Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 297 del 21/06/1985 (Pubblicata nella G.U. del 22 giugno 1985 n. 146)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, recante norme per la erogazione di contributi finalizzati al sostegno delle attivita' di prevenzione e reinserimento dei tossicodipendenti nonche' per la distruzione di sostanze stupefacenti e psicotrope sequestrate e confiscate.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, recante norme per la erogazione di contributi finalizzati al sostegno delle attivita' di prevenzione e reinserimento dei tossicodipendenti nonche' per la distruzione di sostanze stupefacenti e psicotrope sequestrate e confiscate.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico Il decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, recante norme per la erogazione di contributi finalizzati al sostegno delle attivita' di prevenzione e reinserimento dei tossicodipendenti nonche' per la distruzione di sostanze stupefacenti e psicotrope sequestrate e confiscate, e' convertito in legge con le seguenti modificazioni: L'articolo 1 e sostituito dal seguente: "1. Il Ministro dell'interno puo' erogare contributi allo scopo di sostenere le attivita' per il recupero e il reinserimento sociale dei tossicodipendenti. 2. La erogazione di contributi da parte del Ministro dell'interno alle associazioni di volontariato, cooperative e privati, di cui all'articolo 1-bis, avviene tramite l'ente locale competente per territorio, fino a quando non sara' regolata con una nuova normativa legislativa la disciplina dei rapporti di enti e associazioni di volontariato che operano sul territorio nazionale nel campo del recupero e del reinserimento sociale dei tossicodipendenti". Dopo l'articolo 1, sono inseriti i seguenti: "Art. 1-bis. - 1. I contributi, di cui all'articolo 1, sono destinati ai comuni, alle unita' sanitarie locali, nonche' ad altri enti, associazioni di volontariato, cooperative e privati che operino senza scopo di lucro e con le specifiche finalita' di cui all'articolo 1, che si coordinino con le strutture delle unita' sanitarie locali con apposite convenzioni e che non impieghino forme di intervento che non rispettino il diritto all'autodeterminazione dei tossicodipendenti con interventi violenti o coattivi contrari allo spirito e alle norme dell'ordinamento. 2. I contributi di cui al presente decreto vengono erogati previa presentazione e dimostrazione dell'effettiva realizzazione dei servizi e delle iniziative attivate e con il parere dell'ente locale competente per territorio. 3. I soggetti di cui ai commi precedenti sono tenuti a trasmettere i propri bilanci, contenenti anche i risultati raggiunti, all'ente erogatore. 4. I contributi vengono ripartiti sulla base dei dati forniti dall'osservatorio permanente presso il Ministero dell'interno e dei criteri e dei requisiti determinati da apposita commissione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con decreto del Presidente del Consiglio, presieduta dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri-segretario del Consiglio dei Ministri e composta da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno, della sanita', di grazia e giustizia e del lavoro e della previdenza sociale nonche' da tre rappresentanti delle regioni e dei comuni, designati rispettivamente, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dalla conferenza dei presidenti delle regioni e dall'ANCI. La commissione, sulla base dei criteri e dei requisiti, formula la proposta al Ministro dell'interno riguardante la concessione dei contributi riferiti alle domande presentate. Art. 1-ter. - Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, nell'ambito delle proprie competenze, alle finalita' di cui al precedente articolo 1 secondo le modalita' stabilite dai rispettivi ordinamenti. Art. 1-quater. - La documentazione e la domanda da parte dei soggetti destinatari dei contributi per le attivita' di recupero e reinserimento sociale dei tossicodipendenti, di cui all'articolo 1-bis, devono essere inoltrate, tramite i comuni competenti per territorio, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto per l'anno 1985 ed entro i primi novanta giorni per gli anni 1986 e 1987". L'articolo 3 e' sostituito dal seguente: "1. L'articolo 80-bis della legge 22 dicembre 1975, n. 685, e' sostituito dal seguente: "Art. 80-bis. - (Destinazione delle sostanze confiscabili dal Ministro della sanita). - Le sostanze stupefacenti o psicotrope che a norma dell'articolo precedente possono essere confiscate con decreto ministeriale sono immediatamente messe a disposizione del Ministero della sanita'". 2. Dopo l'articolo 80-bis della legge 22 dicembre 1975, n. 685, e' inserito il seguente: "Art. 80-ter. - (Destinazione delle sostanze sequestrate dall'autorita' giudiziaria). - L'autorita' che effettua il sequestro deve darne immediata notizia al servizio centrale antidroga specificando l'entita' ed il tipo di sostanze sequestrate. Quando il decreto di sequestro o di convalida del sequestro effettuato dall'autorita' giudiziaria non e' piu' assoggettabile al riesame, l'autorita' giudiziaria dispone il prelievo di uno o piu' campioni, determinandone l'entita', con l'osservanza delle formalita' di cui agli articoli 304-bis e 304-ter del codice di procedura penale e ordina la distruzione della residua parte di sostanze. Se la conservazione delle sostanze di cui al precedente comma sia assolutamente necessaria per il prosieguo delle indagini, l'autorita' giudiziaria dispone in tal senso con provvedimento motivato. In ogni caso l'autorita' giudiziaria ordina la distruzione delle sostanze stupefacenti e psicotrope confiscate. Per la distruzione di sostanze stupefacenti e psicotrope l'autorita' giudiziaria si avvale di idonea struttura pubblica locale, ove esistente, o statale ed incarica la polizia giudiziaria del regolare svolgimento delle relative operazioni. Il verbale delle operazioni e' trasmesso all'autorita' giudiziaria procedente e al Ministero della sanita'. La distruzione avviene secondo le modalita' tecniche determinate con decreto del Ministro della sanita' da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144. 3. Dopo l'articolo 80-ter della legge 22 dicembre 1975, n. 685, e' inserito il seguente: "Art. 80-quater. - (Destinazione dei campioni delle sostanze sequestrate). - Il servizio centrale antidroga, istituito nell'ambito del Dipartimento di pubblica sicurezza, puo' chiedere all'autorita' giudiziaria la consegna di alcuni campioni delle sostanze sequestrate. Altri campioni possono essere motivatamente richiesti dalle singole forze di polizia o dal Ministero della sanita' tramite il servizio centrale antidroga. L'autorita' giudiziaria, se la quantita' delle sostanze sequestrate lo consente, e se le richieste sono pervenute prima della esecuzione dell'ordine di distruzione, accoglie le richieste stesse dando la priorita' a quelle del servizio centrale antidroga e determina le modalita' della consegna". 4. Il terzo e quarto comma dell'articolo 28 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, sono sostituiti dal seguente: "In ogni caso le piante illegalmente coltivate sono sequestrate e confiscate. Si applicano le disposizioni dell'articolo 80-ter"". L'articolo 4 e' sostituito dal seguente: "1. L'articolo 23 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, e' sostituito dal seguente: "Art. 23. - (Distruzione delle sostanze consegnate o messe a disposizione del Ministero della sanita). - La distruzione delle sostanze stupefacenti e psicotrope nei casi previsti dagli articoli 21, 22 e 80-bis e' disposta con decreto del Ministro della sanita' che ne stabilisce le modalita' di attuazione e si avvale di idonee strutture pubbliche locali, ove esistenti, o nazionali. In tali casi il Ministro della sanita' puo', altresi', richiedere ai prefetti delle province interessate che venga assicurata adeguata assistenza da parte delle forze di polizia alle operazioni di distruzione. Il verbale relativo alle operazioni di cui al secondo comma e' trasmesso al Ministero della sanita'. 2. Al terzo comma dell'articolo 21 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, le parole: "osservando le modalita' di cui alla lettera f) del successivo articolo 24" sono sostituite dalle seguenti: "osservando le modalita' di cui al successivo articolo 23". 3. Gli articoli 24 e 25 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, sono abrogati". Dopo l'articolo 4, sono inseriti i seguenti: "Art. 4-bis. - Nel terzo comma dell'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, le parole: "per almeno tre mesi" sono sostituite dalle seguenti: "per almeno un mese". Art. 4-ter. - Dopo l'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e' inserito il seguente: "Art. 47-bis. - (Affidamento in prova in casi particolari). - Quando una sentenza di condanna a pena detentiva deve essere eseguita nei confronti di persona tossicodipendente o alcooldipendente che abbia in corso un programma di recupero, l'interessato puo' chiedere al pubblico ministero o al pretore competente per la esecuzione di essere affidato in prova al servizio sociale per proseguire l'attivita' terapeutica sulla base di un programma concordato dall'interessato stesso con una unita' sanitaria locale o con uno degli enti, associazioni, cooperative o privati di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144. Alla domanda deve essere allegata certificazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica attestante lo stato di tossicodipendenza o di alcooldipendenza e la idoneita', ai fini del recupero del condannato, del programma in corso. In tal caso il pubblico ministero o il pretore, dopo aver determinato la pena complessiva da eseguire, anche ai sensi dell'articolo 582 del codice di procedura penale, se non vi ostano le condizioni e i limiti indicati nel primo e nel secondo comma dell'articolo precedente e nell'ottavo comma del presente articolo, in luogo di emettere ordine di carcerazione trasmette gli atti alla sezione di sorveglianza del luogo ove e' eseguito il programma terapeutico. Se la richiesta perviene dopo che l'ordine di carcerazione e' gia' stato eseguito, il pubblico ministero o il pretore provvede a norma del comma precedente, ordinando la liberazione del condannato. La sezione di sorveglianza, nominato un difensore di ufficio al condannato che non abbia indicato un difensore di fiducia nella richiesta, fissa la data della deliberazione entro dieci giorni dal ricevimento degli atti, dandone avviso al condannato, al difensore ed al pubblico ministero almeno cinque giorni prima. Se non e' possibile effettuare la notifica dell'avviso al condannato nel domicilio indicato nella richiesta e lo stesso non compare all'udienza, la sezione di sorveglianza respinge la richiesta. Ai fini della decisione la sezione di sorveglianza puo' anche acquisire copia degli atti del procedimento e disporre gli opportuni accertamenti in ordine al programma terapeutico in corso; deve altresi' accertare che lo stato di tossicodipendenza o alcooldipendenza o l'esecuzione del programma di recupero non siano preordinati al conseguimento del beneficio. Dell'ordinanza che conclude il procedimento e' data immediata comunicazione al pubblico ministero o al pretore competente per l'esecuzione, il quale, se lo affidamento non e' disposto, emette ordine di carcerazione. Se la sezione di sorveglianza dispone l'affidamento, tra le prescrizioni impartite devono essere comprese quelle che determinano le modalita' di esecuzione del programma. Sono altresi' stabilite le prescrizioni e le forme di controllo per accertare che il tossicodipendente o l'alcooldipendente prosegua il programma di recupero. L'esecuzione della pena si considera iniziata dalla data del verbale di affidamento. L'affidamento in prova al servizio sociale non puo' essere disposto, ai sensi del presente articolo, piu' di una volta. Si applica, per quanto non diversamente stabilito, la disciplina prevista dalle altre norme della presente legge per la misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale". Art. 4-quater. - Quando, per divieto di legge o per disposizione dell'autorita' giudiziaria, il tossicodipendente o l'alcooldipendente imputato o condannato non sia ammesso alla misura sostitutiva prevista, il programma terapeutico al quale l'interessato risulti sottoposto o intenda sottoporsi viene proseguito nello stato di detenzione ad opera del servizio sanitario penitenziario con il concorso delle strutture sanitarie territoriali. Art. 4-quinquies. - 1. Quando puo' essere emesso un provvedimento restrittivo della liberta' personale nei confronti di persona tossicodipendente o alcooldipendente che stia eseguendo una attivita' di recupero sulla base di un programma terapeutico concordato fra il soggetto e le strutture di cui all'articolo 1-bis, l'autorita' giudiziaria tiene conto, oltre che delle circostanze prevedute dall'ultimo comma dell'articolo 254 del codice di procedura penale, del pericolo che l'interruzione del programma terapeutico possa pregiudicare la disintossicazione dell'imputato. 2. L'autorita' giudiziaria, con il provvedimento con il quale dispone che non sia emanato l'ordine o il mandato di cattura, stabilisce i controlli per accertare che il tossicodipendente o l'alcooldipendente prosegua il programma di recupero. Art. 4-sexies. - 1. Nel concedere la liberta' nei casi in cui e' consentita, se l'imputato e' persona tossicodipendente o alcooldipendente che stia eseguendo una attivita' di recupero sulla base di un programma terapeutico concordato fra il soggetto e le strutture di cui allo articolo 1-bis, l'autorita' giudiziaria valuta, oltre alle circostanze indicate nel terzo comma dell'articolo 277 del codice di procedura penale, anche la possibilita' che il programma terapeutico possa piu' utilmente proseguire con l'imputato in stato di liberta'. 2. Le disposizioni del comma precedente si applicano anche quando il programma terapeutico, iniziato nello stato di liberta', sia stato interrotto dall'esecuzione dell'ordine o del mandato di cattura. 3. L'autorita' giudiziaria, con il provvedimento con il quale concede la liberta' provvisoria, stabilisce i controlli per accertare che il tossicodipendente o l'alcooldipendente prosegua il programma di recupero". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 21 giugno 1985 PERTINI CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri SCALFARO, Ministro dell'interno Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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