Legge Ordinaria n. 154 del 26/04/1985 (Pubblicata nella G.U. del 30 aprile 1985 n. 101)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1 marzo 1985, n. 43, recante modificazioni dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  decreto-legge  1  marzo  1985,  n.  43,  recante  modificazioni
dell'imposta  di  fabbricazione  su  alcuni  prodotti petroliferi, e'
convertito in legge con la seguente modificazione:

  L'articolo 2 e' soppresso.
 
          NOTE

          Nota all'art. 1:
            Del  decreto-legge  1  marzo  1985,  n. 43, e' rimasto in
          vigore l'art. 1 del seguente tenore:
            "1.   L'imposta  di  fabbricazione  e  la  corrispondente
          sovrimposta  di  confine  sulle  benzine  speciali  diverse
          dall'acqua  ragia  minerale,  sulla  benzina e sul petrolio
          diverso  da quello lampante, sono stabilite nella misura di
          L.  65.693  per  ettolitro,  alla  temperatura  di 15° C, e
          l'imposta  di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta
          di  confine sui gas di petrolio liquefatto per autotrazione
          sono stabilite nella misura di L. 26.220 per quintale.
            2.  L'aliquota  agevolata dell'imposta di fabbricazione e
          della  corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla
          lettera  B),  punto 1), della tabella B allegata alla legge
          19  marzo  1973,  n. 32, e successive modificazioni, per la
          benzina   acquistata  dai  turisti  stranieri  ed  italiani
          residenti   all'estero,   e'  stabilita  in  L.  45224  per
          ettolitro, alla temperatura di 15° C.
            3.  L'aliquota  agevolata dell'imposta di fabbricazione e
          della  corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla
          lettera  E),  punto 1), della tabella B allegata alla legge
          19  marzo  1973,  n. 32, e successive modificazioni, per il
          prodotto    denominato    "Jet    Fuel    JP/4"   destinato
          all'Amministrazione   della  difesa,  e'  stabilita  in  L.
          6.569,30   per   ettolitro,  alla  temperatura  di  15°  C,
          relativamente  al  quantitativo  eccedente  il  contingente
          annuo di tonnellate 18.000, sulle quali e' dovuta l'imposta
          nella misura normale stabilita per la benzina".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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