Legge Ordinaria n. 123 del 04/04/1985 (Pubblicata nella G.U. del 11 aprile 1985 n. 86)
Nuove norme per il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo servizi.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  I   sottotenenti   in   servizio   permanente  effettivo  dell'Arma
aeronautica,  ruolo  servizi, sono reclutati, oltre che dal personale
di  cui all'articolo 3, lettera b), della legge 8 marzo 1958, n. 233,
dagli allievi di corsi regolari di tre anni svolti presso l'Accademia
aeronautica.  A  detti  corsi  possono  essere  ammessi  i giovani in
possesso  di  diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo
grado  e  degli altri requisiti prescritti dal regio decreto 25 marzo
1941,  n.  472,  e  successive  modificazioni, ad eccezione di quello
relativo  all'attitudine  psicofisica  necessaria  per  esercitare la
navigazione aerea in qualita' di pilota di aeroplano.
 
          NOTE

          Note agli articoli 1, 5, secondo comma, ed 8:
            - Il testo degli articoli 3 e 4 della legge 8 marzo 1958,
          n. 233, e' il seguente:
            "Art.   3.   -  I  sottotenenti  in  servizio  permanente
          effettivo   dell'Arma   aeronautica,  ruolo  servizi,  sono
          tratti:
              a)    dagli    allievi    dell'Accademia    aeronautica
          riconosciuti  durante il secondo o il terzo anno accademico
          non  piu'  in  possesso  dei  requisiti  fisici  o mancanti
          dell'attitudine   necessaria   per   il  conseguimento  del
          brevetto di pilota militare;
              b) previo concorso per titoli e per esami:
                1)   dagli   ufficiali   subalterni   di  complemento
          dell'Aeronautica  militare che abbiano compiuto il servizio
          di prima nomina;
                2)    dai    marescialli   in   servizio   permanente
          dell'Aeronautica  militare  che  contino almeno due anni di
          anzianita'  di  grado nonche' dai marescialli e dagli altri
          sottufficiali   dell'Aeronautica   militare  che  siano  in
          possesso di un diploma di scuola media superiore.
                I limiti di eta' per la partecipazione al concorso di
          cui  alla lettera b) del comma precedente sono stabiliti in
          anni   ventisette   e  trentasei  rispettivamente  per  gli
          ufficiali e i sottufficiali.
                Il  requisito  dell'eta'  deve  essere posseduto alla
          data  di  scadenza  del  termine  stabilito  nel  bando  di
          concorso per la presentazione della domanda di ammissione.
            Art. 4. - La nomina a sottotenente in servizio permanente
          effettivo  agli  allievi di cui alla lettera a) dell'art. 3
          e'    conferita,   nei   limiti   dei   posti   disponibili
          nell'organico   del   ruolo,  dopo  che  gli  stessi  hanno
          conseguito l'idoneita' in tutti gli esami del terzo anno di
          corso, a norma dell'ordinamento dell'Accademia aeronautica.
            L'anzianita'  assoluta  nel  grado  decorre dalla data di
          nomina   ad  aspirante,  conferita  a  norma  del  suddetto
          ordinamento.  A  tale  anzianita' si applicano le deduzioni
          previste   dal   terzo   comma   dell'art.   8   del  regio
          decreto-legge  28  gennaio  1935,  n. 314, convertito nella
          legge  13 giugno 1935, n. 1297, e successive modificazioni,
          fermo il disposto dell'ultimo comma dello stesso articolo.
            L'anzianita'  relativa  e' stabilita in conformita' degli
          esami al termine del terzo anno di corso".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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