60  per  cento  del  costo  del  bene  al netto
          dell'IVA.
            Ad  ogni  singola  impresa  non  possono  essere concessi
          complessivamente contributi per un importo superiore a lire
          500  milioni,  se  ubicata  nel  Centro-Nord,  e a lire 600
          milioni, se ubicata nei territori di cui al secondo comma.
            E' fatto divieto di distrazione delle macchine acquistate
          con il contributo di cui alla presente legge per un periodo
          di tre anni dalla consegna delle macchine stesse.
            Il  contributo  non  e' cumulabile con quelli previsti da
          altre leggi statali, regionali o delle province autonome.
            Alle macchine ed apparecchiature acquistate a norma della
          presente   legge   si  applicano  le  disposizioni  di  cui
          all'articolo 15 della legge 26 aprile 1983, n. 130.
            All'onere    derivante   dall'attuazione   del   presente
          articolo,  valutato  in  lire  100 miliardi per l'esercizio
          finanziario   1983,  si  provvede  mediante  corrispondente
          utilizzo  delle disponibilita' esistenti sul Fondo speciale
          rotativo   per   l'innovazione   tecnologica,  intendendosi
          corrispondentemente  ridotta la quota di cui al terzo comma
          dell'art. 18 della legge 17 febbraio 1982, n. 46".

          Nota all'art. 1, lettera d):
            -  Il  testo  dell'art.  54 della legge 7 agosto 1982, n.
          526, e' il seguente:
            "Per  la realizzazione, conformemente alla programmazione
          nazionale nel settore elettrico, di progetti immediatamente
          eseguibili ai fini della produzione di energia elettrica e'
          autorizzata   un'assegnazione  straordinaria  al  fondo  di
          dotazione  dell'Ente  nazionale  per l'energia elettrica di
          lire  1.000  miliardi  per  l'anno  1982  da erogare previa
          delibera del CIPE che determina i progetti da realizzare su
          motivata   proposta   del   Ministro   dell'industria,  del
          commercio   e   dell'artigianato,   entro  sessanta  giorni
          dall'entrata   in   vigore   della  presente  legge.  Nella
          determinazione  dei  progetti da realizzare, il CIPE valuta
          il  contributo  di  ciascun  progetto  al  Piano energetico
          nazionale  e  ne  vaglia  le alternative tecniche possibili
          (termoelettriche,  nucleari  e idroelettriche). La delibera
          dovra' motivare le scelte adottate.
            Ai   fini  della  programmazione  nazionale  il  Ministro
          dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato, entro
          trenta  giorni dall'entrata in vigore della presente legge,
          comunichera'  alle  competenti  commissioni  permanenti del
          Senato  della  Repubblica  e  della  Camera  dei deputati i
          criteri e i termini della proposta da presentare al CIPE".

          Nota all'art. 1, lettera e):
            -  Il  testo  dell'art. 6 della legge 10 ottobre 1975, n.
          517, e' il seguente:
            "Art. 6. (Fondo per il finanziamento delle agevolazioni e
          comitato  di  gestione).  -  Nello  stato di previsione del
          Ministero  dell'industria, del commercio e dell'artigianato
          e'   istituito   un   fondo   per  il  finanziamento  delle
          agevolazioni di cui alla presente legge.
            La   gestione  del  fondo  e'  affidata  ad  un  comitato
          istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio
          e  dell'artigianato,  nominato  con  decreto del Ministro e
          composto  dal  Ministro  per  l'industria,  il  commercio e
          l'artigianato,   o  suo  delegato,  che  lo  presiede,  dal
          Ministro  per  il  tesoro,  dal Ministro per il lavoro, dal
          Ministro  per  le  regioni, dal Ministro per gli interventi
          straordinari  nel Mezzogiorno, dal Ministro per il turismo,
          dal  Ministro  per  il  bilancio  o  loro  delegati,  da un
          rappresentante   degli   istituti   di   credito  designato
          dall'Associazione  bancaria  italiana, da un rappresentante
          dell'Unione  italiana delle camere di commercio, industria,
          artigianato  e agricoltura, da tre rappresentanti designati
          dalle  organizzazioni  nazionali  a  carattere generale dei
          commercianti,   da   tre   rappresentanti  designati  dalle
          organizzazioni   nazionali  della  cooperazione  e  da  due
          rappresentanti dei comuni designati dall'ANCI.
            Alle   sedute   del   comitato   partecipa   inoltre   il
          rappresentante  della  regione  interessata alle domande da
          esaminare per la concessione dei contributi.
            Le  mansioni  di  segretario  del  suddetto comitato sono
          svolte    da    un   direttore   generale   del   Ministero
          dell'industria, del commercio e dell'artigianato, designato
          dal Ministro per l'industria il commercio e l'artigianato.
            Il suddetto comitato:
              1)  stabilisce  i termini entro i quali gli interessati
          dovranno presentare le domande di finanziamento;
              2) riceve tutte le domande presentate dagli interessati
          per  la  concessione dei contributi, le quali devono essere
          inoltrate  con  parere  motivato  da parte degli istituti e
          delle   aziende   di   credito   entro   120  giorni  dalla
          presentazione delle stesse;
              3)  accerta le caratteristiche dei soggetti beneficiari
          di cui all'articolo 1 della presente legge;
              4)  verifica  la  rispondenza  dei singoli programmi di
          investimento  alle  finalita'  della presente legge, tenuti
          presenti   in   particolare   i  piani  di  sviluppo  e  di
          adeguamento della rete di vendita predisposti dai comuni ed
          eventuali  criteri  di  priorita'  per l'accoglimento delle
          richieste, indicati dalle regioni interessate;
              5)  propone  la  concessione  dei  contributi  in conto
          interesse che vengono assegnati e liquidati con decreto del
          Ministro  per  l'industria,  il  commercio e l'artigianato,
          compiuti gli accertamenti di cui al paragrafo 3);
              6)  predispone  eventuali schemi di convenzione tra gli
          istituti  di  credito  di cui al precedente articolo 4 e le
          regioni  al  fine  di  stabilire in particolare il tasso di
          interesse   che   gli  istituti  medesimi  si  obbligano  a
          praticare per i finanziamenti di cui alla presente legge.
            Per  la  corresponsione dei contributi in conto interessi
          viene stanziata la somma di lire 4 miliardi per l'anno 1975
          e  di  lire  9  miliardi  per nove anni a partire dall'anno
          1976,    con   copertura   dell'onere   relativo   all'anno
          finanziario 1975 mediante riduzione del capitolo 9001 dello
          stato  di  previsione  della spesa del Ministero del tesoro
          per l'anno medesimo.
            Della  suddetta  somma  la  quota  riservata al commercio
          all'ingrosso non puo' essere superiore al 10 per cento.
            La quota di riserva per i territori di cui all'articolo 1
          del  testo  unico  30  giugno  1967,  n. 1523, e successive
          modificazioni  e  integrazioni, e' fissata nella misura del
          50 per cento dello stanziamento.
            Le   somme  eventualmente  non  impegnate  alla  chiusura
          dell'esercizio  sono  riportate  negli  esercizi finanziari
          successivi  e  possono essere utilizzate, previo parere del
          CIPE, anche in deroga al presente comma.
            Il  Ministro  per  il tesoro e' autorizzato ad effettuare
          con propri decreti le necessarie variazioni di bilancio".

          Nota all'art. 1, lettera h):
            -  Il  testo  degli  articoli  11, 12 e 14 della legge 29
          maggio 1982, n. 308, e' il seguente:
            "Art.  11.  (Progetti  dimostrativi). - E' autorizzata la
          spesa  di  lire  51 miliardi in ragione di lire 10 miliardi
          per  l'anno  1981,  20 miliardi nell'anno 1982 e di lire 21
          miliardi  nell'anno  1983 per concedere contributi in conto
          capitale  alle  imprese  e  loro  consorzi  che  realizzino
          impianti   dimostrativi  per  l'utilizzazione  delle  fonti
          energetiche  di  cui  all'articolo  1,  anche  nel  settore
          agricolo,  ovvero  prototipi  di  prodotto  o dispositivi a
          basso consumo energetico specifico ovvero prodotti in grado
          di    utilizzare    convenientemente    fonti   energetiche
          rinnovabili o riduttive dei consumi di elettricita'.
            Il  contributo  e'  concesso, nel limite del 50 per cento
          della   spesa   documentata,   con   decreto  del  Ministro
          dell'industria,   del   commercio  e  dell'artigianato,  su
          delibera del CIPE.
            Il  10  per cento della somma stanziata e' riservato alle
          realizzazioni delle imprese artigiane e loro consorzi.
            Art.  12.  (Incentivi alla produzione di energia da fonti
          rinnovabili nel settore agricolo). - Al fine di incentivare
          la  produzione di energia termica, elettrica e meccanica da
          fonti  rinnovabili  nel  settore  agricolo,  possono essere
          concessi:
              1) contributi in conto capitale per la realizzazione di
          investimenti volti a dotare le aziende agricole, singole od
          associate,   di  impianti  per  la  produzione  di  energia
          termica,  elettrica  e meccanica da fonti rinnovabili nella
          misura  del  50 per cento della spesa ammessa, elevabile al
          60 per cento per le cooperative;
              2)  per la parte di spesa non coperta dal contributo di
          cui  al precedente punto 1) un concorso nel pagamento degli
          interessi  sui  mutui ventennali contratti con gli istituti
          ed  enti  esercenti  il  credito  agrario di miglioramento.
          Detto  concorso  non  potra'  superare la differenza tra il
          tasso  di  riferimento  ed  il  tasso  agevolato previsto a
          carico  dei  mutuatari per le operazioni di credito agrario
          di miglioramento.
            Per  la  concessione dei contributi di cui al punto 1) e'
          autorizzata la spesa di lire 30 miliardi per ciascuno degli
          anni 1981 e 1982 e di lire 66 miliardi per l'anno 1983.
            Per  la  concessione  di contributi di cui al punto 2) e'
          autorizzata  la  spesa  di 4 miliardi per l'anno 1981, di 2
          miliardi  per  l'anno 1982 e di lire 12 miliardi per l'anno
          1983.
            Le  somme  indicate  nei  precedenti commi, da iscriversi
          nello   stato  di  previsione  della  spesa  del  Ministero
          dell'agricoltura  e  delle  foreste,  sono ripartite fra le
          regioni  e  le province autonome di Trento e di Bolzano dal
          Comitato  interministeriale  per  la  politica  agricola  e
          alimentare, d'intesa con la commissione di cui all'articolo
          4 della legge 27 dicembre 1977, n. 984.
            Per  l'erogazione  degli  incentivi  di  cui  al presente
          articolo si applicano le disposizioni recate dal precedente
          articolo 7, secondo comma.
            Entro  il mese di gennaio di ogni anno le regioni inviano
          al Ministero dell'agricoltura e delle foreste una relazione
          dettagliata sui contributi erogati nell'anno precedente.
            Art.  14.  (Piccole derivazioni di acqua - Contributi per
          la riattivazione e per la costruzione di nuovi impianti). -
          E  autorizzata  la  spesa di lire 70 miliardi in ragione di
          lire 20 miliardi nell'anno 1981, 20 miliardi nell'anno 1982
          e   30  miliardi  nell'anno  1983  per  la  concessione  di
          contributi in conto capitale per iniziative:
              1)  di  riattivazione  di  impianti  idroelettrici  che
          utilizzino  concessioni  di  piccole  derivazioni  ai sensi
          della  legge  24  gennaio  1977,  n. 7, rinunciate o il cui
          esercizio  sia  stato dismesso prima dell'entrata in vigore
          della presente legge;
              2)   di   costruzione  di  nuovi  impianti  nonche'  di
          potenziamento   di   impianti   esistenti,  che  utilizzino
          concessioni di piccole derivazioni di acqua.
            I  contributi  di cui al presente articolo possono essere
          concessi  ai  soggetti  e  alle  societa'  consorziate  che
          producono  energia  elettrica  per destinarla ad usi propri
          civili  o  industriali  o  per  cederla in tutto o in parte
          all'ENEL   alle   condizioni   previste  dall'ultimo  comma
          dell'articolo 4.
            La  domanda di ammissione al contribuito, corredata degli
          elementi  tecnico-economici,  del  piano  finanziario e del
          piano   di   manutenzione   e  di  esercizio,  deve  essere
          presentata  tramite  le  regioni  interessate  al  Ministro
          dell'industria,  del commercio e dell'artigianato il quale,
          previa  istruttoria  tecnico-economica espletata dall'ENEL,
          dispone con proprio decreto l'ammissione al contributo.
            Il  contributo  di  cui al precedente comma e' erogato in
          corso  d'opera  sulla  base  dello stato di avanzamento dei
          lavori,  nella  misura massima del 30 per cento della spesa
          documentata.
            Per   l'istruttoria   delle  domande  di  concessione  di
          derivazione  idroelettrica relative agli impianti di cui al
          primo   comma   si   applicano  le  disposizioni  contenute
          nell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 18
          marzo 1965, n. 342".

          Nota all'art. 1, lettera i):
            - Il testo dell'art. 5 del decreto-legge 9 dicembre 1981,
          n.  721,  convertito  in  legge,  con modificazioni, con la
          legge 5 febbraio 1982, n. 25, e' il seguente:
            "L'ENI  e  la  GEPI  sono autorizzati a costituire, sulla
          base delle direttive del CIPI, una societa' per azioni, con
          eventuale   partecipazione   minoritaria   dei  terzi,  per
          promuovere  e  realizzare,  anche  al di fuori degli ambiti
          statutari  di attivita', nuove iniziative che consentano il
          reimpiego  dei  lavoratori  del  gruppo SIR in Sardegna che
          siano  stati  licenziati in seguito ai trasferimenti di cui
          all'art. 1 del presente decreto.
            I  lavoratori sono assunti dalla societa' di cui al primo
          comma  all'atto  del licenziamento dalle imprese del gruppo
          SIR fino alla loro riassunzione nelle nuove iniziative.
            Per  tale  periodo  i  suddetti  lavoratori sono ammessi,
          anche  in  deroga alla normativa vigente, al trattamento di
          integrazione salariale straordinario.
            Per  i  trasferimenti  di  cui  all'art.  1  del presente
          decreto non si applica l'art. 2112 del codice civile".

          Nota all'art. 1, lettera 1):
            -  Il  testo  dell'art.  1  del testo unico approvato con
          decreto  del  Presidente  della Repubblica 6 marzo 1978, n.
          218, e' il seguente:
            "Art.  1.  (Sfera  territoriale  di  applicazione).  - Il
          presente testo unico si applica, qualora non sia prescritto
          diversamente   dalle  singole  disposizioni,  alle  regioni
          Abruzzo,  Molise,  Campania,  Puglia, Basilicata, Calabria,
          Sicilia e Sardegna, alle province di Latina e di Frosinone,
          ai  comuni  della  provincia di Rieti gia' compresi nell'ex
          circondario  di  Cittaducale, ai comuni compresi nella duna
          del  comprensorio  di  bonifica del fiume Tronto, ai comuni
          della  provincia di Roma compresi nella zona della bonifica
          di  Latina, all'Isola d'Elba, nonche' agli interi territori
          dei comuni di Isola del Giglio e di Capraia Isola.
            Qualora  il territorio dei comprensori di bonifica di cui
          al  precedente comma comprenda parte di quello di un comune
          con  popolazione superiore ai 10.000 abitanti alla data del
          18  agosto  1957,  l'applicazione  del  testo  unico  sara'
          limitata  al  solo  territorio di quel comune facente parte
          dei comprensori medesimi.
            Gli  interventi  comunque previsti da leggi in favore del
          Mezzogiorno  d'Italia,  escluse  quelle che hanno specifico
          riferimento  ad una zona particolare, si intendono, in ogni
          caso,  estesi  a  tutti  i  territori indicati nel presente
          articolo", Nota all'art. 3, primo comma:
              -  Il  testo dell'art. 56 della legge 7 agosto 1982, n.
          526, e' il seguente:
              "In  apposito  capitolo  dello  stato di previsione del
          Ministero  del bilancio e della programmazione economica e'
          iscritta per l'esercizio 1982 la somma di lire 870 miliardi
          per  il finanziamento di progetti immediatamente eseguibili
          per   interventi   di  rilevante  interesse  economico  sul
          territorio,  nell'agricoltura e nelle infrastrutture, anche
          per   la   tutela  dei  beni  ambientali  e  culturali,  di
          competenza  regionale, statale o delle province autonome di
          Trento e di Bolzano.
              Le    amministrazioni    competenti    presentano   per
          l'approvazione  entro  e non oltre trenta giorni dalla data
          di  entrata  in  vigore  della presente legge, i rispettivi
          progetti  al  CIPE  che  decide  entro  i successivi trenta
          giorni tenuto conto del contributo di ciascun progetto agli
          obiettivi del Piano a medio termine.
              Con la stessa delibera di approvazione il CIPE fissa le
          modalita'  e i tempi di erogazione, avvalendosi della Cassa
          depositi e prestiti per le procedure di finanziamento delle
          opere di competenza regionale.
              Le   proposte  delle  amministrazioni  debbono  situare
          ciascun   progetto   nel   contesto  dei  rispettivi  piani
          settoriali,    se   esistenti,   e   contenere   indicatori
          quantitativi del rendimento del progetto quali il saggio di
          rendimento interno o il valore attuale netto stimato per il
          progetto.
              La  riserva  del  40 per cento di cui all'articolo 107,
          primo  comma,  del  testo  unico  approvato con decreto del
          Presidente  della  Repubblica  6  marzo 1978, n. 218, viene
          determinato sulle disponibilita' nette complessive".
            -  Il  testo  dell'art. 21 della legge 26 aprile 1983, n.
          130, e' il seguente:
            "In  apposito  capitolo  dello  stato di previsione della
          spesa  del  Ministero  del  bilancio e della programmazione
          economica  e'  iscritta,  per l'anno 1983, la somma di lire
          1.300   miliardi   per   il   finanziamento   di   progetti
          immediatamente   eseguibili  per  interventi  di  rilevante
          interesse   economico   sul  territorio,  nell'agricoltura,
          nell'edilizia  e nelle infrastrutture nonche' per la tutela
          di  beni  ambientali e culturali e per le opere di edilizia
          scolastica e universitaria.
            Nei  venti  giorni  successivi alla data di pubblicazione
          della  presente legge il CIPE, su proposta del Ministro del
          bilancio  e  della  programmazione economica, determina con
          delibera  da  pubblicare  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
          Repubblica,   i  criteri  di  riparto  tra  amministrazioni
          centrali  e regionali e tra settori di intervento nonche' i
          parametri di valutazione dei progetti.
            Entro  sessanta  giorni dalla data di pubblicazione della
          delibera  di  cui  al  precedente comma, le amministrazioni
          interessate  presentano  per  l'approvazione  i  rispettivi
          progetti  al CIPE, che delibera entro i successivi sessanta
          giorni,  tenuto  conto  del  contributo di ciascun progetto
          agli obiettivi del piano a medio termine.
            Con  la  stessa delibera di approvazione il CIPE fissa le
          modalita'  e i tempi di erogazione, avvalendosi della Cassa
          depositi  e  prestiti,  per  le  procedure di finanziamento
          delle opere di competenza regionale.
            In  aggiunta  all'autorizzazione di spesa di cui al primo
          comma, e' autorizzato il ricorso alla Banca europea per gli
          investimenti  (BEI), fino alla concorrenza del controvalore
          di  L. 1.000 miliardi, per la contrazione di appositi mutui
          per le finalita' del presente articolo.
            Con  la  medesima delibera di cui al terzo comma, il CIPE
          stabilisce,  in  relazione  ai  progetti  per  i  quali sia
          possibile  il ricorso ai mutui di cui al comma precedente e
          per    ciascun    progetto,   la   quota   per   la   quale
          l'amministrazione  interessata  e' autorizzata, a decorrere
          dal  secondo  semestre  dell'anno 1983, a contrarre i mutui
          stessi.
            L'onere dei suddetti mutui, per capitale ed interessi, e'
          assunto   a   carico  del  bilancio  dello  Stato  mediante
          iscrizione   delle   relative  rate  di  ammortamento,  per
          capitale  ed interessi, in appositi capitoli dello stato di
          previsione,  della  spesa  del  Ministero  del  tesoro.  La
          direzione  generale  del  tesoro provvede al rimborso sulla
          base  di  un  elenco riepilogativo che, alla scadenza delle
          rate,   la  BEI  comunica  con  l'indicazione  dell'importo
          complessivo  e  dei mutui cui si riferisce. Il Ministro del
          tesoro  e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
          occorrenti variazioni di bilancio.
            Le  proposte delle amministrazioni devono situare ciascun
          progetto  nel  contesto dei rispettivi piani settoriali, se
          esistenti,   e   contenere   indicatori   quantitativi   di
          convenienza  economica  del  progetto  quali  il  saggio di
          rendimento  interno  e  il valore attuale netto stimato per
          progetto, secondo la metodologia indicata dal Ministero del
          bilancio e della programmazione economica.
            La  riserva  del  40  per  cento di cui all'articolo 107,
          primo  comma,  del  testo  unico  approvato con decreto del
          Presidente  della  Repubblica  6  marzo 1978, n. 218, viene
          determinata sulle disponibilita' nette complessive".
            -  Il testo dell'art. 37 della legge 27 dicembre 1983, n.
          730, e' il seguente:
            "Per gli interventi di cui all'articolo 21 della legge 26
          aprile  1983,  n.  130, e' autorizzata, per l'anno 1984, la
          spesa  di  lire  1.800 miliardi da iscrivere nello stato di
          previsione  della  spesa del Ministero del bilancio e della
          programmazione economica.
            Almeno  300 miliardi, dei 1.800 di cui all'autorizzazione
          del  precedente  comma,  sono  riservati  per iniziative di
          sviluppo ed ammodernamento dell'agricoltura.
            Si applicano le procedure di cui ai commi secondo, terzo,
          quarto,  ottavo  e  nono  dell'articolo  21  della legge 26
          aprile 1983, n. 130.
            In  aggiunta  all'autorizzazione di spesa di cui al primo
          comma,  e'  autorizzato  il  ricorso  alla  BEI,  fino alla
          concorrenza del controvalore di lire 1.200 miliardi, per la
          contrazione di appositi mutui per le finalita' del presente
          articolo.
            Con  la  delibera  e  approvazione  dei progetti, il CIPE
          stabilisce,  in  relazione  ai  progetti  per  i  quali sia
          possibile  il ricorso ai mutui di cui al comma precedente e
          per    ciascun    progetto,   la   quota   per   la   quale
          l'amministrazione  interessata  e' autorizzata, a decorrere
          dal  secondo  semestre  dell'anno 1984, a contrarre i mutui
          stessi.
            L'onere dei suddetti mutui, per capitale ed interessi, e'
          assunto   a   carico  del  bilancio  dello  Stato  mediante
          iscrizione   delle   relative  rate  di  ammortamento,  per
          capitale  ed interessi, in appositi capitoli dello stato di
          previsione   della  spesa  del  Ministero  del  tesoro.  La
          direzione  generale  del  tesoro provvede al rimborso sulla
          base  di  un  elenco riepilogativo che, alla scadenza delle
          rate,   la  BEI  comunica  con  l'indicazione  dell'importo
          complessivo e dei mutui cui si riferisce.
            Le  autorizzazioni  di  spesa  di  cui alle leggi 6 marzo
          1976,  n.  52  e  18  agosto  1978, n. 497, sono aumentate,
          rispettivamente,  di  lire  30  miliardi e lire 20 miliardi
          nell'anno 1984, di lire 60 miliardi e 40 miliardi nell'anno
          1985,  di  lire  80  miliardi  e lire 70 miliardi nell'anno
          1986.
            Per  provvedere  al  completamento  di opere in corso, di
          competenza dello Stato e finanziate con leggi speciali, ivi
          compresi  gli  oneri  maturati e maturandi per la revisione
          dei  prezzi  contrattuali,  indennita'  di  espropriazione,
          perizie  di  varianti o suppletive, risoluzione di vertenze
          in  via  amministrativa  o  giurisdizionale  ed imposta sul
          valore  aggiunto,  e'  autorizzata  la  spesa  di  lire 105
          miliardi,  di  cui  lire  18  miliardi per la realizzazione
          delle  opere  paravalanghe a difesa del valico del Brennero
          previste  dalla  legge 7 febbraio 1979, n. 43, da iscrivere
          nello  stato  di  previsione  della spesa del Ministero dei
          lavori  pubblici  in  ragione di lire 30 miliardi nell'anno
          finanziario 1984, di lire 55 miliardi nell'anno finanziario
          1985 e di lire 20 miliardi nell'anno finanziario 1986".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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