Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 405 del 30/07/1985 (Pubblicata nella G. U del 12 agosto 1985 n. 189)
Modifiche alla legge 29 novembre 1971, n. 1050, relative all'applicazione di magistrati alla Corte di cassazione e alla procura generale presso la Corte di cassazione.
Modifiche alla legge 29 novembre 1971, n. 1050, relative all'applicazione di magistrati alla Corte di cassazione e alla procura generale presso la Corte di cassazione.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Il primo comma dell'articolo unico della legge 21 maggio 1956, n. 489, come sostituito dall'articolo unico della legge 29 novembre 1971, n. 1050, e' sostituito dal seguente: "Alla Corte di cassazione possono essere applicati, con il loro consenso, sentito il primo presidente, magistrati di tribunale in numero non superiore a 22 e magistrati di corte di appello in numero non superiore a 30, lasciando vacanti altrettante sedi ad essi riservate. Alla procura generale presso la Corte di cassazione possono essere applicati, con il loro consenso, sentito il procuratore generale, magistrati di corte di appello in numero non superiore a 22, lasciando vacanti altrettante sedi ad essi riservate. Ai magistrati applicati non compete alcuna indennita'".
NOTE Nota all'art. 1: Il testo dell'articolo unico della legge 21 maggio 1956, n. 489, gia' modificato dalla legge 29 novembre 1971, n. 1050, come risultante a seguito della sostituzione del primo comma operata dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "Alla Corte di cassazione possono essere applicati, con il loro consenso, sentito il primo presidente, magistrati di tribunale in numero non superiore a 22 e magistrati di corte di appello in numero non superiore a 30, lasciando vacanti altrettante sedi ad essi riservate. Alla procura generale presso la Corte di cassazione possono essere applicati, con il loro consenso, sentito il procuratore generale, magistrati di corte di appello in numero non superiore a 22, lasciando vacanti altrettante sedi ad essi riservate. Ai magistrati applicati non compete alcuna indennita'. Con decreto del primo presidente della Corte di cassazione i magistrati applicati alla Corte sono destinati a prestare servizio presso l'ufficio del massimario e del ruolo, e se sono magistrati di corte d'appello, possono essere autorizzati, per esigenze di servizio, ad esercitare le funzioni di consigliere della Corte di cassazione. Parimenti, con decreto del procuratore generale, i magistrati di corte di appello applicati alla procura generale possono essere autorizzati, per esigenze di servizio, ad esercitare le funzioni di sostituto procuratore generale della Corte di cassazione. L'applicazione non e' ammessa e, se gia' avvenuta, deve essere revocata, nei riguardi dei magistrati di tribunale che siano stati sottoposti con esito negativo al giudizio previsto dall'articolo 1 della legge 25 luglio 1966, n. 570, ai fini della nomina a magistrato di corte di appello, nonche' nei riguardi dei magistrati di corte di appello che nello scrutinio per la nomina a magistrato di Cassazione, siano stati dichiarati non idonei. Oltre i casi previsti dalla presente legge, non sono ammesse altre applicazioni alla Corte di cassazione e alla procura generale presso la Corte stessa".
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