Legge Ordinaria n. 17 del 17/02/1985 (Pubblicata nella G.U. del 17 febbraio 1985 n. 41-bis)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, recante disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte sul reddito e disposizioni relative all'Amministrazione finanziaria.
    La Camera dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                           Articolo unico 
 
  Il decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, recante disposizioni  in
materia d'imposta sul valore  aggiunto  e  d'imposte  sul  reddito  e
disposizioni relative all'Amministrazione finanziaria, e'  convertito
in legge con le seguenti modificazioni: 
    All'articolo 1: 
      al comma 3 e' soppresso il secondo periodo; 
      al  comma  5  sono  aggiunte  le  parole:  ",  compresi  quelli
alberghieri". 
    All'articolo 2: 
      al comma 1, il secondo periodo e' sostituito con  il  seguente:
"Resta ferma, in quanto spettante, la detrazione nei  modi  ordinari:
a) dell'imposta afferente gli acquisti  e  le  importazioni  di  beni
ammortizzabili in piu' di tre  anni;  b)  dell'imposta  afferente  le
locazioni finanziarie e i noleggi di tali beni, purche' la durata dei
relativi  contratti  non  sia  inferiore  alla  meta'   del   periodo
d'ammortamento;  c)  dell'imposta   afferente   l'eventuale   affitto
dell'azienda; d) dell'imposta afferente  le  lavorazioni  relative  a
beni formanti oggetto dell'attivita' propria  dell'impresa,  eseguite
da terzi senza alcun impiego di materiali o impiegando esclusivamente
materiali forniti dal committente,  limitatamente  al  73  per  cento
dell'imposta  stessa;  e)  dell'imposta  afferente   le   prestazioni
ricevute  in  dipendenza  di   rapporti   di   agenzia,   mediazione,
rappresentanza di  commercio  e  procacciamento  di  affari  relativi
all'attivita' propria dell'impresa, limitatamente all'82 o al 91  per
cento dell'imposta stessa secondo che le prestazioni  siano  rese  da
intermediari con o  senza  deposito;  f)  dell'imposta  afferente  le
prestazioni di opera  intellettuale  relative  all'attivita'  propria
dell'arte o professione esercitata, limitatamente al 94 o all'85  per
cento dell'imposta stessa secondo che le prestazioni siano  rese  dai
soggetti di cui al n. 38 o da quelli di cui al n.  39  della  tabella
A"; 
      al comma 6, lettera c),  le  parole:  "purche'  di  durata  non
inferiore" sono sostituite con le seguenti: "purche'  la  durata  dei
relativi contratti non sia inferiore"; 
      al comma 8, e' aggiunto il seguente periodo:  "Le  disposizioni
dei precedenti  commi  non  si  applicano  agli  esercenti  la  pesca
marittima"; 
      al comma 9, la lettera e) e' sostituita con  le  seguenti:  "e)
del 78 o dell'83 per cento, secondo che corrisposte  ad  intermediari
con o senza deposito, delle provvigioni per rapporti di  commissione,
agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento  di
affari relativi all'attivita'  propria  dell'impresa;f)  del  71  per
cento dei  compensi  corrisposti  per  lavorazioni  relative  a  beni
formanti oggetto  dell'attivita'  propria  dell'impresa  eseguite  da
terzi senza alcun impiego di materiali  o  impiegando  esclusivamente
materiali forniti  dal  committente";  all'ultimo  periodo,  dopo  le
parole: "del presente  articolo"  sono  aggiunte  le  seguenti:"ferma
restando la disposizione di cui alla lettera b)  del  medesimo  comma
6"; 
      al comma 10, la lettera b) e' sostituita con la seguente: 
      "b) dell'84 o del 79  per  cento  secondo  che  corrisposti  ai
soggetti di cui al n. 40 o a quelli di cui al n. 41 della tabella  B,
dei  compensi  per   prestazioni   d'opera   intellettuale   relative
all'attivita' propria dell'arte o professione esercitata"; 
      al comma 13, e'  aggiunto  il  seguente  periodo:  "E'  inoltre
sospesa l'applicazione dell'articolo 18 del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per gli esercenti imprese
commerciali che nell'anno 1984 hanno tenuto la contabilita' ordinaria
ed hanno conseguito ricavi per ammontare superiore a 780  milioni  di
lire"; 
      al comma 16, le parole: "con effetto" sono  sostituite  con  le
seguenti: "indistintamente per tutte le attivita'  esercitate  e  con
effetto"; e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  "Il  prospetto
delle attivita' e passivita' esistenti al 1 gennaio 1985 deve  essere
compilato e vidimato entro il 31 marzo dello stesso anno"; 
      al comma 23, dopo le parole: "da 14  a  16"  sono  aggiunte  le
seguenti: "e 21"; 
      al comma 31, le parole: "25 gennaio"  sono  sostituite  con  le
seguenti: "20 febbraio". 
    All'articolo 3: 
      al comma 1, lettera d), dopo le parole: "a  condizione  che  il
contribuente non disponga" sono aggiunte le seguenti:  "nel  medesimo
comune"; 
      al comma 3, l'ultimo periodo  e'  sostituito  con  i  seguenti:
"L'annotazione deve essere eseguita entro quindici giorni dalla  data
stessa, ovvero, per le prestazioni  in  corso  all'inizio  dell'anno,
entro il 31 gennaio. Il termine per l'annotazione  e'  elevato  a  90
giorni per le prestazioni iniziate nel primo semestre dell'anno  1985
ed e' fissato al 31 marzo 1985 per quelle in corso all'inizio di tale
anno"; 
      al comma 16, le parole: "30 giugno 1985" sono sostituite con le
seguenti: "30 settembre 1985"; 
      al comma 19, e' aggiunto  il  seguente  periodo:  "Le  societa'
iscritte nel registro delle imprese anteriormente al 1° gennaio  1985
devono eseguire il primo versamento annuale entro il 30 giugno 1985"; 
      al comma 21, il primo periodo e'  sostituito  con  i  seguenti:
"Fino al 31 dicembre 1985 le assegnazioni,  a  singoli  soci  persone
fisiche ed enti non commerciali anche per singoli beni  anche  se  di
diversa natura,  conseguenti  a  scioglimenti  deliberati  tra  il  1
gennaio ed il 30 giugno 1985 dalle societa' di cui alla  prima  parte
del precedente comma 18, esistenti alla data del 31 luglio 1984, sono
soggette alle imposte di registro, ipotecarie e catastali  in  misura
fissa, non sono considerate cessioni agli  effetti  dell'imposta  sul
valore  aggiunto  e  delle  imposte  sul  reddito  e  sono   soggette
all'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili ridotta
a meta'. Restano tuttavia soggette alle imposte sul reddito, sia  per
la  societa'  che  per  i  soci  assegnatari,   le   plusvalenze   da
rivalutazione monetaria e le plusvalenze accantonate  in  sospensione
d'imposta"; e sono aggiunte, in  fine,  le  parole:  "o  che  vengano
iscritti  nel  libro  dei  soci,  entro  30  giorni  dalla  data   di
conversione in legge del presente decreto,  in  forza  di  titolo  di
trasferimento avente data certa anteriore al 31 luglio 1984"; 
      e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
      "21-bis. Ai  fini  di  cui  all'articolo  76  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  597,  per  i
successivi trasferimenti da parte  dei  soci  assegnatari  a  seguito
degli  scioglimenti  previsti  nel  comma  precedente,  come   valore
d'acquisto sara' considerato  quello  iscritto  nell'ultimo  bilancio
della societa' di cui e' stato deliberato lo scioglimento". 
    All'articolo 4: 
      il comma 12 e' sostituito con il seguente: 
      "12. In deroga a quanto stabilito dal terzo comma dell'articolo
4 della legge 19 aprile 1982, n. 165, gli operai del Ministero  delle
finanze, ivi compresi  i  canneggiatori,  che  comunque  siano  stati
ammessi a partecipare allo  speciale  concorso,  previsto  dai  commi
primo e secondo del medesimo articolo e che siano  risultati  idonei,
sono assunti ed inquadrati nella  qualifica  iniziale  propria  della
categoria prevista dalle norme in vigore"; 
      dopo il comma 14, e' inserito il seguente: 
      "14-bis. I benefici normativi ed economici previsti dal decreto
del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319,  sono  estesi
al personale di concetto delle soppresse carriere ordinarie (tecniche
ed amministrative) che  abbia  sostenuto  concorsi  di  accesso  alla
carriera con almeno tre prove scritte sulle materie  professionali  e
di  istituto  ed  abbia  svolto  mansioni  analoghe  a  quelle  degli
impiegati delle carriere speciali". 
    Alla tabella A: 
      la voce n. 8 e' sostituita con la seguente: "8 -  Attivita'  di
sola lavorazione  senza  alcun  impiego  di  materiali  o  impiegando
esclusivamente materiali forniti dai committenti (**) 
                                                                 27"; 
      alla voce n. 12 la  percentuale:  "77"  e'  sostituita  con  la
seguente: "78"; 
      dopo la  voce  n.  34,  e'  inserita  la  seguente:  "34-bis  -
Commissionari che operano  nel  commercio  all'ingrosso  nei  mercati
agricolo-alimentari 
                                                                 90"; 
      nella nota (***), la percentuale: "73 per cento" e'  sostituita
con la seguente: "75 per cento". 
    Alla tabella B: 
      la voce n. 7 e' sostituita con la seguente: "7 -  Attivita'  di
sola lavorazione  senza  alcun  impiego  di  materiali  o  impiegando
esclusivamente materiali forniti dai committenti (**) 
                                                                 29"; 
      alla voce n. 11, la percentuale:  "78"  e'  sostituita  con  la
seguente: "80"; 
      alla voce n. 36, la percentuale:  "16"  e'  sostituita  con  la
seguente: "17"; 
      la voce n. 41 e' sostituita con la  seguente:  "41  -  Pittori,
scultori, esercenti attivita' artistiche o professionali nel  settore
dello spettacolo con contratti a tempo determinato operanti fuori del
comune   di   residenza   per   la   maggior   parte   del    periodo
d'imposta;esercenti  attivita'   artistiche   o   professionali   che
richiedono impiego  di  materiali  di  consumo  in  misura  rilevante
(********) 
                                                                 21"; 
      e' aggiunta la seguente voce: "41-bis - Attivita' di pesca 54";
nella nota (***), la percentuale: "74 per cento" e' sostituita 
con la seguente: "76 per cento". 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Il Cairo, addi' 17 febbraio 1985 
 
                               PERTINI 
 
                                  CRAXI, Presidente del Consiglio dei 
                                Ministri 
                              VISENTINI, Ministro delle finanze 
 
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI 
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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