Legge Ordinaria n. 410 del 24/07/1985 (Pubblicata nella G. U del 14 agosto 1985 n. 191)
Incremento degli organici degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  1.  Gli  organici  degli  ufficiali  dell'Arma dei carabinieri sono
stabiliti  in  conformita'  alla  tabella n. 1 allegata alla presente
legge,  che  sostituisce  il  quadro  II della tabella 1 annessa alla
legge  12 novembre 1955, n. 1137, modificato da ultimo con l'articolo
1 della legge 12 aprile 1984, n. 66.
  2.  Per  l'avanzamento  dei  capitani e dei maggiori resta fermo il
disposto dell'articolo 3 della legge 20 luglio 1981, n. 382.
 
          NOTE

          Nota all'art. 1:
            Il  testo dell'art. 3 della legge 20 luglio 1981, n. 382,
          e' il seguente:
            "Nel  periodo  transitorio  dal 1981 al 1985, in deroga a
          quanto previsto dalla tabella n. 1, quadro II, annessa alla
          legge   12   novembre   1955,   n.   1137,   e   successive
          modificazioni,  il numero annuale delle promozioni al grado
          di  maggiore  dei capitani in servizio permanente dell'Arma
          dei  carabinieri e' fissato in tante unita', pari al numero
          dei  capitani  mai  valutati  con anzianita' di servizio, a
          decorrere  dalla data di conseguimento del grado di tenente
          dei  carabinieri in servizio permanente effettivo, eguale o
          superiore  a  tredici  anni  alla  data  del 31 dicembre di
          ciascuno  degli  anni  predetti.  Per  gli  stessi  anni le
          relative  aliquote  di valutazione sono determinate in modo
          da  comprendervi  i capitani mai valutati con anzianita' di
          servizio, a decorrere dalla data di conseguimento del grado
          di   tenente   dei   carabinieri   in  servizio  permanente
          effettivo,  eguale o superiore a tredici anni alla data del
          31 dicembre di ciascuno degli anni medesimi.
            Nel  periodo transitorio dal 1981 al 1985, i maggiori con
          anzianita'  di  servizio  dalla  data  di conseguimento del
          grado  di  tenente  dei  carabinieri in servizio permanente
          effettivo  pari  o  superiore a diciassette anni o, se piu'
          favorevole,  con  anzianita'  di  grado  pari o superiore a
          quattro anni, sono valutati e, se idonei, promossi al grado
          di  tenente colonnello con decorrenza dal giorno successivo
          al  compimento  delle  predette anzianita', ma comunque non
          inferiore al 1 gennaio 1981.
            Ai  fini  del  computo  delle anzianita' di servizio o di
          grado  di  cui  ai commi precedenti, per l'ufficiale che in
          applicazione delle norme di cui all'articolo 10 della legge
          10  aprile  1954,  n.  113,  e  successive  modificazioni e
          all'articolo  69  della  legge 12 novembre 1955, n. 1137, e
          successive   modificazioni,   ovvero   per   ritardi  nello
          svolgimento  della  carriera  ha  subito uno spostamento in
          ruolo, viene considerata una anzianita' eguale a quella del
          pari  grado  che  lo  precede  immediatamente  nel ruolo di
          appartenenza che non abbia subito detrazioni di anzianita',
          ritardi  di  carriera  o  acquisito vantaggi di carriera ai
          sensi degli articoli predetti.
            Delle  eccedenze  che  si formano nei gradi di maggiore e
          tenente  colonnello  a  seguito  delle promozioni di cui ai
          commi  precedenti  del presente articolo non si tiene conto
          nelle  determinazioni  delle  aliquote di ruolo dei tenenti
          colonnelli da valutare per l'avanzamento.
            Per  detto  periodo  transitorio  i tenenti colonnelli in
          servizio  permanente  effettivo  dell'Arma dei carabinieri,
          ove  gia'  valutati  almeno  tre  volte,  sono collocati in
          soprannumero  agli organici ai sensi dell'articolo 48 della
          legge   12   novembre   1955,   n.   1137,   e   successive
          modificazioni,   nella  posizione  di  "a  disposizione"  a
          decorrere dal 1 gennaio dell'anno cui si riferisce l'ultima
          valutazione".

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