Legge Ordinaria n. 4 del 19/01/1985 (Pubblicata nella G.U. del 24 gennaio 1985 n. 20)
Disposizioni integrative del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1982, n. 955, concernente la disciplina dell'imposta di bollo.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  La  disposizione  di cui all'articolo 2, secondo comma, del decreto
del  Presidente  della  Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  642, come
modificato   dall'articolo   2   del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  30  dicembre  1982,  n. 955 (1), ha effetto dal 1 gennaio
1973 per quanto riguarda i documenti e gli atti allegati alle domande
di   brevetto   e  ai  brevetti,  anche  europei  ed  internazionali,
depositati  durante il periodo intercorso fra il 1 gennaio 1973 ed il
31 dicembre 1982.
  Per  lo  stesso periodo non sono soggetti all'imposta di bollo, per
quanto  concerne  la  materia  brevettuale, la lettera d'incarico, la
designazione  dell'inventore  o  del costitutore, le dichiarazioni di
protezione  del  marchio  e quella di cui all'articolo 3, lettera d),
del  decreto 22 ottobre 1976 emanato dal Ministro dell'industria, del
commercio   e   dell'artigianato,   di   concerto   con   i  Ministri
dell'agricoltura e delle foreste e della sanita' (2).
 
                                     NOTE:


            (1)  Testo  aggiornato  dell'art.  2,  secondo comma, del
          decreto  del  Presidente della Repubblica n. 642/1972, come
          sostituito  dall'art.  2  del  decreto del Presidente della
          Repubblica n. 955/1982:
            "Si  ha  caso  d'uso  quando  gli  atti,  i documenti e i
          registri  sono  presentati  all'ufficio del registro per la
          registrazione".


            (2)   Testo   dell'art.   3,   lettera  d),  del  decreto
          ministeriale  22  ottobre 1976 (in Gazzetta Ufficiale n. 15
          del  18  gennaio  1977):  "Alla  domanda di brevetto devono
          essere allegati:
            (Omissis).
              d)   una   dichiarazione   conforme  alle  prescrizioni
          dell'art.  5,  sottoscritta  dal  richiedente,  in  duplice
          esemplare".
            Testo  dell'art.  5  del  decreto ministeriale 22 ottobre
          1976,  citato  dall'art.  3,  lettera d): "Art. 5. - Con la
          dichiarazione  prevista  alla  lettera  d)  dell'art.  3 il
          richiedente deve dichiarare:
              1)  che  la  varieta' per la quale chiede la protezione
          costituisce,  a sua conoscenza, una nuova varieta' vegetale
          ai  sensi  dell'art.  1  del  decreto  del Presidente della
          Repubblica 12 agosto 1975, n. 974;
              2) che la varieta' e il suo materiale di propagazione e
          riproduzione  non  sono stati offerti in vendita o comunque
          commercializzati in Italia, con l'assenso del costitutore o
          dei suoi aventi causa, anteriormente alla data del deposito
          della  domanda, ne' da piu' di quattro anni, sul territorio
          di qualsiasi altro Stato;
              3)  se,  per  la produzione commerciale della varieta',
          occorra   la   ripetuta  utilizzazione  di  altre  varieta'
          protette;  in  tal  caso  dovra' allegarsi l'autorizzazione
          scritta   dei   titolari   dei   brevetti   che  consentano
          l'utilizzazione di dette altre varieta';
              4)  che s'impegna a fornire, a richiesta dei competenti
          organi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e nei
          termini  da  essi stabiliti, il materiale di riproduzione o
          di  moltiplicazione  vegetativa  della varieta' destinato a
          consentire l'esame della varieta' stessa;
              5)   se  sia  stata  gia'  depositata,  per  la  stessa
          varieta',  domanda  di  protezione  in altri Stati; in caso
          affermativo  il richiedente deve indicare quale esito abbia
          avuto la domanda nei vari Stati;
              6)   che   rinuncia   al  marchio  d'impresa  che  egli
          eventualmente    utilizzi   e   che   sia   identico   alla
          denominazione  proposta  per  la  varieta',  impegnandosi a
          trascrivere   un   formale  atto  di  rinuncia  al  marchio
          registrato prima della concessione del brevetto richiesto.
            In  caso di inadempimento all'obbligo di cui al punto 4),
          la  domanda di brevetto, previa diffida con assegnazione di
          un congruo termine, s'intende ritirata".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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