Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 282 del 15/06/1985 (Pubblicata nella G.U. del 20 giugno 1985 n. 144)
Norme concernenti l'organico del personale di dattilografia del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali.
Norme concernenti l'organico del personale di dattilografia del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Nel ruolo del personale di dattilografia del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, i posti rimasti vacanti e disponibili dopo l'espletamento del concorso bandito in applicazione dell'articolo 1 della legge 16 maggio 1984, n. 138, sono conferiti mediante concorso per titoli di servizio ed esami riservato al personale che sia stato assunto a norma dell'articolo 52, primo comma, della legge 27 aprile 1982, n. 186, e che in tale posizione abbia svolto o svolga effettivo servizio alla data di entrata in vigore della presente legge. 2. Ai fini dell'ammissione al concorso riservato, il personale deve essere in possesso dei requisiti prescritti, ad eccezione dei limiti di eta'. 3. Le modalita' del concorso riservato saranno stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del presidente del Consiglio di Stato, sentito il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 4. Per l'anno 1985 le nuove assunzioni nel ruolo del personale di dattilografia del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali disposte in base ai concorsi di cui all'articolo 1 della legge 16 maggio 1984, n. 138, ed alla presente legge, nonche' a chiamate dirette di categorie riservatarie, non potranno superare, complessivamente, il numero di centocinquanta. 5. Le eventuali restanti assunzioni conseguenti alle predette procedure concorsuali e chiamate dirette saranno effettuate nell'anno successivo, fino al limite dei posti di organico stabiliti dalla tabella F allegata alla legge 27 aprile 1982, n. 186. 6. Fino alla data di immissione in servizio nel ruolo del personale di dattilografia del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali del personale di cui ai precedenti commi 4 e 5 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1986, e' prorogato il termine stabilito dall'articolo 52, primo comma, della legge 27 aprile 1982, n. 186. 7. L'ulteriore servizio prestato in applicazione di quanto disposto dal precedente comma 6 non e' valutabile ai fini del concorso di cui al comma 1.
NOTE Nota all'art. 1, commi 1 e 4: Il testo dell'art. 1 della legge 16 maggio 1984, n. 138, e' il seguente: "I posti disponibili presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, di cui al secondo comma dell'articolo 26-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, sono attribuiti, previo superamento di specifico concorso per titoli, agli idonei negli esami di cui all'articolo 26-ter del predetto decreto-legge che non siano stati ancora immessi nei ruoli delle amministrazioni presso cui hanno superato l'esame di idoneita'. I titoli valutabili sono costituiti dal punteggio globale acquisito agli esami di idoneita' che deve essere certificato dall'amministrazione che ha indetto gli esami, anche se le relative graduatorie non risultino ancora approvate, ed a parita' di merito, da quelli di cui all'articolo 5 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. I posti da mettere a concorso, distinti per qualifica e sedi di servizio, i requisiti per l'ammissione al concorso e le modalita' di svolgimento del medesimo, nonche' la composizione delle commissioni saranno determinati, per ciascuna amministrazione, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro competente. I concorsi di cui al presente articolo dovranno essere espletati dalle singole amministrazioni entro tre mesi dalla scadenza del termine della presentazione delle domande di partecipazione al concorso. I posti che, dopo l'espletamento del concorso di cui al presente articolo, rimangono comunque vacanti possono essere coperti mediante pubblico concorso ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di reclutamento di personale. La riserva di cui all'articolo 26-quinquies, secondo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, cessa di operare per le carriere cui si riferiscono i posti che non sia stato possibile coprire con i criteri di cui ai precedenti commi. I candidati risultati vincitori del concorso di cui al presente articolo sono tenuti a frequentare gli appositi corsi di formazione che le amministrazioni di cui al primo comma dovessero ritenere necessario organizzare in relazione ai propri compiti istituzionali". Nota all'art. 1, commi 1 e 6: Il testo dell'art. 52, primo comma, della legge 27 aprile 1982, n. 186, e' il seguente: "Art. 52. (Norme transitorie). - Per un periodo di tre anni dall'entrata in vigore della presente legge sono estese al Consiglio di Stato ed ai tribunali amministrativi regionali le disposizioni relative alla assunzione temporanea di personale a norma del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, da destinare esclusivamente a mansioni di dattilografia". Nota all'art. 1, comma 5: Il testo della tabella F allegata alla legge 27 aprile 1982, n. 186, e' il seguente: RUOLO DEL PERSONALE DI DATTILOGRAFIA ----> Parte di provvedimento in formato grafico <----
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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