Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 211 del 30/05/1985 (Pubblicata nella G.U. del 31 maggio 1985 n. 127)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 aprile 1985, n. 114, recante provvedimenti in favore della popolazione di Zafferana Etnea ed altre disposizioni in materia di calamita' naturali.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 aprile 1985, n. 114, recante provvedimenti in favore della popolazione di Zafferana Etnea ed altre disposizioni in materia di calamita' naturali.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Il decreto-legge 3 aprile 1985, n. 114, recante provvedimenti in favore della popolazione di Zafferana Etnea ed altre disposizioni in materia di calamita' naturali, e' convertito in legge con le seguenti modificazioni: All'articolo 2 e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "5-bis. A valere sullo stanziamento di lire 800 miliardi previsto dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, e' assegnata la somma di lire 100 miliardi al sindaco di Napoli - commissario straordinario di Governo che ne dispone con i poteri di cui all'articolo 84 della legge 14 maggio 1981, n. 219, per l'acquisto di alloggi da destinare agli occupanti di alloggi monoblocco ubicati negli appositi campi della citta' di Napoli a seguito del sisma del novembre 1980". All'articolo 3 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: "3-bis. Per l'utilizzazione dei fondi disponibili dell'INAIL nel triennio 1985-1987 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 64 della legge 14 maggio 1981, numero 219, con le modalita' previste dall'articolo 15 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187. 3-ter. Il termine di sei mesi indicato nel quinto comma dell'articolo 7 del decreto-legge 27 febbraio 1982, numero 57, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187, nonche' il termine previsto nel settimo comma dello stesso articolo sono differiti al 31 dicembre 1985". All'articolo 4 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: "1-bis. La sospensione del pagamento delle imposte dirette di cui al precedente comma si applica fino al 30 giugno 1986 nei confronti dei soggetti che hanno subito le ritenute fino alla data di entrata in vigore del presente decreto. 1-ter. La sospensione di cui al precedente comma 1 si applica, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, fino al 30 giugno 1986, anche nei confronti dei soggetti residenti, alla data del 15 settembre 1983, nei comuni di Pozzuoli, Bacoli e Monte di Procida. 1-quater. Il comma 2 dell'articolo 13-quinquies del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, e' sostituito dal seguente: "2. Ai soggetti di cui al precedente comma 1, relativamente ai periodi di imposta nei quali opera la sospensione ivi prevista, non si applica l'esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi di cui all'articolo 1, quarto comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni". 1-quinquies. I redditi dei fabbricati colpiti da ordinanza di sgombero nei comuni di Pozzuoli, Bacoli e Monte di Procida sono esclusi, per gli anni 1984 e 1985, dall'imposta locale sui redditi e non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. 1-sexies. Ai datori di lavoro di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1983, n. 748, e all'articolo 16 della legge 18 aprile 1984, n. 80, e' concesso, relativamente al personale occupato, l'esonero dal pagamento dei contributi previdenziali anche per il periodo di paga in scadenza nel mese di agosto 1983. 1-septies. Per i periodi di paga dal 10 settembre 1983 al 31 dicembre 1984, e' concesso l'esonero dal pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali per la quota a carico dei lavoratori dipendenti dai datori di lavoro di cui al comma precedente nonche' da quelli le cui aziende siano ubicate nel raggio di 50 chilometri dal comune di Pozzuoli, limitatamente ai lavoratori residenti a Pozzuoli, Bacoli e Monte di Procida. 1-octies. Il Fondo per la protezione civile rimborsa, entro il limite massimo di lire 800 milioni, alle gestioni previdenziali ed assistenziali le somme corrispondenti ai contributi di cui ai precedenti commi su presentazione di appositi rendiconti. 1-novies. I giovani interessati alla chiamata alle armi nell'anno 1985, purche' residenti nei comuni di Pozzuoli, Bacoli e Monte di Procida, a domanda possono prestare il servizio militare di leva, anche se gia' arruolati o in servizio, nel territorio del distretto militare di Napoli". Dopo l'articolo 4, e' aggiunto il seguente: "Art. 4-bis. - Al sedicesimo comma dell'articolo 2 della legge 18 aprile 1984, n. 80, le parole: "Il personale tuttora in servizio" sono sostituite dalle seguenti: "Il personale in servizio alla data del 30 dicembre 1983". All'articolo 5, il comma 2 e' soppresso.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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