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Legge Ordinaria n. 140 del 15/04/1985 (Pubblicata nella G.U. del 19 aprile 1985 n. 93 suppl.)
Miglioramento e perequazione di trattamenti pensionistici e aumento della pensione sociale.
Miglioramento e perequazione di trattamenti pensionistici e aumento della pensione sociale.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: ART. 1. (Maggiorazione sociale dei trattamenti minimi) 1. Con effetto dal 1 gennaio 1985, ai titolari ultrasessantacinquenni di pensioni integrate al trattamento minimo, ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, della gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere, delle gestioni speciali per i commercianti, per gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, e' corrisposta, a domanda, una maggiorazione sociale della pensione nella misura di lire 10.000 mensili dal 1 gennaio 1985, elevata a lire 20.000 mensili dal 1 luglio 1985 ed elevata a lire 30.000 mensili dal 1 gennaio 1987, per tredici mensilita', a condizione che: 1) se la persona non fa parte di un nucleo familiare composto di due o piu' persone, non possieda, con esclusione della pensione integrata al trattamento minimo, redditi propri per un importo pari o superiore all'ammontare annuo della maggiorazione sociale; 2) se la persona vive in un nucleo familiare composto di due o piu' persone, non possieda, con esclusione della pensione integrata al trattamento minimo, redditi propri per un importo pari o superiore a quello di cui al punto 1), ne' redditi, cumulati con quelli degli altri componenti il nucleo familiare, pari o superiori al limite costituito dalla somma dell'ammontare annuo della maggiorazione sociale e di un importo pari all'ammontare annuo della pensione sociale per ciascun ulteriore componente il nucleo familiare. 2. Qualora i redditi posseduti risultino inferiori ai limiti di cui ai punti 1) e 2) del comma precedente, la maggiorazione sociale e' corrisposta in misura tale che non comporti il superamento dei limiti stessi. 3. Agli effetti delle disposizioni contenute nel presente articolo si tiene conto dei redditi di qualsiasi natura compresi i redditi esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva. 4. Il nucleo familiare di cui al comma 1, punto 2), e' costituito, oltreche' dal coniuge, dalle persone menzionate negli articoli 433, 436 e 437 del codice civile, se conviventi. 5. La variazione della misura della maggiorazione sociale, con effetto dal 1 gennaio 1988, e' stabilita annualmente nella legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. 6. La maggiorazione sociale e' posta a carico del Fondo sociale, ed e' corrisposta, con le stesse modalita' previste per l'erogazione delle pensioni, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, al quale compete l'accertamento delle condizioni per la concessione. 7. La domanda per ottenere la maggiorazione sociale, corredata dal certificato di stato di famiglia, nonche' da una dichiarazione resa dal richiedente su apposito modulo, attestante l'esistenza dei prescritti requisiti, e' presentata alla sede dell'Istituto nazionale della previdenza sociale territorialmente competente. 8. In sede di prima applicazione l'INPS e' legittimato all'erogazione della maggiorazione di cui al presente articolo sulla base di dichiarazione relativa all'esistenza dei requisiti prescritti, sottoscritta in sede di riscossione dagli interessati su apposito modulo predisposto dall'Istituto stesso. 9. Alla dichiarazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ed il dichiarante e' tenuto, oltre alla restituzione di quanto percepito, anche al pagamento di una pena pecuniaria pari a cinque volte l'importo delle somme indebitamente percepite, a favore del Fondo sociale. 10. La suddetta sanzione e' comminata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale attraverso le proprie sedi territorialmente competenti. 11. La maggiorazione sociale decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda e non e cedibile, ne' sequestrabile, ne' pignorabile. Per coloro che, potendo far valere i requisiti di cui ai commi precedenti, presentino domanda entro il primo anno di applicazione della presente legge, la maggiorazione decorre dal 1 gennaio 1985 o dal mese successivo a quello di compimento dell'eta', qualora questa ultima ipotesi si verifichi in data successiva al 10 gennaio 1985. 12. Per i ricorsi amministrativi contro i provvedimenti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale concernenti la concessione della maggiorazione, nonche' per la comminazione delle sanzioni pecuniarie di cui al comma 9 e per le conseguenti controversie in sede giurisdizionale, si applicano le norme che disciplinano il contenzioso in materia di pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ovvero, per le maggiorazioni delle pensioni a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e della gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere, le norme che, in tali gestioni, disciplinano il contenzioso in materia di pensioni.
NOTE Nota all'art. 1, comma 1: Testo vigente dell'art. 6 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 183, n. 638. "1. A decorrere dal 1 ottobre 1983 l'integrazione al trattamento minimo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni sostitutive, esonerative ed esclusive della medesima, nonche' delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, della gestione speciale minatori e dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio non spetta ai soggetti che posseggano redditi propri assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche per un importo superiore a due volte l'ammontare annuo del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo mensile in vigore al 1 gennaio di ciascun anno. Dal computo dei redditi sono esclusi i trattamenti di fine rapporto comunque denominati e il reddito della casa di abitazione. Non concorre alla formazione dei redditi predetti l'importo della pensione da integrare al trattamento minino. Per i lavoratori autonomi agricoli, il reddito dichiarato dal titolare dell'azienda ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche viene imputato, indipendentemente dalla effettiva percezione, a ciascun componente attivo del nucleo familiare, in proporzione alla quantita' e qualita' del lavoro effettivamente prestato da ciascuno di essi in modo continuativo, attestata con dichiarazione dello stesso titolare dell'azienda. 2. Qualora il reddito complessivo risulti inferiore all'anzidetto limite, l'integrazione al minimo e' riconosciuta in misura tale che non comporti il superamento del limite stesso. 3. Fermi restando i limiti di reddito di cui ai precedenti commi, nel caso di concorso di due o piu' pensioni l'integrazione di cui ai commi stessi spetta una sola volta ed e' liquidata sulla pensione a carico della gestione che eroga il trattamento minimo di importo piu' elevato o, a parita' di importo, della gestione che ha liquidato la pensione avente decorrenza piu' remota. Nel caso di titolarita' di pensioni dirette ed ai superstiti a carico della stessa gestione inferiori al trattamento minimo, l'integrazione al trattamento minimo e' garantita sulla sola pensione diretta, sempreche' non risultino superati i predetti limiti di reddito; nel caso in cui una delle pensioni risulti costituita per effetto di un numero di settimane di contribuzione obbligatoria, effettiva e figurativa con esclusione della contribuzione volontaria e di quella afferente a periodi successivi alla data di decorrenza della pensione, non inferiore a 781, l'integrazione al trattamento minimo spetta su quest'ultima pensione. 4. Per l'accertamento del reddito di cui al primo comma gli interessati devono presentare alle gestioni previdenziali di competenza la dichiarazione di cui all'art. 24 della legge 13 aprile 1977, n. 114. 5. Le pensioni non integrate al trattamento minimo di cui al presente articolo sono assoggettate alla disciplina della perequazione automatica delle pensioni integrate al trattamento minimo secondo i rispettivi ordinamenti. 6. Le pensioni integrate al trattamento minimo i cui titolari superino il limite di reddito di cui ai precedenti commi successivamente alla data di decorrenza della pensione, ivi comprese quelle aventi decorrenza anteriore al 30 settembre 1983, sono assoggettate alle disposizioni di cui ai commi precedenti dalla cessazione del diritto alla integrazione. In tal caso l'importo della pensione non integrata e' determinato, all'atto della cessazione del diritto all'integrazione, applicando all'importo in vigore alla data di decorrenza della pensione, calcolato sulla base dei periodi di contribuzioni utili, le percentuali di rivalutazione dei trattamenti minimi di pensione dei rispettivi ordinamenti nel frattempo intervenute. 7. L'importo erogato alla data della cessazione del diritto all'integrazione viene conservato fino al suo superamento per effetto dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 5 dell'importo determinato ai sensi del comma 6. 8. Per le pensioni a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi liquidate con decorrenza dal 1 ottobre al 31 dicembre 1983, il coefficiente di adeguamento della pensione base di cui all'art. 15 della legge 21 luglio 1965, n. 903, e' moltiplicato per 5,74, restando con cio' assorbiti gli aumenti di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, e all'art. 9 della legge 30 aprile 1969, n. 153. In ogni caso l'importo mensile della pensione cosi' determinata non puo' superare ne' il limite di L. 10.000 per ogni anno di anzianita' contributiva utile a pensione, con applicazione per le pensioni ai superstiti delle aliquote di cui all'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, ne' l'importo del trattamento minimo vigente nelle gestioni. E, tuttavia, fatto salvo l'eventuale maggiore importo di pensione derivante dal calcolo della prestazione secondo le norme vigenti anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto. 9. in attesa della riforma del sistema pensionistico, per le pensioni di cui al comma precedente aventi decorrenza successiva al 1983 il coefficiente 5,74 sara' annualmente aggiornato, in sostituzione degli aumenti per perequazione automatica intervenuti dal 1 gennaio di ciascun anno, in base ai coefficienti di cui all'art. 3, comma undicesimo, della legge 29 maggio 1982, n. 297, riferiti all'anno 1965. 10. Le disposizioni di cui ai commi 8 e 9 si applicano altresi' alle pensioni aventi decorrenza anteriore al 10 ottobre 1983 per le quali il coefficiente 5,74 e quelli successivi assorbono anche gli aumenti per perequazione automatica intervenuti alla data di decorrenza della pensione. 10-bis. Ai fini dei commi 8, 9 e 10, per le pensioni aventi decorrenza successiva al 30 settembre 1983, i contributi base versati dai coltivatori diretti, coloni e mezzadri si intendono rivalutati secondo l'anno di riferimento con i seguenti coefficienti: 1979 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,2038 1980 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,1346 1981 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,3003 1982 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,2731 1983 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,2126 10-ter. I trattamenti minimi dei lavoratori autonomi sono rivalutati ai sensi dell'art. 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni e integrazioni. 11. A decorrere dal 1984 gli aumenti annuali del contributo capitario di cui all'art. 22 della legge 3 giugno 1975, n. 160, non modificano l'ammontare della contribuzione base dovuta per l'anno 1983. 11-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle pensioni spettanti ai superstiti, quando vi siano piu' titolari. 11-ter, Chiunque compie dolosamente atti che procurino a se' o ad altri la corresponsione dell'integrazione al minimo non spettante e' tenuto a versare alla gestione previdenziale interessata, a titolo di sanzione amministrativa, una somma pari al doppio di quella indebitamente percepita, ancorche' il fatto costituisca reato. 11-quater. Nei casi in cui risulti che l'integrazione al trattamento minimo sia stata erogata sulla base di una dichiarazione non conforme al vero, ferme restando le sanzioni previste dalle leggi vigenti, l'integrazione stessa e' annullata o rideterminata nella misura effettivamente spettante e la somma indebitamente erogata puo' essere recuperata senza tener conto dei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia. 11-quinquies. Le gestioni previdenziali possono procedere al recupero sul trattamento di pensione delle somme erogate in eccedenza anche in deroga ai limiti posti dalla normativa vigente". Nota all'art. 1, comma 9: Testo vigente dell'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15: "Art. 26. (Sanzioni penali). - Le dichiarazioni mendaci, la falsita' negli atti e l'uso di atti falsi nei casi previsti dalla presente legge sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. A tali effetti, l'esibizione di un atto contenente dati non piu' rispondenti a verita' equivale a uso di atto falso e le dichiarazioni rese ai sensi dei precedenti articoli 2, 3, 4, 8 e autenticate a norma dell'art. 20 sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. Inoltre, ove i reati indicati nei precedenti commi siano commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi piu' gravi, puo' applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione o arte. Il pubblico ufficiale che autentica le sottoscrizioni o al quale sono esibiti gli atti ammonisce chi sottoscrive la dichiarazione o esibisce l'atto sulla responsabilita' penale cui puo' andare incontro in caso di dichiarazione mendace o di esibizione di atto falso o contenente dati non piu' rispondenti a verita'. Nella denominazione di atti usata nei precedenti commi sono compresi gli atti e documenti originali e le copie autentiche contemplati dalla presente legge".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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