Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 122 del 01/04/1985 (Pubblicata nella G.U. del 11 aprile 1985 n. 86)
Modifiche ed integrazioni della legge 5 maggio 1976, n. 259, recante provvidenze per lo sviluppo della ricerca applicata nel settore della costruzione e della propulsione navale.
Modifiche ed integrazioni della legge 5 maggio 1976, n. 259, recante provvidenze per lo sviluppo della ricerca applicata nel settore della costruzione e della propulsione navale.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Alla societa' denominata "Centro per gli studi di tecnica navale" con sede in Genova, costituita ai sensi dell'articolo 1 della legge 5 maggio 1976, n. 259, e' affidato, in aggiunta alle finalita' previste dall'articolo 2 della stessa legge, il compito di attuare e promuovere programmi di sviluppo, sperimentazione, progettazione, preindustrializzazione dei prototipi, nel settore della costruzione e della propulsione navale, avuto anche riguardo alle esigenze determinate dai processi di ristrutturazione e razionalizzazione dell'industria navalmeccanica e dagli interventi a sostegno dell'industria stessa. Alla predetta societa' puo' essere concesso un contributo determinato in misura pari al novanta per cento delle spese previste da ciascun programma per la realizzazione delle finalita' e dei compiti di cui al precedente comma. Per l'attuazione dei propri compiti, la societa' ha facolta' di stipulare contratti con aziende operanti nel settore della costruzione e della propulsione navale nonche' con universita' ed enti pubblici che operano nel settore della ricerca.
NOTE Nota all'art. 1, primo comma: - Il testo degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 1976, n. 259, e' il seguente: "Art. 1. - L'Istituto per la ricostruzione industriale, direttamente o tramite societa' finanziarie da esso controllate, e' autorizzato a costituire una societa' a prevalente partecipazione statale per lo sviluppo delle attivita' di ricerca applicata nel settore della costruzione e della propulsione navale. Alla predetta societa' possono partecipare: societa' di costruzione e di riparazione navali; societa' armatoriali; societa' operanti nel campo della propulsione navale; Art. 2. - La societa' di cui all'articolo 1 ha lo scopo di: a) promuovere e sviluppare ricerche applicate nel campo delle metodologie della progettazione e delle tecnologie della costruzione e della propulsione navale; b) stabilire e sviluppare rapporti di collaborazione con enti e associazioni nazionali ed esteri; c) contribuire alla preparazione di personale tecnico specializzato nell'applicazione delle tecnologie promosse; d) partecipare con rilevazioni e controlli alle prove sia in officina che in mare".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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