Legge Ordinaria n. 120 del 04/04/1985 (Pubblicata nella G.U. del 10 aprile 1985 n. 85)
Modificazioni del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, concernenti l'inquadramento dei professori associati.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  Gli  inquadramenti  di coloro che abbiano conseguito il giudizio di
idoneita'  a  professore  associato  nelle  tornate,  successive alla
prima, dei giudizi di idoneita' previsti dall'articolo 51 del decreto
del  Presidente  della  Repubblica  11  luglio  1980, n. 382, possono
essere disposti anche nel corso dell'anno accademico. L'inquadramento
in   ruolo   decorre   dalla   data  della  delibera  della  facolta'
interessata.
  La  presente  legge  entra  in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 4 aprile 1985

                               PERTINI

                              CRAXI,  Presidente  del  Consiglio  dei
                                Ministri

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

 
          NOTE

          Nota all'articolo unico, primo comma:
            -  Il testo dell'art. 51 del decreto del Presidente della
          Repubblica   11   luglio  1980,  n.  382,  come  modificato
          dall'art.  1  della  legge  13  agosto  1984, n. 478, e' il
          seguente:
            "Art.  51  -  Giudizio  di  idoneita'.  -  I giudizi sono
          espressi,  per  ciascun  raggruppamento  di  discipline, da
          apposite  commissioni  nazionali composte da tre professori
          ordinari   o   straordinari  e  formate  con  le  modalita'
          stabilite nel precedente art. 45.
            Ove  il  numero dei concorrenti alla prova idoneativa per
          un  determinato  raggruppamento  disciplinare  superi le 80
          unita',   si   provvedera'   alla   costituzione   di  piu'
          commissioni.   I   concorrenti  saranno  distribuiti  nelle
          commissioni in parti uguali, per sorteggio.
            La  commissione  deposita  la  relazione conclusiva entro
          quattro  mesi  dalla  data  della  sua  prima convocazione.
          L'approvazione  degli atti avviene con decreto del Ministro
          della  pubblica  istruzione,  previo  parere  del Consiglio
          universitario nazionale.
            Essa puo' essere anche parziale allorche' i rilievi siano
          scindibili e non investano l'intero procedimento.
            Il   giudizio   e'   inteso   ad   accertare  l'idoneita'
          scientifica  e  didattica  del  candidato  ad  assumere  le
          funzioni di professore associato.
            Esso  e'  basato sulla valutazione dei titoli scientifici
          presentati dal candidato e della attivita' didattica da lui
          svolta nella valutazione saranno tenuti in considerazione i
          giudizi formulati dalle facolta' sull'attivita' didattica e
          sulle funzioni svolte dai candidati.
            Sui   singoli   candidati   vengono   formulate  motivate
          relazioni  scritte  attestanti  l'attivita'  scientifica  e
          didattica da loro svolta.
            Tali   relazioni   vengono   pubblicate   nel  Bollettino
          ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.
            Coloro  che  hanno  presentato  domanda  di ammissione ai
          giudizi  di  idoneita'  nella  prima  tornata  e  non hanno
          superato   il   giudizio   possono  presentare  domanda  di
          ammissione alla seconda tornata di giudizi di idoneita'.
            Le   domande  devono  contenere  l'esplicito  impegno  ad
          osservare,  in  caso  di  giudizio  positivo,  le  norme in
          materia   di   tempo   pieno,   di   tempo  definito  e  di
          incompatibilita' previste nel presente decreto.
            Per i giudizi di idoneita' di coloro che intendono essere
          associati  presso  la  Scuola  superiore  per  interpreti e
          traduttori  di  Trieste, la commissione e' integrata con la
          nomina  di due esperti nominati con il decreto del Ministro
          della    pubblica    istruzione,   sentito   il   Consiglio
          universitario  nazionale, in una rosa di quattro nominativi
          di   persone   altamente   qualificate  per  i  servizi  di
          interpretazione   e   di   traduzione   di   organizzazioni
          internazionali,   proposta   dalla   Scuola  superiore.  Il
          giudizio   e'   basato   prevalentemente   sulla  capacita'
          professionale   nel   campo   specifico,  dimostrata  anche
          nell'espletamento dell'attivita' didattica presso la scuola
          ed   e'   integrato  da  una  prova  didattica.  Le  stesse
          disposizioni   sull'integrazione   delle   commissioni  con
          esperti  valgono  per  i  concorsi  a  posti  di professore
          ordinario,   di   professore  associato  e  di  ricercatore
          universitario.
            I  professori  associati  e  i  ricercatori  universitari
          restano definitivamente assegnati alla scuola e non possono
          essere trasferiti ad altra universita' o scuola".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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