Legge Ordinaria n. 403 del 25/07/1985 (Pubblicata nella G. U del 9 agosto 1985 n. 187)
Insegnamento nei conservatori di musica e contemporaneo esercizio della professione nelle orchestre.
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                           Articolo unico 
 
  Il  termine  per  l'opzione  tra  l'attivita'  didattica  e  quella
professionale - gia' fissato dall'articolo  70,  primo  comma,  della
legge 11 luglio 1980, n. 312,  e  prorogato  dall'articolo  74  della
legge 20 maggio 1982, n. 270 - e' ulteriormente prorogato sino all'11
luglio 1986. 
  La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello  Stato,  sara'  inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Roma, addi' 25 luglio 1985 
 
                               COSSIGA 
 
                                  CRAXI, Presidente del Consiglio dei 
                                Ministri 
 
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI 
 
                                     NOTA

            -  Il  testo  dell'art.  70,  primo comma, della legge 11
          luglio 1980, n. 312, e' il seguente:
            "Art.  70  (Contratti  di collaborazione per il personale
          gia' in servizio). - Il personale docente che, alla data di
          entrata    in    vigore   della   presente   legge,   oltre
          all'insegnamento  esercita  attivita'  presso enti lirici o
          istituzioni di produzione musicale e' tenuto a scegliere il
          rapporto   di  dipendenza  organica  per  l'una  o  l'altra
          attivita'  entro  un  anno  dall'entrata  in  vigore  della
          presente  legge,  salvo proroga per un termine comunque non
          superiore   ad   un  altro  anno  da  parte  degli  enti  o
          istituzioni interessati".
            -  Il  testo  dell'art. 74 della legge 20 maggio 1982, n.
          270, e' il seguente:
            "Art.  74  (Proroga  del  termine  di cui all'articolo 70
          della  legge 11 luglio 1980, n. 312). - Il termine previsto
          dall'articolo  70, primo comma, della legge 11 luglio 1980,
          n.  312,  e' prorogato sino all'inizio dell'anno scolastico
          1985-1986".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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