Legge Ordinaria n. 332 del 27/06/1985 (Pubblicata nella G. U del 4 luglio 1985 n. 156)
Interventi per la ristrutturazione e l'adeguamento degli edifici adibiti a musei, gallerie, archivi e biblioteche dello Stato e modifiche alla legge 23 luglio 1980, n. 502.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  1.  Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 23 luglio 1980, n.
502, e' sostituito dal seguente:
  "Il  comitato  e'  presieduto  dal  Ministro per i beni culturali e
ambientali  o  da un suo delegato ed e' composto da un rappresentante
del  Ministro delle finanze, del Ministro della pubblica istruzione e
del  Ministro  del  turismo e dello spettacolo e da tre componenti il
Consiglio  nazionale per i beni culturali e ambientali, designati dal
Consiglio stesso".
  2.  L'articolo  2 della legge 23 luglio 1980, n. 502, e' sostituito
dal seguente:
  "Ai  lavori  del  comitato  di  cui  al precedente articolo possono
prendere  parte  il  presidente  della  conferenza  regionale  di cui
all'articolo  32  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  3
dicembre  1975, n. 805, competente per territorio e un rappresentante
della  regione  interessata per territorio, che partecipano ai lavori
con voto consultivo.
  Il  comitato  esprime  parere  sulla  determinazione della tassa di
ingresso  di  ciascun monumento, museo, galleria o scavo archeologico
dello  Stato,  tenuto  conto  delle  caratteristiche specifiche e del
contesto socioculturale".
  3.  L'articolo  3 della legge 23 luglio 1980, n. 502, e' sostituito
dal seguente:
  "L'istituzione,  l'abolizione  e  l'importo della tassa di ingresso
per  ogni monumento, museo, galleria o scavo archeologico dello Stato
sono  stabiliti  con  decreto  del  Ministro  per  i beni culturali e
ambientali,  sentito il comitato di cui al precedente articolo 1. Con
la  stessa  procedura  puo'  essere  variato l'importo della tassa di
ingresso.
  Il  decreto  di  cui  al  comma  precedente ha validita' dal giorno
successivo  a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
  L'ingresso ai monumenti, musei, gallerie e scavi archeologici dello
Stato,  per i quali gli introiti della tassa risultino inferiori alle
spese di esazione, puo' essere gratuito.
  Con  il decreto di cui al primo comma e' stabilita, entro il limite
del  5 per cento, la percentuale dei proventi della tassa di ingresso
da  assegnarsi  all'Ente  nazionale  di assistenza e previdenza per i
pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici".
  4.  I  commi  primo, secondo e terzo dell'articolo 4 della legge 23
luglio 1980, n. 502, sono sostituiti dai seguenti:
  "Il  libero  ingresso, l'ingresso gratuito e ogni forma agevolativa
di  ingresso ai monumenti, musei, gallerie o scavi archeologici dello
Stato sono aboliti.
  Il  Ministro  per  i beni culturali e ambientali puo' stabilire, in
via temporanea e per particolari avvenimenti, che ad alcuni o a tutti
gli istituti di cui al primo comma si acceda liberamente.
  Ai  cittadini  italiani  che non abbiano compiuto il diciottesimo o
che  abbiano  superato  il  sessantesimo  anno  di eta' e' consentito
l'ingresso  gratuito.  Tale  facilitazione e' riconosciuta anche agli
stranieri, a condizione di reciprocita'.
  I visitatori minori di anni dodici debbono essere accompagnati.
  Al  personale  appartenente  ai  ruoli  del  Ministero  per  i beni
culturali  e ambientali e' consentito il libero accesso ai monumenti,
musei, gallerie e scavi archeologici dello Stato.
  L'ingresso  dei gruppi o comitive di studenti delle scuole italiane
di  ogni ordine e grado, statali e non statali, accompagnati dai loro
insegnanti, e' gratuito.
  I  monumenti, musei, gallerie, scavi archeologici, le biblioteche e
gli  archivi  dello  Stato restano aperti tutti i giorni. L'orario di
apertura  al  pubblico e' disciplinato con decreto del Ministro per i
beni culturali e ambientali.
  Il  Ministro per i beni culturali e ambientali, in via temporanea e
per particolari esigenze, puo' disporre la chiusura degli istituti di
cui al precedente comma".
 
          NOTE

          Nota all'art. 1:
            La legge 23 luglio 1980, n. 502, concerne istituzione del
          comitato  per  il coordinamento e la disciplina della tassa
          di  ingresso  ai  monumenti,  musei,  gallerie  e  scavi di
          antichita' dello Stato.
            L'art. 1, primo comma, di detta legge prevede:
            "E'  istituito presso il Ministero per i beni culturali e
          ambientali il comitato per il coordinamento e la disciplina
          della  tassa di ingresso per l'accesso ai monumenti, musei,
          gallerie  e  scavi  di  antichita'  dello Stato di cui alla
          tabella allegata alla legge 26 novembre 1955, n. 1317, come
          modificata dalla legge 13 marzo 1958, n. 263".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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