Legge Ordinaria n. 405 del 30/07/1985 (Pubblicata nella G. U del 12 agosto 1985 n. 189)
Modifiche alla legge 29 novembre 1971, n. 1050, relative all'applicazione di magistrati alla Corte di cassazione e alla procura generale presso la Corte di cassazione.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  primo  comma dell'articolo unico della legge 21 maggio 1956, n.
489,  come  sostituito  dall'articolo  unico  della legge 29 novembre
1971, n. 1050, e' sostituito dal seguente:
  "Alla  Corte  di  cassazione  possono essere applicati, con il loro
consenso,  sentito  il  primo  presidente, magistrati di tribunale in
numero  non superiore a 22 e magistrati di corte di appello in numero
non  superiore  a  30,  lasciando  vacanti  altrettante  sedi ad essi
riservate.
  Alla  procura generale presso la Corte di cassazione possono essere
applicati,  con  il  loro  consenso, sentito il procuratore generale,
magistrati  di  corte  di  appello  in  numero  non  superiore  a 22,
lasciando  vacanti  altrettante sedi ad essi riservate. Ai magistrati
applicati non compete alcuna indennita'".
 
          NOTE

          Nota all'art. 1:
            Il  testo dell'articolo unico della legge 21 maggio 1956,
          n.  489,  gia'  modificato dalla legge 29 novembre 1971, n.
          1050,  come  risultante  a  seguito  della sostituzione del
          primo  comma  operata  dalla  legge  qui  pubblicata, e' il
          seguente:
            "Alla  Corte  di cassazione possono essere applicati, con
          il  loro  consenso, sentito il primo presidente, magistrati
          di  tribunale  in numero non superiore a 22 e magistrati di
          corte  di  appello  in numero non superiore a 30, lasciando
          vacanti  altrettante  sedi  ad essi riservate. Alla procura
          generale  presso  la  Corte  di  cassazione  possono essere
          applicati,  con  il  loro  consenso, sentito il procuratore
          generale,  magistrati  di  corte  di  appello in numero non
          superiore  a 22, lasciando vacanti altrettante sedi ad essi
          riservate.  Ai  magistrati  applicati  non  compete  alcuna
          indennita'.
            Con   decreto   del   primo  presidente  della  Corte  di
          cassazione i magistrati applicati alla Corte sono destinati
          a  prestare  servizio presso l'ufficio del massimario e del
          ruolo,  e  se  sono  magistrati di corte d'appello, possono
          essere autorizzati, per esigenze di servizio, ad esercitare
          le  funzioni  di  consigliere  della  Corte  di cassazione.
          Parimenti,   con   decreto   del  procuratore  generale,  i
          magistrati  di  corte  di  appello  applicati  alla procura
          generale   possono  essere  autorizzati,  per  esigenze  di
          servizio,   ad   esercitare   le   funzioni   di  sostituto
          procuratore generale della Corte di cassazione.
            L'applicazione  non  e' ammessa e, se gia' avvenuta, deve
          essere  revocata,  nei riguardi dei magistrati di tribunale
          che  siano  stati sottoposti con esito negativo al giudizio
          previsto  dall'articolo  1  della  legge 25 luglio 1966, n.
          570, ai fini della nomina a magistrato di corte di appello,
          nonche' nei riguardi dei magistrati di corte di appello che
          nello  scrutinio  per la nomina a magistrato di Cassazione,
          siano stati dichiarati non idonei.
            Oltre  i  casi  previsti  dalla  presente legge, non sono
          ammesse  altre applicazioni alla Corte di cassazione e alla
          procura generale presso la Corte stessa".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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