Legge Ordinaria n. 283 del 05/06/1985 (Pubblicata nella G.U. del 21 giugno 1985 n. 145)
Utilizzazione, nell'ambito delle amministrazioni pubbliche, di prodotti cartari con standards qualitativi minimi in relazione all'uso cui devono venire destinati.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Tutte   le   disposizioni   generali   o   speciali,  che  comunque
prescrivano,  per  le forniture di carte e cartoni allo Stato ed agli
enti  di  cui  al  successivo  articolo  2, l'impiego di prodotti con
impasti  di  pura  pasta  chimica  di  legno  ed  aventi  particolari
caratteristiche, sono abrogate.
  Sono  altresi' abrogate tutte le disposizioni che vietano, per tali
forniture,  l'impiego  di  carte  e  cartoni  fabbricati  con impasti
composti  anche  con fibre di recupero, paste ad alta resa e paste di
paglia.
  Nulla  e'  innovato per quanto concerne le carte valori, le carte e
gli  articoli cartacei e cartotecnici per tabacchi lavorati, le carte
e  i cartoni destinati a venire in contatto con alimenti, e gli altri
prodotti  cartari,  oggetto  di  specifiche previsioni normative, che
debbono   presentare   determinati  requisiti  essenziali  alla  loro
utilizzazione.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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