Leggi d'Italia
(Fonte opendata: Camera dei Deputati)- 1947
- 1948
- 1949
- 1950
- 1951
- 1952
- 1953
- 1954
- 1955
- 1956
- 1957
- 1958
- 1959
- 1960
- 1961
- 1962
- 1963
- 1964
- 1965
- 1966
- 1967
- 1968
- 1969
- 1970
- 1971
- 1972
- 1973
- 1974
- 1975
- 1976
- 1977
- 1978
- 1979
- 1980
- 1981
- 1982
- 1983
- 1984
- 1985
- 1986
- 1987
- 1988
- 1989
- 1990
- 1991
- 1992
- 1993
- 1994
- 1995
- 1996
- 1997
- 1998
- 1999
- 2000
- 2001
- 2002
- 2003
- 2004
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
Legge Ordinaria n. 123 del 04/04/1985 (Pubblicata nella G.U. del 11 aprile 1985 n. 86)
Nuove norme per il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo servizi.
Nuove norme per il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo servizi.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. I sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo servizi, sono reclutati, oltre che dal personale di cui all'articolo 3, lettera b), della legge 8 marzo 1958, n. 233, dagli allievi di corsi regolari di tre anni svolti presso l'Accademia aeronautica. A detti corsi possono essere ammessi i giovani in possesso di diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado e degli altri requisiti prescritti dal regio decreto 25 marzo 1941, n. 472, e successive modificazioni, ad eccezione di quello relativo all'attitudine psicofisica necessaria per esercitare la navigazione aerea in qualita' di pilota di aeroplano.
NOTE Note agli articoli 1, 5, secondo comma, ed 8: - Il testo degli articoli 3 e 4 della legge 8 marzo 1958, n. 233, e' il seguente: "Art. 3. - I sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo servizi, sono tratti: a) dagli allievi dell'Accademia aeronautica riconosciuti durante il secondo o il terzo anno accademico non piu' in possesso dei requisiti fisici o mancanti dell'attitudine necessaria per il conseguimento del brevetto di pilota militare; b) previo concorso per titoli e per esami: 1) dagli ufficiali subalterni di complemento dell'Aeronautica militare che abbiano compiuto il servizio di prima nomina; 2) dai marescialli in servizio permanente dell'Aeronautica militare che contino almeno due anni di anzianita' di grado nonche' dai marescialli e dagli altri sottufficiali dell'Aeronautica militare che siano in possesso di un diploma di scuola media superiore. I limiti di eta' per la partecipazione al concorso di cui alla lettera b) del comma precedente sono stabiliti in anni ventisette e trentasei rispettivamente per gli ufficiali e i sottufficiali. Il requisito dell'eta' deve essere posseduto alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione. Art. 4. - La nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo agli allievi di cui alla lettera a) dell'art. 3 e' conferita, nei limiti dei posti disponibili nell'organico del ruolo, dopo che gli stessi hanno conseguito l'idoneita' in tutti gli esami del terzo anno di corso, a norma dell'ordinamento dell'Accademia aeronautica. L'anzianita' assoluta nel grado decorre dalla data di nomina ad aspirante, conferita a norma del suddetto ordinamento. A tale anzianita' si applicano le deduzioni previste dal terzo comma dell'art. 8 del regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297, e successive modificazioni, fermo il disposto dell'ultimo comma dello stesso articolo. L'anzianita' relativa e' stabilita in conformita' degli esami al termine del terzo anno di corso".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
Blia.it NON utilizza cookie (v. informativa)
Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it (attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)
Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it (attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)